Il datore di lavoro deve provare che il periodo di tempo non irrilevante intercorso tra i fatti addebitati e la contestazione disciplinare è stato necessario per espletare accertamenti.

Nota a Trib. Milano 22 agosto 2019, n. 1931

 Fabio Iacobone

In caso di contestazione disciplinare tardiva, il datore di lavoro è tenuto a provare che il considerevole intervallo temporale fra i fatti addebitati e la loro contestazione sia stato necessario per accertare la responsabilità del lavoratore.

Il principio è affermato dal Tribunale di Milano (22 agosto 2019, n. 1931) in relazione al caso di un dirigente licenziato, il quale aveva ricevuto la contestazione disciplinare più di cinque mesi dopo le condotte ascritte.

Nello specifico, il Tribunale rileva che “l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro all’acquisizione di ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché, ove la contestazione si tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida”.

Ciò, anche se, secondo l’orientamento consolidata della Cassazione, il requisito della immediatezza va inteso in senso relativo e non assoluto “dovendosi commisurare anche alla complessità dell’attività dell’azienda e all’attività di verifica da effettuare” (Cass. n. 13167/2009).

Contestazione disciplinare fra immediatezza e tardività
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