Nel rito del lavoro, il giudice, laddove ritenga insufficienti gli elementi probatori già acquisiti, può, anche in grado di appello ed ex officio, ammettere in via eccezionale le prove indispensabili per l’accertamento di fatti costitutivi (impeditivi o estintivi) dei diritti oggetto di contestazione, purché tali fatti siano stati già allegati e contestati e risultino da mezzi di prova ritualmente dedotti nel giudizio di primo grado.

Ciò, al fine di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale (Cass. n. 7694/2018; Cass. n. 6753/2012).

Il giudice, qualora, sulla base di una valutazione meramente discrezionale, attivi i suoi poteri istruttori, è tenuto a darne congrua motivazione nella sentenza, che può essere sottoposta ad un sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. (V. Cass. ord. n. 10343/2019, Cass. n. 8752/2017, Cass. n. 10662/2014, Cass. n. 12717/2010).

S. G.

Prove (ammissione in appello)
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