La mancata fruizione del riposo giornaliero o settimanale genera, per il dipendente, un danno non patrimoniale presunto che comporta il relativo risarcimento.
Nota a Cass. ord. 15 luglio 2019, n. 18884
Fabio Iacobone
“La previsione di un compenso maggiorato per l’attività prestata in giorno festivo non incide, neppure indirettamente, sulla disciplina della durata complessiva settimanale dell’attività lavorativa e sul diritto del dipendente alla fruizione del necessario riposo, che dovrà essere garantito dalla azienda, a prescindere da una richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall’art. 5 della direttiva 2003/88/CE”.
Il principio è sancito dalla Corte di Cassazione (ord. 15 luglio 2019 n. 18884, che cassa App. Genova, n. 221/2013), la quale sottolinea che la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale, che deve essere presunto in quanto lesivo dell’art. 36 Cost., e comporta il risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa (v. Cass. SS.UU. n. 142/2013, nonché Cass. nn. 24563/2016 e 16665/2015).
Nella fattispecie, viene pertanto accolta la tesi del ricorrente (coordinatore tecnico di radiologia), secondo cui nel corso del servizio di pronta disponibilità è necessario svolgere un’effettiva prestazione lavorativa (c.d. reperibilità attiva) e l’Azienda non può limitarsi a corrispondere la maggiorazione per il lavoro straordinario prestato, dovendo anche garantire il riposo giornaliero e quello settimanale, quali diritti irrinunciabili che si pongono su un piano diverso e distinto da quello della quantificazione del trattamento retributivo previsto dalle parti collettive per il lavoro svolto a seguito della “chiamata” nonché del riposo compensativo che può essere richiesto in luogo della prevista maggiorazione.