In aggiunta al congedo di paternità “sostitutivo”, è previsto, per l’anno 2019, un ulteriore congedo obbligatorio di 5 giorni (c.d. congedo di paternità diretto), fruibile dal lavoratore subordinato entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso del minore in famiglia nei casi di adozione – nazionale e internazionale – o affidamento), durante il quale egli percepisce un’indennità pari al 100% della retribuzione. Tale congedo si configura come un diritto autonomo; pertanto è aggiuntivo al congedo obbligatorio di maternità ed è fruibile dal padre anche durante tale periodo (D.M. 22 dicembre 2012, n. 66539 e art. 1, co. 278, L. n. 145/2018).

F.B.

Congedo di paternità diretto
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