Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2019, n. 25679

Premi Inail, Responsabilità in solido, Esclusione,
Solidarietà prevista dall’art. 29,
co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 solo per i crediti contributivi e non anche ai
premi Inail

 

Fatti di causa

 

1. Il Tribunale di Cremona, in parziale accoglimento
dell’opposizione a cartella esattoriale proposta da L.K. Srl, riteneva che
questa fosse responsabile in solido del pagamento dei premi Inail omessi dalla
società CSA, che aveva ottenuto in subappalto i lavori di facchinaggio e
pulizie già appaltati da K. a W. I., in relazione al periodo dal 1.1.2008 al
29.2.2008.

2. La Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello
principale proposto dall’Inail e accoglieva quello incidentale proposto da L.K.
Srl e, in riforma della sentenza del Tribunale, accoglieva integralmente
l’opposizione avverso la cartella esattoriale oggetto di causa escludendo la
responsabilità solidale dell’opponente per i premi Inail dovuti dalla società
subappaltatrice.

3. A fondamento della decisione la Corte riteneva
che la solidarietà prevista dall’articolo
29 II comma del d.lgs n. 276 del 2003 si riferisca solo ai crediti
contributivi e non anche ai premi Inail, in difetto di espressa previsione in
tal senso, introdotta solo con la riforma del 2012.

4. Per la cassazione della sentenza l’Inail ha
proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con
controricorso L.K. Srl, che ha proposto altresì ricorso incidentale a sostegno
del quale formula un motivo. Equitalia Esatri s.p.a. è rimasta intimata.

5. Il ricorso principale e quello incidentale,
proposti avverso la medesima sentenza, sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c.

6. Questa Corte all’esito dell’adunanza del
20.2.2019 ha rimesso la causa alla pubblica udienza ritenendo che non ricorrano
le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma,
numeri 1) e 5), per la decisione in camera di consiglio.

 

Ragioni della decisione

 

7. A fondamento del ricorso principale l’Inail
deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 comma 2 del d.lgs n. 276
del 2003 e sostiene che nella dizione “contributi previdenziali”
contenuta nel testo dell’articolo 29 anteriore alla riforma del 2012 debbano
ritenersi compresi anche i premi Inail.

8. A fondamento del ricorso incidentale L.K. Srl
deduce la violazione e la falsa applicazione degli articoli
91 e 92 c.p.c. e lamenta che la Corte
d’appello di Brescia abbia ingiustificatamente disposto la compensazione
integrale delle spese dei due gradi di giudizio sulla base di una motivazione
illogica ed inconsistente che riguarda contrasti giurisprudenziali sulla
questione di diritto affrontata.

9. Il ricorso principale è fondato.

Il testo dell’art. 29 comma 2 del d.lgs n. 276 del
2003 nella sua formulazione originaria, prevedeva che « in caso di appalto
di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in
solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti».

10. Il testo è stato a più riprese modificato: dall’art. 6, comma 1, del d.lgs 6 ottobre
2004, n. 251, dall’art. 1,
comma 911, della I. 27 dicembre 2006, n. 296, dall’art. 21, comma 1, del d.l. 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, dall’art. 4, comma 31, lett. a) e b),
della I. 28 giugno 2012, n. 92, dall’art. 28, comma 2, del d.lgs 21
novembre 2014, n. 175, e infine dall’art. 2, comma 1, lett. a) e b), del
d.l. 17 marzo 2017, n. 25, convertito dalla I.
20 aprile 2017, n. 49.

11. Solo per effetto della modifica apportata dall’articolo 21, comma uno, del d.l. 9
febbraio 2012 n. 5, è stata esplicitamente prevista l’obbligazione solidale
del committente imprenditore o datore di lavoro con riferimento anche ai premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di
appalto, con previsione che è rimasta sino al testo attualmente in vigore.

12. La tesi della Corte territoriale, secondo la
quale la formulazione dell’articolo 29 anteriore alla detta riforma del 2012
non si riferirebbe ai premi Inail, non è corretta.

13. Occorre premettere che il d.lgs n. 276 del 2003 all’art. 85
ha abrogato la I. 23/10/1960 n. 1369, e con
essa l’art. 3, che
prevedeva all’ultimo comma l’obbligo dell’imprenditore, in solido con
l’appaltatore e relativamente ai lavoratori da questi dipendenti,
«all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi di previdenza ed
assistenza».

14. La previsione era formulata in termini ampi, ed
era idonea quindi a configurare la responsabilità solidale dell’imprenditore
appaltante in relazione a tutte le obbligazioni, previdenziali, assistenziali
ed assicurative Inail.

15. L’art.
29 comma 2 del suddetto d.lgs n. 276 ha mantenuto la responsabilità
solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali, non riportando però il riferimento agli obblighi
derivanti dalle leggi di assistenza.

16. Tale esclusione non può ritenersi sintomo della
volontà del legislatore di far venire meno la responsabilità solidale del
committente per i premi Inail, non potendo ravvisarsi tra gli obiettivi della
delega conferita con la I. n. 30 del 2003
quello di indebolire la tutela dell’istituto assicuratore pubblico.

17. La funzione dell’istituto inoltre non rientra
nel concetto di assistenza, che trova il proprio fondamento nel primo comma
dell’art. 38 della Costituzione – che prevede
che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento dell’assistenza sociale – potendosi
qualificare piuttosto l’Inail come ente strumentale per la realizzazione degli
obiettivi previsti dall’art. 38 II comma della
Costituzione, là dove prevede che «i lavoratori hanno diritto che siano
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di
infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria» (v.
in tal senso Corte Cost. n. 36 del 7/2/2000; v. anche Corte UE 22 gennaio 2002
nel procedimento C-218/00, che ne ha evidenziato lo scopo sociale e
l’attuazione del principio della solidarietà, così escludendo che la sua
attività sia un’attività economica ai sensi del diritto della concorrenza e
che, quindi, tale ente costituisca un’impresa ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato).

18. La disposizione del 2003 ha quindi piuttosto
utilizzato il termine «contributi previdenziali» in modo atecnico, con formula
ampia idonea a ricomprendere anche i premi Inail, non essendo spiegabile la
lacuna di garanzia per il versamento dei premi che altrimenti si determinerebbe
sino al 2012.

19. L’utilizzazione atecnica del termine contributi
da parte del legislatore non è peraltro un novum nel sistema, potendosi
richiamare l’art. 6 del d.lgs n. 124
del 2004, che prevede che «le funzioni ispettive in materia di previdenza e
di assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell’Inps,
dell’Inail, dell’Enpals e dagli altri enti per i quali sussiste la
contribuzione obbligatoria, nell’ambito dell’attività di verifica del rispetto
degli obblighi previdenziali e contributivi», e l’art.
2778 c.c., in materia di privilegi sui mobili, in relazione al quale il
Legislatore è intervenuto con l’art.
4 comma 3 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, conv. dalla I. 7 dicembre 1989, n. 389, equiparando i crediti
per i premi Inail a quelli per l’assicurazione invalidità vecchiaia e
superstiti (v. Cass. 15/07/2010, n. 16593).

20. Nel febbraio 2012, con il d.l. n. 5 del 9 febbraio e la successiva legge di
conversione, il Legislatore ha dunque meglio definito i contorni
dell’obbligazione solidale del committente, ribadendo con maggiore chiarezza
aspetti già previsti dalle precedenti formulazioni della norma, quali la
responsabilità solidale del committente anche per i premi Inail e la
limitazione dell’obbligazione solidale a quanto relativo al periodo di
esecuzione del contratto di appalto.

21. Non ha pregio in senso contrario il rilievo
della Corte d’appello secondo il quale l’art. 29 avrebbe la funzione di
tutelare il lavoratore (e non gli enti), funzione che non ricorrerebbe con
riferimento all’assicurazione Inail nella quale vige il principio
dell’automaticità delle prestazioni, in quanto non vi sono sicuri elementi
testuali per finalizzare la previsione all’esclusiva tutela del lavoratore,
considerato che anche a seguito della novellazione del febbraio 2012 è stata
mantenuta la formulazione secondo la quale il committente è obbligato in solido
«… a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote
di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi
assicurativi…», mentre è evidente che i contributi, così come i premi, sono
dovuti agli enti gestori.

22. Il ricorso principale deve quindi essere accolto
e la sentenza gravata dev’essere cassata in relazione ad esso, con rinvio alla
Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la
fattispecie attenendosi al seguente principio di diritto: «anche per il periodo
anteriore all’entrata in vigore del d.l. 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, la responsabilità
solidale del committente prevista dall’art. 29 del d.lgs n. 276 del 2003
aveva ad oggetto anche i premi Inail dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto»

23. L’esame del motivo posto a fondamento del
ricorso incidentale rimane assorbito dall’accoglimento del ricorso principale,
in quanto la questione delle spese processuali dovrà essere rivista all’esito
della rivisitazione della questione riproposta.

24. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche
alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

25. Non sussistono i presupposti per il versamento
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per i ricorsi principale e incidentale, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale, assorbito
l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e
rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione.

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