Il controllo su un dipendente che si assenti dal lavoro a causa di un trauma contusivo con prescrizione di riposo assoluto, ma poi cammini nel centro cittadino con il figlio sulle spalle e vada in bicicletta per ore, è attuabile mediante investigatori privati e legittima il licenziamento.

Nota a Cass. 17 giugno 2020, n. 11697

 Alfonso Tagliamonte

 

Per verificare l’adempimento da parte del lavoratore delle obbligazioni relative a comportamenti extralavorativi è legittimo l’impiego di agenzie investigative.

Questo, l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione 17 giugno 2020, n. 11697, in conformità ad App. Genova 8 giugno 2018 che aveva ritenuto legittima l’attività investigativa svolta per accertare che il ricorrente (con “trauma contusivo con lesione lacero contusa mentre, a bordo del proprio scooter, si allontanava dal cantiere presso cui svolgeva le mansioni di montatore di scavo e addetto all’assemblaggio di navi, con certificazione del pronto soccorso, prescrizione di riposo assoluto per alcuni giorni e trasmissione degli atti all’INAIL) si era in realtà dedicato ad attività fisiche, pedalando per ore e camminando per il centro cittadino con il figlio sulle spalle”.

Nello specifico, la Cassazione chiarisce che:

– nella fattispecie considerata non si è trattato di un controllo datoriale circa l’esecuzione della prestazione ma della verifica di un “comportamento extralavorativo illecito, fondata sul sospetto del mancato svolgimento illegittimo dell’attività lavorativa per l’insussistenza della incapacità lavorativa, nel caso di specie invece presente”;

– quando il datore di lavoro sia indotto a sospettare che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa sia riconducibile alla perpetrazione di un illecito “anche il solo sospetto o la mera ipotesi che un illecito sia in corso di esecuzione giustifica l’espletamento del controllo” (v. fra le altre, Cass. n. 848/2015);

– non rileva la circostanza che, nel caso di specie, si trattasse di infortunio sul lavoro e non di assenza per malattia e, quindi, non fosse richiesta reperibilità per esperire la visita fiscale;

–  l’art. 5 Stat. Lav. (L. n. 300/1970), che consente al datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non preclude al datore stesso di procedere, “al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza” (v., fra tante, Cass. 25162/2011);

– nel caso sottoposto al giudizio della Collegio, gli accertamenti espletati non avevano una finalità di tipo sanitario, che, come detto, sarebbe stata sicuramente preclusa, ma miravano “esclusivamente ad una verifica della non riscontrabilità della malattia o la idoneità di essa a giustificare uno stato di incapacità lavorativa rilevante”;

– ne consegue: a) la piena legittimità dell’accertamento effettuato anche mediante controlli di tipo investigativo, poiché tali controlli non attenevano “allo svolgimento dell’attività lavorativa stricto sensu, bensì, all’insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente”; b) la legittimità del licenziamento per giusta causa del lavoratore.

Investigatori privati e finta malattia
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: