Sia per il notificante che per il destinatario, il termine breve di impugnazione decorre dal medesimo momento.

 Nota a Cass. SU 4 marzo 2019, n. 6278

Giuseppe Catanzaro

L’ordinamento processuale civile prevede un doppio termine di impugnazione: il termine “lungo” (art. 327 c.p.c.) e il termine “breve” (art. 326 c.p.c.).

Il termine lungo di 6 mesi decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, mentre il termine breve di 30 giorni decorre dalla data di notificazione della sentenza.

Il termine breve si caratterizza, dunque, poiché viene affidata all’impulso di una delle parti la facoltà di dare inizio alla decorrenza del termine per l’impugnazione.

Sul punto, deve rilevarsi come la notificazione dell’atto abbia efficacia bilaterale, poiché il termine breve comincia a decorrere non solo per il destinatario della notifica, ma anche per colui che la effettua.

Negli anni è venuto a formarsi un contrasto giurisprudenziale con riferimento al momento in cui il termine inizia a decorrere per il notificante. Un indirizzo ha sostenuto che tale termine decorre dal medesimo momento di decorrenza previsto per il destinatario e cioè il perfezionamento della notifica (efficacia bilaterale “sincronica”); altro orientamento ha sostenuto la tesi dell’efficacia bilaterale “diacronica”, ritenendo che non vi sia coincidenza in ordine alla decorrenza del termine tra notificante e destinatario.

Con la sentenza n. 6278 del 4 marzo 2019, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per dirimere tale contrasto.

La Suprema Corte ha sostenuto la tesi della efficacia bilaterale “sincronica”, evidenziando come il termine breve di impugnazione cominci a decorrere nella stessa data sia per colui che effettua che per colui che riceve la notifica e che tale momento sia da individuarsi nel perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.

Tra le motivazioni fornite, vi è il richiamo al dato letterale dell’art. 326 c.p.c., il quale ricollega la decorrenza del termine alla notificazione, senza operare alcuna scissione o distinzione tra la posizione dei due soggetti. E’ stato poi osservato come una diversificazione del termine breve tra notificante e destinatario condurrebbe ad una asimmetria irragionevole nel sistema delle impugnazioni.

Al contrario, l’unicità del decorso del termine per impugnare garantisce un  “equilibrio e parità processuale”, nonché la certezza dei rapporti giuridici poiché attraverso tale impostazione il giudicato si forma contemporaneamente nei confronti di entrambe le parti.

Il termine breve di impugnazione decorre anche per il notificante dal perfezionamento della notifica al destinatario
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