Prassi – INPS – Circolare 18 novembre 2019, n. 140

Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n.
151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di
trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma

SOMMARIO: La circolare fornisce istruzioni
amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di
cui all’articolo 40 del D.lgs 26
marzo 2001, n. 151, nel caso di padre lavoratore dipendente e madre
lavoratrice autonoma.

 

1. Premessa

In data 12 settembre 2018 la Corte di Cassazione,
sezione Lavoro, con la sentenza n. 22177 ha
affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore
dipendente dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n.
151 (T.U. sulla maternità e paternità), non è alternativo alla fruizione
dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

A tal proposito, la citata sentenza chiarisce che
potendo “entrambi i genitori lavorare subito dopo l’evento della maternità –
risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di
organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una
gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del
complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò
ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si
tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

Con la presente circolare si forniscono le seguenti
istruzioni.

 

2. Fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001
in caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma

Nel caso in cui la madre sialavoratrice autonoma, il
padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 151/2001
dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o
affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla
fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma.

Sono, pertanto, da intendersi superate le
indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare
n. 8 del 17 gennaio 2003.

Permangono, invece, le seguenti indicazioni fornite
nella citata circolare n. 8/2003 in materia di
incompatibilità:

– il padre lavoratore dipendente non può fruire dei
riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in
congedo parentale;

– il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle
ore che l’articolo 41 del citato
D.lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come
“aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto
legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente
impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi
giornalieri.

 

3. Ambito di applicazione

Le indicazioni fornite con la presente circolare si
applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta
dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i
termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato.

Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni
di dettaglio relative agli applicativi informatici.

Prassi – INPS – Circolare 18 novembre 2019, n. 140
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