Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2019, n. 25803

Appalto, Restituzione, dal Fondo di garanzia, di quanto
pagato, a titolo di TFR, quale committente obbligato con vincolo di solidarietà
– Diritto

 

Rilevato che

 

1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di
Appello di Torino ha riformato la sentenza di primo grado e, in accoglimento
del gravame principale svolto dall’INPS, ha rigettato la domanda proposta da T.
s.p.a., quale committente della P.M. Ambiente s.p.a., nei confronti dell’INPS e
diretta ad ottenere la restituzione, dal Fondo di garanzia, di quanto pagato, a
titolo di TFR, quale committente obbligato con vincolo di solidarietà, a I.G.,
dipendente della società appaltatrice;

2. la Corte di merito ha ritenuto infondato il diritto
di T. a richiedere, al Fondo di garanzia, il pagamento del TFR a cui la società
era tenuta in base al disposto degli artt. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 e
1676 cod.civ., argomentando dalla natura
dell’adempimento del committente, in esecuzione di un obbligo ex lege derivante
dal prescelto schema contrattuale, dall’assunzione del rischio d’impresa
dell’eventuale impossibilità di recuperare le somme corrisposte ai dipendenti
dell’appaltatrice, infine per il venir meno della giustificazione solidaristica
dell’intervento del Fondo di garanzia con il pagamento del TFR da parte del
committente coobbligato;

3. la Corte distrettuale ha inoltre rigettato il
gravame incidentale condizionato, svolto da T. s.p.a., con il quale la società
aveva dedotto l’infondatezza delle domande proposte in primo grado dal
lavoratore, limitatamente alle quote di TFR maturate per effetto dell’attività
lavorativa svolta per la P.M.A. s.p.a. fino al 31.10.2003 ovvero fino al
31.10.2000, con corrispondente condanna alla restituzione di quanto già pagato;

4. avverso tale sentenza T. s.p.a. ha proposto
ricorso affidato a due motivi, al quale hanno opposto difese, con
controricorso, l’INPS e I.G.;

 

Considerato che

 

5. il primo mezzo d’impugnazione, incentrato sulla
responsabilità solidale di T. per il pagamento, in favore del lavoratore, anche
per le quote di TFR maturate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003 e, con la deduzione di
plurime censure, anche sulla nullità della sentenza per omessa pronuncia sul
motivo di appello incidentale, va dichiarato inammissibile per formarsi del
giudicato interno;

6. in continuità con l’insegnamento di questa Corte
(v., fra le altre, Cass. n. 17030 del 2017, Cass. n. 50 del 2009), nelle cause
scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire
capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare
un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto
contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via
principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato
interno;

7. non può qui infatti dubitarsi della scindibilità
delle due cause, considerata la diversità di titoli tra la domanda per il
pagamento del TFR proposta dal creditore (lavoratore dipendente
dell’appaltatore) verso l’obbligato (committente dell’appalto) e la domanda di
garanzia impropria proposta dal debitore (committente) verso il terzo chiamato
(Inps), quest’ultima oggetto dell’appello principale;

8. neppure può valere in senso contrario il
principio affermato da Cass., Sez.U. n. 24627 del 2007, secondo il quale è
ammissibile l’impugnazione incidentale tardiva del coobbligato solidale quando
l’appello principale metta in discussione l’assetto di interessi derivante
dalla sentenza alla quale egli aveva prestato acquiescenza;

9. nel caso in rassegna, l’appello dell’Inps non
contesta la responsabilità del convenuto verso il lavoratore quale presupposto
della garanzia, e quindi l’an o il quantum della sua obbligazione verso il
creditore del TFR, ma l’esistenza della propria posizione di garanzia, sicché
l’interesse da parte dell’obbligato a proporre l’appello nei confronti del
lavoratore creditore sorge non già dall’impugnazione principale, ma dalla
stessa sentenza impugnata, con la conseguenza che non può essere proposta nel
termine previsto dall’art. 334 cod.proc.civ.
per l’impugnazione incidentale tardiva (v., in termini, Cass. nn. 19286 del
2009 e 17030 del 2017);

10. con il secondo motivo T. s.p.a. denunzia
violazione o falsa applicazione dell’art. 1203 c.c.,
n. 3, in relazione alla L. n. 297 del 1982,
artt. 1 e 2, di attuazione della Direttiva Cee 80/1982 successivamente
codificata con direttiva CE n. 94/2008, e
censura la ritenuta esclusione del suo diritto alla surrogazione nei diritti
dei lavoratori nei confronti del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps, sul
rilievo che l’adempimento di un obbligo ex lege da parte del committente,
coobbligato solidale, non può escludere il diritto di quest’ultimo a rivalersi
sul Fondo di Garanzia per effetto di surroga rispetto alla posizione del
lavoratore, in applicazione dell’art. 1203 c.c.;

11. l’infondatezza del motivo risulta dai principi
affermati da questa Corte in numerosi arresti (v. da ultimo Cass. n.9752 del 2019 ed altre coeve) che hanno
evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della società committente
non sia riconducibile a quella dell’avente diritto che beneficia della garanzia
del Fondo istituito ai sensi della L.
n. 297 del 1982, art. 2;

12. è stato in proposito rilevato che il
committente, solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi del
d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29,
comma 2, non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel
caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma
presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del
lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita
ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad
un’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299
cod.civ., nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale;

13. pertanto, nei suoi confronti, quando si renda
inadempiente, il medesimo committente può agire anche in surrogazione dei
diritti del lavoratore, ai sensi dell’art. 1203,
n.3, cod.civ., in base al diverso titolo del rapporto di appalto assistito
dal particolare obbligo di garanzia legale, posto che: «Ai fini
dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3, non è necessario né che il
surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del
debitore surrogato, né che egli sia direttamente obbligato nei confronti
dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un
interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione» (cfr.
Cass. n. 28061 del 2013);

14. per tale ragione si è escluso che T. s.p.a.
possa essere qualificata ad alcun titolo avente diritto del lavoratore, il
quale riceve la propria garanzia attraverso il meccanismo predisposto dalla
speciale normativa in materia di appalto, così essendo soddisfatto del proprio
credito, ed è stato chiarito che, per effetto di ciò, vengono meno, per la
parte così soddisfatta, i presupposti di applicabilità della garanzia del Fondo
di Garanzia gestito dall’Inps, avendo l’adempimento del committente, obbligato
solidale dell’appaltatore datore di lavoro, rimediato alla sua insolvenza, in
virtù della garanzia istituita dal d.lgs.
n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, a carico del committente, sicché
quest’ultimo non può sicuramente accedere, sulla base di un titolo autonomo,
per la ragione detta, e pertanto non di derivazione diretta da quello del
lavoratore (quale appunto suo avente diritto), a detto Fondo (cfr., nei termini
richiamati, Cass. nn. 10543 e 10544 del 2016
cit.);

15. in conclusione, il ricorso è da rigettare;

16. le spese del giudizio di legittimità vanno
regolate in ragione del principio della soccombenza, in favore dei
controricorrenti, come da dispositivo;

17. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, nei riguardi del ricorrente

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascun
controricorrente, in euro 4.500,00 per compensi oltre ad euro 200,00 per
esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge. Ai
sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

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