Lo svolgimento (senza autorizzazione) da parte di un pubblico dipendente di un’attività incompatibile con la qualità del suo status legittima il licenziamento.

Nota a Cass. 7 agosto 2019, n. 21163

Francesco Belmonte

Il dipendente pubblico (INPS) che, durante i periodi di assenza dall’ufficio per malattia, svolga, senza la necessaria autorizzazione, attività di imprenditore agricolo (attività, in quanto tale, incompatibile con la qualità di pubblico dipendente), può essere legittimamente licenziato Il lavoratore infatti pone in essere un comportamento nocivo degli interessi e dell’immagine della Pubblica Amministrazione.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione 7 agosto 2019, n. 21163, che conferma la decisione della Corte di Appello di Catanzaro, la quale aveva accolto i principi formulati in sede di merito relativamente al giudizio valoriale sulla gravità della condotta contestata e di proporzionalità della sanzione risolutiva in considerazione degli aspetti concreti del rapporto dedotto in giudizio.

La Corte territoriale, nello specifico, aveva «tenuto conto delle notevoli dimensioni dell’attività imprenditoriale svolta dal ricorrente, del fatto che questi aveva scelto consapevolmente di non comunicare i dati relativi alla sua impresa agricola agli uffici competenti, per tal via impedendo alla Amministrazione di valutarne la compatibilità con il rapporto di lavoro, e del “disvalore ambientale” della condotta, ravvisandolo nella sovrapposizione tra l’attività imprenditoriale e le mansioni affidate (addetto ai servizi previdenziali in agricoltura)» (v. art. 53, D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165; art. 1, co. 60, L. 23 dicembre 1996, n. 662; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3).

Svolgimento di attività incompatibile con la qualità di pubblico dipendente
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