Ai fini della pensione di reversibilità, il requisito dell’inabilità al momento del decesso del congiunto va verificato, valutando non solo se il soggetto abbia una generica capacità lavorativa, ma se egli possa utilizzare proficuamente la residua efficienza psico-fisica e, quindi, se conservi una pur minima capacità di guadagno.

Nota a Cass. (ord.) 26 novembre 2019, n. 30859

Alfonso Tagliamonte

L’accertamento del requisito della inabilità, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato (art. 8 L. n. 222/1984), va operato sulla base di un criterio concreto, “ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell’art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico”.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione (ord.) 26 novembre 2019, n. 30859, difforme dai giudici del merito, ma in linea con la costante giurisprudenza di legittimità. Si veda, fra le altre, Cass. n. 26181/2016, pronunciatasi per l’accoglimento della domanda di pensione di reversibilità di un orfano di entrambi i genitori, maggiorenne ed inabile, le cui residue capacità lavorative erano talmente esigue da consentire solo lo svolgimento di operazioni elementari, che dovevano comunque essere completate da un altro operatore ed erano, in ogni caso, del tutto prive di produttività, “oltre che in perdita economica, esercitate esclusivamente all’interno di strutture protette, con esclusione di qualsiasi apprezzabile fonte di guadagno” (in tal senso, v. Cass. n. 682/2019).

La Corte ha altresì precisato che l’inabilità al lavoro costituisce un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e, pertanto, rappresenta un “elemento costitutivo dell’azione diretta ad ottenerne il riconoscimento, con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d’ufficio dal giudice” (v. Cass. n. 1367/1998 e successive decisioni conformi).

Pensione di reversibilità e inabilità
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