Non basta la potenzialità lesiva dell’atto illegittimo per determinare un danno alla professionalità.

Nota a Cass. 25 febbraio 2019, n. 5431

Fabio Iacobone

La violazione degli obblighi di tutela della professionalità, della salute e della personalità morale dei lavoratori, qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come inadempimento contrattuale (v. Cass. S.U. n. 6572/2006; Cass. S.U. n. 26972/2008), non determina automaticamente la prova di un danno risarcibile.

Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (25 febbraio 2019, n. 5431, che conferma  App. Roma  n. 8320/2013; v. anche Cass. n. 25743/2018; n. 1327/2015), la quale chiarisce che dall’inadempimento datoriale non deriva automaticamente l’esistenza del danno (morale ed esistenziale), non potendosi quest’ultimo ravvisare immancabilmente basandosi sulla potenzialità lesiva dell’atto illegittimo.

Occorre cioè distinguere fra “inadempimento” e “danno risarcibile” (secondo i principi civilistici di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c.), ossia “tra il momento della violazione degli obblighi di cui agli artt. 2087 e 2103 c.c. e quello della produzione del pregiudizio, nei differenti aspetti che lo stesso può assumere”.

Dall’inadempimento datoriale possono infatti derivare, in astratto, numerose, diverse “conseguenze lesive per il lavoratore (danno professionale in senso patrimoniale, danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione danno cd. esistenziale), che possono anche coesistere l’una con l’altra, con conseguente necessità di specifica allegazione e prova da parte di chi assume di essere stato danneggiato”.

Con specifico riguardo alla prova del danno da demansionamento e dequalificazione professionale, essa può essere fornita dal lavoratore anche ex art. 2729 c.c., mediante  l’allegazione di “elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione” (v. Cass. n. 25743/2018, cit.; n. 19778/2014).

Quanto al danno professionale di natura patrimoniale, la Cassazione ha precisato (SU. n. 6572/2006) che esso può consistere: 1) “sia nel pregiudizio derivante dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità; 2) sia “nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno”.

Tale pregiudizio, tuttavia, non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di allegazioni adeguate. E cioè, in via esemplificativa:

a) “deducendo l’esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione, e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all’esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo”;

b) ovvero, relativamente alla perdita di chance, o di ulteriori potenzialità occupazionali o possibilità di guadagno, fornendo prova concrete, ossia indicando, “quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività”.

Pertanto, il lavoratore che lamenti un’inattività durata circa un anno deve provare il danno patrimoniale  (allegandone gli indici presuntivi), non potendo ritenere assolto tale onere con una domanda risarcitoria basata su un danno in re ipsa. Nella fattispecie, è stata ritenuta insufficiente la mera descrizione, da parte del prestatore, della sua carriera, prima come calciatore poi come allenatore e infine come responsabile del settore giovanile della società, “senza in alcun modo evidenziare le conseguenze negative, in termini di perdita di professionalità, in relazione al tipo di attività svolta o di possibilità di reperimento di nuovi lavori, connesse all’accertato inadempimento datoriale”.

 

 

Dequalificazione professionale da inattività e risarcimento del danno
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