La riduzione elevata della capacità lavorativa può far presumere, salvo prova contraria, che il dimostrato calo di guadagni derivi dagli esiti dell’infortunio.

Nota a Cass. 8 febbraio 2019, n. 3724

Francesco Belmonte

“Nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.” La liquidazione di tale danno può avvenire mediante il ricorso alla prova presuntiva, “allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’infortunio”.

In particolare, nell’ipotesi di “provata riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa”.

Si tratta, tuttavia, di una presunzione che copre solo l’an dell’esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, spetta al danneggiato dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro. Il giudice, infatti, non può, in mancanza di tale prova, esercitare il potere di cui all’art. 1226 c.c., poiché esso riguarda soltanto la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare; situazione questa che, di norma, non ricorre quando la vittima, continuando a lavorare e produrre reddito, può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (8 febbraio 2019, n. 3724) relativamente ad una fattispecie in cui risultavano accertate la gravità degli esiti invalidanti (34%) e la loro incidenza sulle capacità reddituali del danneggiato, nonché l’esistenza di un’effettiva contrazione dei redditi.

La sentenza si pone in contrasto con la decisione dei giudici di merito (App. Torino n. 187/2017) che avevano respinto la richiesta dell’infortunato di risarcimento dei danni futuri, sostenuta dalla prova di una riduzione dei guadagni negli anni successivi all’infortunio, motivando il rigetto con la generica considerazione che il calo dei guadagni avrebbe potuto anche essere stato occasionato da una mutata situazione di mercato.

Infortunio e danno futuro
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