Il datore di lavoro inconsapevole della prassi aziendale di rimuovere presidi di sicurezza non è responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore.

Nota a Cass. Pen. 15 maggio 2019, n. 20833

 Maria Novella Bettini

“Il datore di lavoro è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e, in tal senso, del fatto di non esigere che tali dispositivi non vengano rimossi; ma, nel caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse o ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi, o che le avesse colposamente ignorate”.

La responsabilità datoriale permane nel caso in cui la rimozione dei dispositivi di protezione sia “univocamente frutto di una precisa scelta aziendale chiaramente finalizzata a una maggiore produttività”; mentre, qualora non sia possibile desumere logicamente “la conoscenza o la certa conoscibilità di prassi aziendali incaute” da parte del titolare della posizione di garanzia datoriale (mancando elementi probatori certi ed oggettivi che attestino tale conoscenza/conoscibilità), quest’ultimo non può ritenersi responsabile della lesione della sicurezza. “Diversamente opinando, si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale ‘di posizione’ tale da eludere l’accertamento della prevedibilità dell’evento – imprescindibile nell’ambito dei reati colposi – e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva”.

L’importante lettura degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro è fornita dalla Corte di Cassazione Pen. 15 maggio 2019, n. 20833, che cassa App. Milano 21 settembre 2018, relativa ad una fattispecie  in cui i lavoratori procedevano ricorrentemente, o per lo meno in modo non episodico, ad eseguire le lavorazioni senza la protezione della quale era corredata la macchina cui gli stessi erano adibiti. Questi, inoltre, eseguivano tale manovra in modo da non farsi vedere dal personale dell’azienda preposto alla vigilanza.

Secondo la Corte di merito, il datore di lavoro era a conoscenza della prassi elusiva in base alla quale il dispositivo di sicurezza veniva in alcuni casi rimosso e, nonostante ciò, non aveva preteso che l’uso dell’apparecchiatura avvenisse in conformità alle norme d’impiego, omettendo di attivarsi per impedire che i macchinari fossero impiegati senza il dispositivo di protezione, in violazione dell’art. 71, D.LGS. n. 81/2008 (che pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione dei macchinari).

La Cassazione, rileva invece che, anche a voler ritenere assodato che i sorveglianti fossero a conoscenza della prassi in questione, “il rapporto di dipendenza del personale di vigilanza dal datore di lavoro non costituisce di per sé prova né della conoscenza, né della conoscibilità, da parte di quest’ultimo, di prassi aziendali (più o meno ricorrenti) volte ad eludere i dispositivi di protezione presenti sui macchinari messi a disposizione dei dipendenti”.

Infortunio sul lavoro causato da prassi aziendale ignota al datore di lavoro
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