Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33795

Tributi, IRAP, Attività artistica, Assenza di autonoma
organizzazione, Impiego di mezzi specifici tipici e normali per l’esercizio
della professione artistica, Esclusione dall’imposta

 

Fatti di causa

 

Rilevato che:

la contribuente, negando di disporre di una autonoma
organizzazione, proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento relativa
all’anno di imposta 2008;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il
ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva
l’appello dell’Agenzia delle entrate in ragione della presenza di
collaboratori;

la Corte di Cassazione, con sentenza 23 novembre
2016, n. 23908, cassava la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, ricordando l’approdo
nomofilattico di questa Corte (Cass. S.U. 10
maggio 2016, n. 9451), con particolare riguardo al requisito della autonoma
organizzazione, che “ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto
qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, (quindi,
inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque
accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui”,
il quale “superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi
mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Al riguardo va data
continuità all’orientamento – affermatosi in fattispecie analoghe, per quanto
in settori diversi (Cass. n. 24788/15) – in base al quale: I) “l’attività
artistica costituisce un elemento presuntivo idoneo a sorreggere
l’apprezzamento secondo cui il contribuente risulta contare esclusivamente
sulle proprie capacita professionali, nonostante la produzione di un reddito
cospicuo” (Cass. n. 13471/15), “dovendosi in ogni caso escludere dal
perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di svolgimento
dell’attività professionale” (Cass. n.
26991/14); II) “non è sufficiente per desumere l’esistenza di
un’autonoma organizzazione il solo fatto che l’esercente si avvalga di un
agente e/ o, per contratto, di una società organizzatrice di spettacoli” –
autonomamente tenuto al versamento dell’Irap “dovendosi estendere
l’accertamento alla natura, ossia alla struttura e alla funzione dei due
rapporti giuridici (Cass. n. 7828/10, in caso
di cantante lirico); III) analoghe considerazioni valgono “riguardo alla
posizione dello sportivo che, disponendo di contatti con società per la cura
dell’immagine e dell’attività agonistica, abbia per loro tramite, stipulato
contratti con sponsor e scuderie”, risultando ciò “di per sì stesso
insufficiente a dimostrare che il contribuente svolga la propria attività
agonistica attraverso forme organizzazione propria” (Cass. nn. 960/15 e
961/15 in caso di corridore motociclista).

la Commissione Tributaria Regionale in sede di
rinvio affermava che l’appello a suo tempo proposto dall’Agenzia delle entrate
contro la sentenza della CTP fosse infondato in quanto non risulterebbe
adeguatamente dimostrata, da parte dell’Agenzia delle entrate, la ricorrenza,
in capo al contribuente, del requisito dell’autonoma organizzazione;

l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato a
due motivi mentre la contribuente resisteva con controricorso e in prossimità
dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Considerato che con ¡I primo motivo d’impugnazione,
in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.,
comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 del d.lgs. n. 446 del
1997, dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 384 c.p.c. in quanto nella specie sarebbe
presente un’autonoma organizzazione, la cui prova sarebbe stata
illegittimamente posta a carico dell’Agenzia delle entrate dal momento che la
CTR non si sarebbe attenuta al principio di diritto espresso dalla Cassazione
secondo cui l’onere della prova dell’assenza dell’autonoma organizzazione
graverebbe comunque sul contribuente;

considerato che con il secondo motivo
d’impugnazione, in relazione all’art. 360 cod.
proc. civ., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e
falsa applicazione dell’art. 3 del
d.lgs. n. 446 del 1997, dell’art. 2729 c.c.
in quanto, a prescindere dalla questione pertinente la spettanza dell’onere
della prova, questa sarebbe comunque stata fornita dall’Agenzia una volta che
sia stata dimostrata la presenza di cinque collaboratori beneficati di cospicue
corresponsioni;

ritenuto che i motivi, pur formalmente e
teoricamente distinti hanno dei significativi profili di interferenza, e quindi
possono essere trattati unitariamente; ritenuto che:

con la sentenza n.
23908 del 2016, cui la CTR in quanto giudice di rinvio era vincolata, la
Cassazione ha ribadito che in caso di attività artistica questa costituisce un
elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il
contribuente risulta contare esclusivamente sulle proprie capacità
professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo” (Cass. n. 13471/15), “dovendosi in ogni caso
escludere dal perimetro impositivo la mera agevolazione delle modalità di
svolgimento dell’attività professionale” (Cass.
n. 26991/14), principi peraltro successivamente ribaditi da Cass. 16 maggio
2018, n. 12027;

la CTR peraltro non ha posto in capo all’Agenzia
delle entrate l’onere della prova della sussistenza di un’autonoma
organizzazione perché la CTR ha espressamente affermato che l’Agenzia non ha
neppure allegato agli atti né di primo né di secondo grado la circostanza
dell’esistenza dei cinque collaboratori che pure avrebbe potuto essere
rilevante al fine della valutazione dell’esistenza di una autonoma
organizzazione, essendo ben diverso il concetto di allegazione rispetto a
quello di prova, allegazione che avrebbe dovuto essere necessaria se non altro
per consentire alla contribuente l’effettivo esercizio del diritto di difesa;

è dalla documentazione prodotta dalla contribuente
che la CTR ha escluso sia la sussistenza di un’autonoma organizzazione sia
l’uso da parte sua di beni non tipici o non connessi alla sua attività (Cass. 9
aprile 2019, n. 9811) dal momento che la contribuente si è avvalsa, per
l’esercizio della sua professione di mezzi specifici – uno studio, un
pianoforte, una televisione, un computer con stampante, un cellulare,
un’autovettura – tipici e normali per l’esercizio della professione artistica e
dunque non utili al fine della possibilità di individuare una autonoma
organizzazione;

ritenuto pertanto che, nel caso di specie, la
sentenza ha sufficientemente e ragionevolmente motivato in relazione alla
circostanza che l’artista-contribuente non disponesse di una autonoma
organizzazione, accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità, in quanto congruamente motivato;

ritenuto dunque che il ricorso è infondato e che la
condanna alle spese segue la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle
spese processuali, che liquida in euro 5.500, oltre a rimborso forfettario
nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 dicembre 2019, n. 33795
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