La facoltà di chiedere l’indennità in luogo della reintegra presuppone l’attualità del diritto a quest’ultima.

Nota a Cass. (ord.)  17 aprile 2019, n. 10721

Francesco Belmonte

In caso di annullamento del licenziamento, l’obbligazione del datore di lavoro alla corresponsione delle 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, di cui all’art. 18, L. n. 300/70, “si qualifica come obbligazione con facoltà alternativa, oggetto della quale è la reintegra nel posto di lavoro, la cui attualità è presupposto necessario della facoltà di scelta del lavoratore”. Di conseguenza, in tutti i casi in cui l’obbligazione reintegratoria sia divenuta impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro (come nell’ipotesi di pensionamento), non è dovuta neanche l’indennità sostitutiva.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione (17 aprile 2019, n. 10721), in relazione al licenziamento intimato da un istituto di credito (Intesa San Paolo s.p.a.) ad un proprio dipendente per superamento del periodo di comporto.

Nella fattispecie, il Tribunale di Bari aveva dichiarato illegittimo il recesso datoriale e condannato l’istituto di credito a pagare, in seguito all’opzione del lavoratore, l’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento fino al pagamento dell’indennità in questione.

Tuttavia, nel secondo grado di giudizio, i giudici di merito (Corte d’Appello di Bari n. 977/2017), in parziale riforma della sentenza del Tribunale, avevano precluso al lavoratore la facoltà di optare per l’indennizzo sostitutivo della reintegra, in quanto egli, oltre ad essere totalmente inabile, era andato in pensione.

Per la Suprema Corte, simile circostanza, così come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, preclude la reintegrazione nel posto di lavoro ma anche il pagamento dell’indennità sostitutiva, essendo quest’ultima un’ obbligazione del datore di lavoro alternativa alla reintegra del lavoratore  (in termini analoghi, v. Cass. n. 14426/2000).

Esclusione dell’indennità sostitutiva della reintegrazione per il lavoratore in pensione
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