La sostituzione di un membro dell’Ufficio provvedimenti disciplinari di una Pubblica Amministrazione non determina alcuna violazione delle disposizioni imperative a meno che ciò non incida sul principio di terzietà e sul diritto a difesa.

Nota a Cass. 31 luglio 2019, n. 20721

Sonia Gioia

Nel caso di un procedimento disciplinare nell’ambito del pubblico impiego, qualora si proceda, per ragioni di opportunità o di incompatibilità, a sostituire un membro dell’Ufficio provvedimenti disciplinari (UPD) non si configura una violazione di norme imperative salvo che ciò non leda il principio di terzietà e sul diritto di difesa.

Lo afferma la Corte di Cassazione 31 luglio 2019, n. 20721, in conformità ad App. L’ Aquila 9 novembre 2017, n. 261, che fornisce una rilettura della normativa sul punto, precisando che:

  • le disposizioni concernenti l’instaurazione di un procedimento disciplinare, ex 55 – 55 octies, D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165 (recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”) “costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti norme che disciplinano la competenza per i procedimenti disciplinari (artt. 55 e 55 bis, co. 2, D.LGS. cit.), imponendo degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c.”, e, in quanto tali, non sono derogabili dalla contrattazione collettiva;
  • in particolare, le all’amministrazione di predeterminare l’Ufficio deputato all’irrogazione delle sanzioni, hanno carattere di principio inderogabile, il quale, tuttavia, “non attribuisce natura imperativa ‘riflessa’ al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’U.P.D.”, che sono rimesse all’autonomia regolamentare dell’amministrazione (Cass. n. 3467/2019; Cass. n. 25379/2017);
  • ciò che conta, a tal fine, è che siano rispettati il diritto di difesa del dipendente ed il principio di terzietà che impone “solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente” (Cass. n. 5317/2017).

Nel caso di specie, in seguito alla riattivazione di un procedimento disciplinare, precedentemente sospeso in attesa del giudizio penale, l’ente datore di lavoro aveva provveduto alla sostituzione di un membro dell’Ufficio (il segretario generale del Comune, nel frattempo nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza). Ciò al fine di evitare eventuali conflitti di interesse.

Tale modifica è stata ritenuta legittima dalla Cassazione in quanto rispettosa sia del principio di terzietà, basato sulla separazione organizzativa tra l’UPD e la struttura in cui operava il dipendente, che del diritto di difesa, considerato che la sostituzione di un componente dell’Ufficio in questione è espressione dell’autonomia regolamentare dell’amministrazione medesima.

Ufficio provvedimenti disciplinari: sostituzione di un membro
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