Lo sciopero non può essere utilizzato come strumento di composizione di controversie tra sigle sindacali

Nota a Trib. Piacenza 23 agosto 2019

Fabrizio Girolami

L’astensione ad oltranza dalla prestazione lavorativa, attuata da un gruppo di lavoratori aderenti ad una sigla sindacale allo scopo di ottenere l’allontanamento dallo stabilimento produttivo di un altro lavoratore, aderente a una sigla sindacale concorrente, non costituisce legittimo esercizio del diritto di sciopero (tutelato dall’art. 40 Cost.)

Tale principio è stato asserito dal Tribunale di Piacenza, sezione lavoro e previdenza, con due decreti del 23 agosto 2019, che ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato dall’azienda, senza alcun preavviso, ai lavoratori che, esercitando in maniera illecita e strumentale lo sciopero, avevano rifiutato ingiustificatamente la prestazione lavorativa per oltre quattro giorni.

Nel caso di specie, una spaccatura tra distinti gruppi di lavoratori in servizio presso la società SEAM – Servizi Ambientali s.r.l., iscritti a due distinte sigle sindacali in conflitto tra di loro, aveva dato origine a una violenta colluttazione al termine del turno di lavoro al di fuori dei locali aziendali, nell’ambito della quale un lavoratore iscritto a una sigla sindacale aveva cagionato, con l’ausilio di un tirapugni, lesioni personali a tre operai appartenenti alla sigla sindacale avversaria, costretti per l’effetto ad essere medicati al pronto soccorso.

La SEAM aveva intimato al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, ritenuta però del tutto insufficiente e sproporzionata alla gravità del fatto da parte dei lavoratori della sigla sindacale avversaria, i quali aveva pertanto indetto un’astensione ad oltranza dal lavoro al fine di ottenere l’allontanamento del collega dallo stabilimento.

Ritenendo lo sciopero ingiustificato e privo di fondamento, la società aveva intimato il licenziamento disciplinare ai dipendenti astenutisi per asserita violazione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, i quali, unitamente alla sigla sindacale di appartenenza, avevano instaurato un duplice procedimento dinanzi al Tribunale di Piacenza al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti irrogati.

Secondo il giudice di merito, lo sciopero dei lavoratori è legittimo se realizza un’astensione dal lavoro intesa a tutelare un interesse professionale collettivo dei lavoratori attuata in forma dialettica nei confronti del datore di lavoro e non se persegue finalità pretestuose, tese a garantire il soddisfacimento di contingenti esigenze di dipendenti appartenenti a una sigla sindacale in contrapposizione a quelle di lavoratori iscritti a una sigla sindacale avversaria (in tal senso, la giurisprudenza di legittimità è consolidata: cfr., tra le varie, Cass. 17 dicembre 2004, n. 23552).

Non è pertanto possibile – conclude il Tribunale – ricondurre al diritto di sciopero garantito dall’articolo 40 della Costituzione l’astensione dal lavoro strumentalmente esercitata come strumento di composizione di una “guerra tra bande”, sicché è da considerare legittimo il licenziamento irrogato ai lavoratori di una sigla sindacale astenutisi per sollecitare il datore di lavoro ad allontanare il lavoratore di una sigla sindacale concorrente.

L’astensione dal lavoro qualificabile come sciopero: occorre la finalità di tutela dell’interesse collettivo
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