Per la liquidazione del danno biologico cd. differenziale, “di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno-conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell’art. 13 del D.LGS. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, volta all’indennizzo del danno patrimoniale”. Così, Cass. 8 aprile 2019, n. 9744 e la giurisprudenza consolidata (v. fra tante, Cass. n. 25618/2018; Cass. n. 20807/2016 e Cass. n. 13222/2015).

F. A.

Danno biologico differenziale (liquidazione)
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