Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32980

Mansioni impiegatizie, Trasferimento del ramo d’azienda,
Efficacia, Ricorso, Interesse ad agire dei lavoratori, Configurabilità della
cessione del ramo d’azienda

Rilevato che

 

S. P. e plurimi litisconsorti adivano il Tribunale
di Palermo e deducevano di aver lavorato alle dipendenze di T. Italia spa sino
al 31 ottobre 2000 con mansioni impiegatizie nell’ambito dell’Ufficio
personale; precisavano che. in tale data, detto servizio di amministrazione era
stato ceduto a T. P. Services spa, interamente partecipata da T. s.p.a., e che
successivamente (il 1/3/2003) l’intero pacchetto azionario T. P. Services
s.p.a. era stato ceduto alla società A. HR Service International Limited, ivi compreso
il ramo di azienda cui appartenevano sin dall’origine. Sul rilievo
dell’invalidità della cessione, perché disposta in assenza dei presupposti
sanciti ex art. 2112 c.c., chiedevano
accertarsi l’inefficacia nei loro confronti del trasferimento del ramo
d’azienda con accertamento della permanenza dei rapporti di lavoro con T.
s.p.a. e reintegra nel posto di lavoro.

Il Tribunale di Palermo, rilevata la carenza di
interesse ad agire dei ricorrenti, rigettava il ricorso.

La Corte d’Appello di Palermo, a propria volta,
respingeva il gravame proposto dai lavoratori avverso tale decisione.

Sulla premessa della sussistenza di un interesse ad
agire dei lavoratori nel presente giudizio, la Corte di merito, in estrema
sintesi, all’esito dello svolgimento di accertamenti tecnici affidati ad
esperti di discipline aziendalistiche, argomentava in ordine alla ricorrenza
dei presupposti di una legittima cessione di ramo d’azienda sanciti dall’art.2112 c.c., come definiti alla luce della
elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, anche di livello sovranazionale.

Per la cassazione di tale decisione ricorrono i
lavoratori, prospettando cinque motivi di impugnazione, successivamente
illustrati da memoria. T. Italia spa, resiste con controricorso proponendo
altresì ricorso incidentale ex art.371 c.p.c..
La A. HR Service International Limited s.p.a. oppone a propria volta difese con
controricorso e deposita memoria.

 

Considerato che

 

1. Con cinque motivi, sotto il profilo della
violazione dell’art. 2112 c.c. (primo motivo),
degli artt.116 (quarto motivo), 2697 c.c. e 112 c.p.c.
(quinto motivo) ex art. 360 comma primo n.3 c.p.c.,
nonché in ragione dell’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 comma primo n.5 c.p.c. (secondo e terzo
motivo), i ricorrenti stigmatizzano l’impugnata sentenza per avere ritenuto
sussistenti i presupposti di applicabilità dell’art.
2112 cod. civ. nonostante la mancanza di autonomia economica, organizzativa
e funzionale dell’ufficio personale cui erano addetti, integranti elementi
coessenziali per l’individuazione di una nozione legale di cessione di ramo
d’azienda.

Criticano gli approdi ai quali è pervenuto il
giudice del gravame in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legittimità
della vicenda traslativa scrutinata, prospettando l’insussistenza del requisito
della preesistenza del ramo ceduto; deducono in particolare, che la cessione in
esame era il frutto dello smembramento avvenuto in prossimità del negozio
traslativo, della divisione Risorse Umane, che comprendeva una pluralità di
attività fungibili fra i vari lavoratori, in cui era ricompresa quella relativa
alla Amministrazione del Personale, struttura creata ad hoc in occasione del
trasferimento.

Al riguardo precisano che “per avere un
trasferimento d’azienda è necessario che l’oggetto del trasferimento sia
un’attività economica strutturata che già prima del trasferimento abbia
determinate caratteristiche di entità organizzata e idonea alla produzione di
beni e servizi, la quale deve conservare la propria identità anche a seguito
del passaggio al nuovo imprenditore”. Si dolgono quindi della
insussistenza, nella specie, dei requisiti individuati in sede
giurisprudenziale, come coessenziali alla definizione di una legittima cessione
di ramo d’azienda.

2. Sotto altro versante, con unico motivo, la T.
s.p.a. dispiega ricorso incidentale, con il quale denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt.1362, 1372, 1406 e 2697 c.c., degli artt.100
e 112 c.p.c. in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c. nonché omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio ex all’art.360
comma primo n.5 c.p.c.

La società critica la sentenza impugnata per aver
ritenuto sussistente l’interesse ad agire dei lavoratori, tralasciando di
considerare l’ulteriore eccezione formulata e relativa alla sussistenza di un
comportamento di tacita accettazione, da parte dei lavoratori, del
trasferimento del ramo d’azienda, avvenuto nove anni prima della proposizione
del ricorso in sede giudiziale.

3. Il ricorso principale, le cui censure possono
congiuntamente trattarsi per presupporre la soluzione di questioni giuridiche
connesse, non è fondato.

Ed invero, le critiche articolate, essenzialmente,
tendono a pervenire ad un rinnovato apprezzamento del merito, non consentito
nella presente sede di legittimità.

Non può sottacersi al riguardo, che la Corte
d’appello, con motivazione congrua e conforme a diritto, fondata puntualmente
sulle risultanze della espletata consulenza tecnica, criticamente esaminata, ha
correttamente valutato gli elementi di fatto riconoscendo la configurabilità
della cessione del ramo d’azienda.

In particolare la Corte ha accertato che il
complesso denominato “AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE”, di cui erano
parte gli attuali ricorrenti, era dotato di una stabile e consolidata autonomia
organizzativa e poteva quindi qualificarsi, sin dal gennaio 2000, in epoca
anteriore alla cessione, come un autonomo ramo di azienda, secondo quanto
previsto dall’art. 2112 c.c.

Ed infatti la consulenza tecnica – sulla quale si è
fondato il convincimento della Corte territoriale – aveva mostrato che
all’interno del complesso aziendale la struttura descritta, raggruppava tutti
gli organi impegnati nelle attività di “inputting di dati nei sistemi
informativi, di stampa documenti, di controllo e verifica dati,di archiviazione
documenti, di emissione di documenti, di gestione dei rapporti con enti terzi
…tutte collegate alla gestione degli aspetti retributivi, fiscali, tributari,
previdenziali e, in generale, amministrativi del personale”..

La consulenza, con esame approfondito e dettagliato
dell’organizzazione aziendale, è pervenuta alla conclusione che la struttura
considerata ha rappresentato dal gennaio 2000 al momento della sua cessione
alla Tess s.p.a. un ramo di azienda, ossia una articolazione autonoma dal punto
di vista funzionale e organizzativo di T. s.p.a, e che le competenze nel campo
della gestione dei servizi di amministrazione del personale acquisite dai
lavoratori, conferivano loro professionalità certamente sufficienti a svolgere
le attività richieste nell’ambito della articolazione “Amministrazione del
personale”.

Secondo la Corte territoriale il processo produttivo
proprio di tale articolazione, non era un mero raggruppamento di attività
costituito ad hoc, in prossimità della cessione, bensì un insieme di attività
rese omogenee proprio dal fatto di costituire un intero processo aziendale in
grado di offrire in maniera autonoma dal punto di vista funzionale ed
organizzativo un servizio spendibile sul mercato.

Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che
ciò che si richiede, ai fini della sussistenza del requisito di cui all’art. 2112 cod. civ., è l’idoneità all’esercizio in
modo autonomo dell’attività produttiva e quindi alla realizzazione del
risultato produttivo, riscontrato nel caso in esame, in coerenza con i dicta
della Corte di Giustizia, che nelle sentenze nn. 127/96, 229/96, 74/97, V., e
nelle sentenze nn.173/96 , 24/96, H., ha ritenuto che possa rientrare nel
concetto di entità autonoma anche “un gruppo o complesso organizzato di
lavoratori subordinati specificamente e stabilmente assegnati all’espletamento
di un compito comune”.

4. Le cennate conclusioni, sostenute da puntuali e
congrue argomentazioni, rispondono ai principi del tutto consolidati nella
giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c. nel testo introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, art.
1- anche in quello modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003
– integra elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo
ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso
cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed
organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni
di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava
finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente, situazione ravvisabile (quando
non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività
economica) anche rispetto ad un complesso stabile organizzato di persone,
addirittura in via esclusiva, purché dotate di particolari competenze e
stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro
attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili,
(vedi ex plurimis, Cass.8/11/2018 n. 28593, Cass. 31/5/2016 n.11247).

Si è infatti sostenuto in tema (vedi Cass. 30/4/2014 n. 9461, Cass. 30/1/2013 n.2151)
che oggetto di valido procedimento traslativo deve essere un’entità economica
organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera
(cfr. Corte di Giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00), ovvero
un’organizzazione quale, legame funzionale che renda le attività dei lavoratori
interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati (Cass. 8/6/2009 n.13171) e possegga propria
identità funzionalmente autonoma che resti conservata con il trasferimento,
secondo quanto stabilito dalla direttiva CE n.98/50, nonché dalla n.23/2001
secondo cui “è considerato come trasferimento ai sensi della presente
direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa
come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica,
sia essa essenziale o accessoria”( all’art. 1, lett. b).

5. Conclusivamente, alla stregua delle superiori
argomentazioni, il ricorso principale è respinto.

Alla reiezione del ricorso principale consegue
l’assorbimento del ricorso incidentale, successivo in ordine logico.

Le spese del presente giudizio di legittimità
seguono il regime della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da
dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente
giudizio in favore di ciascuna delle controricorrenti, che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese
generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.

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