La restituzione delle somme al datore di lavoro deve avvenire al lordo delle ritenute operate al momento dell’erogazione al lavoratore. Perché il dipendente possa poi dedurre dal proprio reddito ex art. 10, co. 1, lett. d-bis, TUIR tale restituzione, diversi sono gli adempimenti: se il rapporto di lavoro è ancora in essere, è il datore di lavoro che deve riconoscere al lavoratore tale onere deducibile; se, invece, il rapporto di lavoro è cessato, è il lavoratore che deve provvedere alla dichiarazione, ma il datore di lavoro deve rilasciare un’apposita certificazione.

Nota AdE Risposta 25 giugno 2019, n. 206

Marialuisa De Vita

Con la risposta ad interpello del 25 giugno 2019, n. 206 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa il trattamento fiscale che il lavoratore dipendente deve adottare allorquando sia tenuto a restituire somme (in precedenza tassate) al datore di lavoro.

Nello specifico, una Fondazione, con sentenza di primo grado, veniva condannata al pagamento di una somma di denaro in favore di quattro dipendenti. Il Giudice di prime cure liquidava l’importo spettante a ciascun dipendente in tre rate assoggettate a tassazione separata ai fini IRPEF. Successivamente, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, stabiliva la non debenza delle somme da parte della Fondazione. Quest’ultima, dovendo procedere al recupero delle somme, chiedeva all’Amministrazione finanziaria se il lavoratore gliele dovesse restituire al lordo o al netto delle ritenute IRPEF operate in sede di erogazione.

L’Agenzia delle Entrate, in risposta al suddetto interpello, richiama l’art. 10, co. 1, lett. d-bis del TUIR che, come noto, dispone che dal reddito complessivo si deducono “le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti (cfr. Cass. n. 12155/2019, annotata in questo sito da M. DE VITA, Legittima l’istanza di rimborso delle imposte versate in eccesso non recuperabili mediante il meccanismo delle deduzioni).

Si tratta di una disposizione – precisa l’Agenzia delle Entrate – introdotta dal legislatore per risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme prima percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore (cfr. Circ. 326/E/1997). Non essendo previsto l’istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa (sicché per le persone fisiche si correva il rischio di rendere definitiva una tassazione su redditi non percepiti), rimaneva dubbia in passato l’esistenza di un supporto giuridico che consentisse il recupero delle imposte pagate su somme successivamente restituite. Proprio al fine di risolvere tale dubbio, il legislatore ha riconosciuto al lavoratore la possibilità di dedurre dal proprio reddito complessivo le somme restituite al datore di lavoro.

Il lavoratore può fruire della deduzione de qua a condizione che:

– le somme restituite siano state assoggettate a tassazione in precedenti periodi di imposta;

– le somme assoggettate a tassazione siano state restituite interamente.

Ne deriva – ad avviso dell’Amministrazione finanziaria – la possibilità per la Fondazione istante di recuperare da ciascun dipendente la somma statuita dal giudice di prime cure al lordo delle ritenute IRPEF operate in sede di esecuzione della sentenza di primo grado. Tuttavia, ai fini della deducibilità di tale pagamento in capo al dipendente, la Fondazione dovrà seguire regole specifiche che variano in base al rapporto intercorrente con il lavoratore:

– se il rapporto di lavoro è ancora in essere, la Fondazione (datore di lavoro) dovrà riconoscere al dipendente ex art. 51, co. 2, lett. h) TUIR, l’onere deducibile di cui all’art. 10, co. 1, lett. d-bis TUIR, fino alla capienza del reddito di lavoro dipendente il cui imponibile sarà calcolato al netto della somma restituita dal lavoratore;

– se, invece, il rapporto di lavoro è cessato, la Fondazione (datore di lavoro) dovrà rilasciare al dipendente apposita dichiarazione attestante la percezione dell’importo stabilito dal giudice, al lordo delle ritenute IRPEF, così da consentirgli di avvalersi in sede di dichiarazione dell’onere deducibile ex art. 10, co. 1, lett. d-bis TUIR.

Deducibilità per il dipendente delle somme restituite al datore di lavoro
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