Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2019, n. 34123

Contratti di somministrazione e contratto a termine, Attività
di mixer audio, Assunzione per specifici programmi televisivi, Apposizione di
un termine al contratto di lavoro, Specificità della causale

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza n. 4199/2016 la Corte d’appello di
Roma ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di
D.C. intesa alla declaratoria di illegittimità di dodici contratti di
somministrazione e del contratto a termine da ultimo stipulato per lo
svolgimento dell’attività di mixer audio per i programmi televisivi O. e C.B.
ed al conseguente accertamento della esistenza di un unico rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato con la emittente televisiva L. s.r.l.
cessionari del ramo di azienda da T. s.p.a. al quale era stato addetto il
lavoratore.

1.1. La statuizione di conferma della legittimità
del contratto a termine, unica questione controversa in secondo grado, è stata
fondata sulla considerazione che venuto meno in tema di legittima apposizione
del termine il criterio che interpretava il requisito della specificità dello
spettacolo o del programma radiofonico o televisivo come implicante un vincolo
di necessità diretta dell’apporto del lavoratore allo spettacolo o al programma
– criterio frutto dell’elaborazione giurisprudenziale maturata nel vigore
dell’abrogata disciplina dettata dall’ art. 1, comma 2, lett. e), legge
n. 230 del 1962 come modificato dalla legge n.
266 del 1977, il requisito di specificità della causale si sostanziava, nel
vigore della disciplina dettata dal d. Igs n. 368
del 2001, nella necessità che le ragioni dell’assunzione in relazione a
programmi televisivi fossero indicate con un grado di specificazione tale da
consentire di verificare se gli stessi rientrassero nella tipologia dei motivi
cui è legata la legittimità della causale e la loro effettività; in
particolare, la clausola doveva ritenersi specifica ove atta ad evidenziare la
connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze
(anch’esse temporanee) organizzative e produttive alla base dell’assunzione a
termine. Nel caso di specie la causale indicata in contratto presentava tale
requisito posto che essa indicava nelle sue linee essenziali la ragione
produttiva che aveva indotto l’azienda a ricorrere a tempo determinato ad un
lavoratore con una peculiare professionalità, ossia far fronte transitoriamente
all’esigenza – limitata nel tempo – di produrre due specifici programmi di
carattere temporaneo; in assenza di censure intese a contestare la prova della
effettività della causale, avendo la società dimostrato la esistenza delle
esigenze indicate rappresentate dalla produzione di programmi notoriamente di
durate temporanea nell’arco del palinsesto annuale della emittente, la sentenza
di primo grado andava, pertanto, confermata.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso
D.C. sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo
controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

2.1. La causa viene trattata in pubblica udienza in
esito a rinvio a nuovo ruolo dall’adunanza camerale fissata per il giorno 31
gennaio 2019 in relazione alla quale il PG aveva depositato requisitoria
concludendo per l’accoglimento del ricorso e la società depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo parte ricorrente, denunziando
violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1 d. Igs n. 368 del 2001,
alla Direttiva 1999/70/CE, agli artt. 1362 e 1366 cod.
civ. e all’art. 12 Preleggi, censura la
sentenza impugnata per avere ritenuto conforme ai principi in tema dì specificità
delle esigenze alla base dell’assunzione a termine, quali risultanti dalla
elaborazione della giurisprudenza di legittimità e comunitaria, le indicazioni
contenute nel contratto in controversia che si traducevano – sostiene – nella
mera individuazione dei programmi ai quali sarebbe stato addetto esso C..

2. Con il secondo motivo, denunziando violazione e
falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 1 d. Igs n. 368 del 2001,
alla Direttiva 1999/70/CE, agli artt. 1362 e 1366 cod.
civ. e all’art. 12 Preleggi, censura la
sentenza impugnata per avere ritenuto non contestata la effettività della
causale e per avere affermato essere notoriamente di durata temporanea i
programmi per i quali era stato assunto il lavoratore; si duole, in
particolare, che fosse stato trascurato quanto esposto nelle memorie di costituzione
in primo e secondo grado della società resistente la quale aveva
sostanzialmente ammesso che le trasmissioni per le quali era stato assunto il
C. erano state ripetute nel tempo.

3. Con il terzo motivo, denunziando violazione e
falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo in relazione
all’art. 24 c.c.n.I. RTV Private,
all’art. 1, lett. e) legge n.
230 del 1962 e all’art. 115 cod. proc. civ.,
censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la nozione di programma
specifico, quale integrata dalla contrattazione collettiva, comprendesse anche
il programma di carattere continuativo, ciclico o di contenitore. Assume che la
Corte di merito aveva trascurato di considerare che non essendo la R.R.
Italiana s.p.a. la datrice di lavoro non esisteva alcun accordo aziendale che
potesse ridefinire il concetto di specificità.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

4.1. Si premette che il contratto rimasto in
controversia è stato stipulato ai sensi degli artt. 1 e 10, comma 7° lett. c), d. Igs n.
368 del 2001, dell’art. 24,
lett. f), del c.c.n.I. RTV Private nonché ai sensi dell’accordo aziendale
21.12.2011. La assunzione è avvenuta in relazione ai programmi televisivi dai
titoli provvisori e/o definitivi O. e C.B. per l’espletamento dell’attività di
mixer audio. La lettera di assunzione della società, inoltre, precisava
<<In relazione alla Sua peculiare esperienza nell’attività a Lei
affidata, la Sua assunzione a tempo determinato avviene per sopperire alle
specifiche esigenze produttive di natura temporanea legate alla realizzazione
delle trasmissioni citate>>.

4.2. In ragione della data della stipula del
contratto, riferito al periodo 9 gennaio/30 giugno 2012, lo stesso, per quel
che qui rileva, risulta assoggettato alla disciplina dettata dal d. Igs n. 368 del 2001 risultante dalla modifica
introdotta dal d.l. n. 112 del 2008 conv.
dalla legge n. 133 del 2008 il quale, al comma 1 dell’art. 21, ha
stabilito <<All’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole
“tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” sono aggiunte le
seguenti:”, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di
lavoro”>>.

4.3. Questa Corte ha costantemente affermato che
anche dopo l’entrata in vigore del d. Igs n. 368
del 2001 il principio generale rimane quello secondo il quale il rapporto
di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo, pur
sempre, l’apposizione del termine una ipotesi derogatoria rispetto al suddetto
principio, anche in presenza di un sistema imperniato sulla previsione di una
clausola generale (“ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo e sostitutivo”), che ha sostituito il precedente assetto
normativo, fondato prima su un elenco tassativo e tipico di ipotesi
autorizzative, ai sensi della legge n. 230 del 1962
e successivamente sulla “delega” alla contrattazione collettiva, ai
sensi della legge n. 56 del 1987,
art. 23.

4.4. E’ stato, in particolare, puntualizzato che
l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall’art. 1 del d. Igs 368 cit. a
fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo organizzativo o sostitutivo,
che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto
scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato
e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali
ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le
circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono
conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato
contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente
la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le
esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare
dovendo la utilizzazione del lavoratore avvenire esclusivamente nell’ambito
della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (Cass. n. 840 del 2019, Cass. n. 20201 del 2017,
in motivazione, Cass. n. 208 del 2015, Cass.
n. 15002 del 2012, in motivazione, Cass. n. 20604 del 2012, in motivazione, Cass. n. 10033 del 2010, Cass. n. 22866 del 2010,
in motivazione, Cass. n. 2279 del 2010).

4.5. Tali affermazioni sono state ribadite anche con
riferimento alla modifica introdotta dall’art. 21, comma 1 d.l. n. 112 del
2008 conv. dalla legge n. 133 del 2008. E’
stato, infatti, sottolineato che il significato normativo dell’integrazione
apportata all’originario testo dell’art. 1 del d. Igs n. 368 del 2001
dal richiamato art. 21,
secondo il quale <<la clausola di durata è apponibile anche quando le
ragioni che ne costituiscono fondamento sono riferibili all’ordinaria attività
del datore di lavoro>>, è da intendersi nel senso di escludere che
l’apposizione del termine sia consentita solo in presenza di circostanze
connotate da eccezionalità ed imprevedibilità, e non anche di ragioni
riferibili all’ordinaria e fisiologica attività dell’impresa, fermo restando la
necessità che queste ultime evidenzino esigenze aziendali, puntualmente
specificate nel contratto di assunzione, che possono essere soddisfatte, sulla
base di criteri di normalità tecnico – organizzativa, con il ricorso alla
clausola di durata, piuttosto che con l’ordinario contratto di lavoro (v. tra
le altre, Cass. 22866 /2010 cit.).

4.6. Con riferimento al tema dell’assunzione per
specifici programmi televisivi la giurisprudenza di questa Corte, in relazione
a fattispecie assoggettate ratione temporìs all’art. 1 d. Igs n. 368 del 2001 nel
testo antecedente alla novella del 2008, ha ritenuto che il requisito della
specificità non fosse soddisfatto dalla sola indicazione del programma o della
stagione televisiva alla quale sarebbe stato addetto il lavoratore in quanto la
realizzazione di programmi radiotelevisivi costituisce la normale attività
imprenditoriale della datrice di lavoro (Cass. n. 9474 del 2019, in
motivazione, Cass. n. 20113 del 2017, in motivazione, Cass. n. 22931 del 2015, Cass. n. 17064 del 2015,
in motivazione).

4.7. I principi sopra richiamati devono trovare
applicazione anche per i contratti a termine assoggettati ratione temporis alla
richiamata modifica posto che la integrazione della originaria previsione con
la puntualizzazione della riferibilità dell’assunzione a termine anche
all’attività ordinaria della parte datoriale rafforza la esigenza di
indicazione in contratto di puntuali circostanze che giustifichino la
temporaneità dell’assunzione secondo quanto già evidenziato al paragrafo 4.4..

4.8. Quindi, se non appare più coerente con la ratio
ispiratrice della complessiva disciplina dettata dal d.
Igs n. 368 del 2001 la necessità che l’apporto del lavoratore sia tale da
connotare il programma al quale si riferisce l’assunzione, come, invece,
richiesto nel vigore della legge n. 230 del 1962,
le ragioni esplicitate in contratto devono, comunque, dare contezza delle
circostanze che, in quello specifico contesto aziendale, rendono congrua,
secondo criteri di ragionevolezza, l’apposizione del termine di durata al
contratto.

4.9. La sentenza impugnata non è coerente con i
principi sopra richiamati laddove, incorrendo nel denunziato vizio di
sussunzione, ha ritenuto assolto, sulla base delle indicazione contenute nel
contratto, l’onere di specificazione; infatti né il richiamo nominativo dei
programmi nell’ambito dei quali il C. sarebbe stato utilizzato, né le mansioni
di adibizione (mixer audio) e neppure il generico riferimento alle specifiche
esigenze produttive di natura temporanea legate alla realizzazione delle
trasmissioni citate, senza indicazione di alcun elemento di fatto concreto al
riguardo, appaiono circostanze idonee ad evidenziare la specifica connessione
tra la durata solo temporanea della prestazione e le, non meglio precisate,
esigenze stesse;

4. 10. Si impone pertanto la cassazione della
decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado che procederà al riesame
della complessiva fattispecie alla luce dei principi sopra richiamati. Resta
assorbito l’esame degli ulteriori motivi.

5. Al giudice del rinvio è demandato anche il
regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione, alla quale demanda il regolamento
delle spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 dicembre 2019, n. 34123
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