La normativa istitutiva dei benefici per i perseguitati per motivi politici e razziali attribuisce a costoro diritti in materia pensionistica (v. Cass. n. 20054/2016). Ed è consolidato il principio secondo cui “l’imprescrittibilità concerne il diritto alla pensione, restando viceversa soggetti a prescrizione tanto i ratei maturati e non riscossi, purché liquidati (giurisprudenza costante fin da Cass. nn. 2243/1988, 7094 e 9333/1990) che gli accessori. Ai fini del sorgere del diritto agli accessori sulle prestazioni pensionistiche spettanti ai perseguitati per motivi politici e razziali, non è necessario che si proponga un’autonoma domanda all’ente previdenziale, essendo all’uopo sufficiente quella presentata al Ministero competente per l’accertamento dello status di perseguitato (così, Cass. 25 ottobre 2019, n. 27396; Cass. n. 24745/2018; e Cass. n. 21119/2017).

S. R.

Perseguitato per motivi politici o razziali e diritto alla pensione
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