Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33705

Inefficacia del licenziamento orale, Offerta della propria
prestazione lavorativa, Termine di notifica di carattere ordinatorio,
Rinnovazione dell’istruttoria

 

Rilevato

 

che la Corte di Appello di Genova, con sentenza
depositata in data 24.1.2014, accogliendo parzialmente il gravame interposto da
O. di G.G. & C. s.n.c., nei confronti di D.C., avverso la sentenza del
Tribunale di Savona che aveva accolto la domanda della lavoratrice, diretta ad
ottenere il riconoscimento della inefficacia del licenziamento orale intimatole
dalla società il 31.8.2010 ed il pagamento delle retribuzioni dal 13.10.2010,
data di spedizione della raccomandata contenente l’offerta della propria
prestazione lavorativa, nonché le differenze retributive per ferie, permessi,
straordinario e TFR, maturate a seguito del lavoro svolto, in qualità di
cameriera, presso la gelateria gestita dalla resistente, a partire
dall’1.4.2010, condannava l’appellante a corrispondere alla C. la retribuzione
dalla data della notifica del ricorso in primo grado;

che per la cassazione della sentenza ricorre la
società sulla base di due motivi;

che la C. è rimasta intimata;

che il P.G. non ha formulato richieste.

 

Considerato

 

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la
violazione e falsa applicazione dell’art. 112, 115, 132 c.p.c. e,
comunque, in riferimento all’art. 360, primo comma,
n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 132 c.p.c. per nullità della sentenza e/o del
procedimento per mancato rispetto dei termini liberi a comparire, nonché
comunque violazione dell’art. 91 c.p.c. in
relazione alle spese di primo grado, e si lamenta che la Corte di merito sia
incorsa nell’errore di non avere dichiarato la nullità della sentenza di primo
grado e, dunque, di non avere preso atto della nullità degli atti di quel
giudizio e di avere rinnovato l’istruttoria orale, ma di essere andata ultra
petita, anche perché non ha provveduto alla rinnovazione della c.t.u. in primo
grado, così pregiudicando la società, a carico della quale, senza
giustificazione, sono state poste le spese di primo grado; 2) in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la
violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della I. n. 604 del 1966,
perché la Corte di merito non ha considerato che l’impugnazione del
licenziamento era da considerarsi inefficace, perché il ricorso introduttivo
del giudizio è stato depositato senza essere stato preceduto dalla impugnativa
stragiudiziale ed in ogni caso oltre 180 giorni dalla medesima del 7.10.2010
che, benché non pervenuta alla O., costituisce in ogni caso prova della
conoscenza del licenziamento da parte della lavoratrice;

che il primo motivo non è fondato; ed invero, la
Corte di merito ha accolto l’eccezione sollevata dalla società in merito al
fatto che, nel caso di specie, non è stato rispettato il termine di trenta  giorni previsto dall’art. 415, quinto comma, del codice di rito, visto
che la notifica è successiva al 4.1.2012, data di spedizione dell’atto e
l’udienza fissata dal giudice è quella del 2.2.2012; pertanto, ha correttamente
disposto la rinnovazione dell’istruttoria nel contraddittorio della parte
appellante, non costituitasi in primo grado, nel pieno rispetto delle regole
del contraddittorio stesso e del diritto di difesa delle parti. Al riguardo, è
peraltro da osservare che non si ravvisa la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la deduzione della quale, in
sede di legittimità, sotto il profilo della mancata corrispondenza tra il
chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, la pronunzia su una
domanda non proposta; la qual cosa non si palesa nel caso di specie, in cui,
nella sostanza, viene in considerazione l’interpretazione del contenuto e
dell’ampiezza della domanda; attività, quest’ultima, che integra un
accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile
in Cassazione, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione
della decisione impugnata sul punto (cfr., tra le molte, Cass. nn. 7932/2012;
20373/2008);

che, per quanto attiene alla doglianza inerente alla
mancata rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, la parte ricorrente
non specifica sotto quale profilo ne sarebbe rimasta pregiudicata, in spregio
alla prescrizione di specificità dell’art. 366,
primo comma, n. 4, c.p.c. (cfr., tra le molte, Cass., Sez. VI, ord. nn.
187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); per la qual cosa, questa
Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della
denunzia svolta dalla ricorrente;

che, per quanto attiene alla censura relativa alle
spese, si osserva che, motivatamente e condivisibilmente, la Corte distrettuale
ha compensato per un terzo le spese, in considerazione dell’accoglimento della
eccezione preliminare, ponendo a carico della società la restante parte, in
quanto la stessa è rimasta soccombente in relazione a tutte le altre domande,
ben più rilevanti dal punto di vista economico;

che neppure il secondo motivo può essere accolto, in
quanto la Corte di Appello ha messo correttamente in evidenza, conformemente
agli arresti giurisprudenziali consolidati della Corte di legittimità che
<<in relazione ad imprese assoggettate alla disciplina sui licenziamenti
individuali di cui alle leggi nn. 604 del 1966
e 108 del 1990, il licenziamento intimato
oralmente deve ritenersi giuridicamente inesistente e, come tale, da un lato,
non richiede impugnazione del termine di decadenza di cui all’art. 6 della I. n. 604 del 1966
e, dall’altro, non incide sulla continuità del rapporto di lavoro e, quindi,
sul diritto del lavoratore alla retribuzione sino alla riammissione in
servizio>>; che per le considerazioni svolte in precedenza, il ricorso va
respinto;

che nulla va disposto in ordine alle spese del
presente giudizio, poiché D.C. non ha svolto attività difensiva;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla
data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello
stesso articolo 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 dicembre 2019, n. 33705
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: