Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2019, n. 34552

Trattamento economico del personale degli uffici tecnici
incaricati della progettazione di opere pubbliche, Compenso incentivante ex art. 18 L. 109/1994,
Necessarie la previsione della contrattazione collettiva decentrata e
l’adozione dell’atto regolamentare dell’amministrazione aggiudicatrice, Ambito
dei lavoratori destinatari dell’incentivo non estensibile, Disposizione
normativa non suscettibile di interpretazione analogica

 

Ritenuto

 

1. Che la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la
sentenza n. 544 del 2014, ha accolto l’appello proposto dall’Autorità Portuale
di Gioia Tauro nei confronti di M. T. avverso la sentenza resa tra le parti dal
Tribunale di Palmi e rigettato l’originaria domanda della lavoratrice.

2. La M. aveva adito il Tribunale proponendo
opposizione, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910,
avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale le era stata chiesta la
restituzione dell’incentivo corrispostole ai sensi dell’art. 18 della legge n. 109 del 1994.

3. La Corte d’Appello, dopo aver richiamato il
contenuto normativo del suddetto art.
18, ha affermato che la M. responsabile del settore Affari generali e
personale, quadro A, del CCNL lavoratori dei porti, era stata destinataria di
tale compenso non perché facente parte di una delle categorie indicate dal
citato art. 18, direttamente
interessate o coinvolte nella progettazione, ma perché, come era pacifica tra
le parti, definita “collaboratore del responsabile della
programmazione”, essendo individuato come responsabile della
programmazione il Presidente dell’Autorità portuale, ossia l’Organo di vertice
dell’Autorità stessa.

L’attività di programmazione, come si evinceva dalla
determinazione n. 57/2007 della Corte dei Conti, era un’attività di carattere
politico amministrativo eterogenea rispetto a quella tecnico-professionale
prefigurata dalla previsione legislativa.

Il giudice di appello disattendeva anche la censura
relativa all’uso dell’ordinanza ingiunzione per il recupero delle somme in
questione.

4. Per la cassazione della sentenza di appello
ricorre la M. prospettando tre motivi di impugnazione.

5. Resiste l’Autorità portuale di Gioia Tauro con
controricorso.

6. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità
dell’adunanza camerale.

 

Considerato

 

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotto
error in iudicando.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della legge n. 109 del 1994
(art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Sulla
fondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello ha
ritenuto che le previsioni dell’art.
18 della legge n. 109 del 1994 non trovino applicazione con riferimento
all’attività di programmazione dei lavori pubblici.

Assume la ricorrente che come affermato dalla
giurisprudenza amministrativa non va escluso dall’incentivo il personale che si
occupa della programmazione dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 109 del 1994,
atteso che si tratta di un beneficio voto ad incentivare tutto il personale cui
l’amministrazione di appartenenza abbia attribuito compiti o funzioni
finalizzati o comunque serventi alle attività di progettazione, e più in
generale di realizzazione dell’opera pubblica.

Essa ricorrente come affermato dalla sentenza di
primo grado aveva percepito il compenso in ragione dello svolgimento di
attività tecnicoprofessionali quale collaboratore del responsabile della
programmazione, e che quindi la sua attività aveva contribuito alla
progettazione delle opere e dei lavori previsti dall’Autorità portuale. Né tale
compenso poteva venire meno in ragione del venir meno dell’attribuzione dell’incentivo
ai responsabili della programmazione, in ragione dell’annullamento della
relativa disposizione del regolamento dell’Autorità portuale.

1.1. Il motivo non è fondato.

L’art.
18 della legge n. 109 del 1994, applicabile ratione temporis, sancisce che
una somma (…) è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità
ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un
regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile unico del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della
sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro
collaboratori.

Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 13937 del 2017) in tema di trattamento
economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di
opere pubbliche, il compenso incentivante di cui all’art. 18 della legge n. 109 del 1994,
sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive
modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva
decentrata e sia stato adottato l’atto regolamentare dell’amministrazione
aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la
ripartizione delle risorse finanziarie confruite nell’apposito “fondo
interno”, e solo ove l’attività di progettazione sia arrivata in una fase
avanzata, per essere intervenuta l’approvazione di un progetto esecutivo
dell’opera da realizzare La norma specifica i destinatari dell’incentivo e tal
ambito non può essere esteso, come richiede la ricorrente.

Facendo applicazione dei principi già enunciati da
questa Corte con l’ordinanza n. 21424 del 2019, con riguardo all’art. 92 (la cui rubrica reca
«corrispettivi, incentivi per la progettazione e Fondi a disposizione delle
stazioni appaltanti») del d.lgs. n. 163 del 2006,
va affermato che l’art. 18 della
legge n. 109 del 1994, nel riconoscere ai dipendenti pubblici un compenso
ulteriore e speciale, deroga alla disci alina generale dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001 che, quanto ai dirigenti,
sancisce, all’art. 24,
il principio dell’onnicomprensività della retribuzione e, per il restante
personale, prevede, all’art.
45, che il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, è quello
previsto dalla contrattazione collettiva (con i limiti indicati dallo stesso
decreto per la contrattazione decentrata).

La suddetta disposizione, pertanto, non è
suscettibile di interpretazione analogica, ed inoltre della stessa non può
essere fornita un’esegesi che, in contrasto con la ratio legis, finisca per
estendere il beneficio anche ad attività che il legislatore non ha inteso
espressamente includere fra quelle meritevoli di incentivazione.

La Corte d’Appello, con accertamento di fatto non
adeguatamente censurato, ha rilevato che la ricorrente non rientrava nelle
categorie destinatarie dell’incentivo.

Ed infatti, la ricorrente non contesta di essere
stata collaboratore del responsabile della programmazione, né contesta in modo
circostanziato l’accertato mancato esperimento di attività direttamente
interessata o coinvolta nella progettazione, limitandosi a richiamare in merito
la sentenza di primo grado, riformata dalla Corte d’appello.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto error
in procedendo ed error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del RD n. 639 del 1910,
e dell’art. 13 della legge n. 84
del 1994 (art. 360, n. 5 e n. 3, cod. proc.civ.).
Sulla infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte
d’Appello ha ritenuto utilizzabile ai fini del recupero delle somme contestate
la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 1910.

La ricorrente, affermando di aver tempestivamente
introdotto la questione, censura la statuzione della Corte d’Appello che ha
ritenuto correttamente utilizzata la procedura dell’ordinanza ingiunzione per
il recupero del credito in questione, atteso che la stessa può trovare
applicazione solo per la riscossione coattiva di proventi diversi rispetto a
quelli vantati dal lavoratore, come si evince, tra l’altro, dall’art. 13 della legge n. 84 del 1994.

2.1. Il motivo non è fondato trovando applicazione
il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l’azione di ripetizione
d’indebito oggettivo, ove esperita dall’Amministrazione, può essere esercitata
con il procedimento d’ingiunzione di cui all’art. 2 del r.d. 14 aprile 1910 n.
639, applicabile non solo alle entrate strettamente di diritto pubblico, ma
anche per quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione
di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restitutorio
(Cass., n. 13139 del 2006).

Pertanto, l’elencazione di cui all’art. 13 della legge n 84 del 1994,
richiamata dalla ricorrente, relativa alle entrate delle Autorità portuali, non
condizione l’esperimento della procedura di ordinanza ingiunzione rispetto alla
ripetizione di indebito costituito dall’incentivo ex art. 18 della legge n. 109 del 1994,
erroneamente corrisposto al lavoratore.

3. Con il terzo motivo di ricorso è prospettato
error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del R.D. n. 639 del 1910
(art. 360, n. 3, cod. proc. civ.). Violazione e
falsa applicazione dell’art. 3
della legge n. 241 del 1990 (art. 360, n. 3,
cod. proc. civ.). Sulla infondatezza della sentenza impugnata nella parte
in cui la Corte d’Appello ha ritenuto infondato l’eccepito difetto di
motivazione dell’atto d’ingiunzione adottato dall’Autorità Portuale.

Assume la lavoratrice che l’atto di ingiunzione non
conteneva alcuna spiegazione sulle ragioni giuridiche sottese alla decisione
adottata, in violazione del principio di motivazione.

3.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’Appello correttamente ha disatteso la
censure atteso che, in sede di opposizione, l’opposto costituitosi può indicare
le ragioni dell’atto opposto.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare,
l’Amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910
per l’accertamento di un credito riconducibile ai rapporti obbligatori di
diritto privato, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi
dell’art. 2697 cod. civ., è tenuta a fornire la
prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l’opponente deve
dimostrare la loro inefficacia ovvero l’esistenza di cause modificative o
estintive degli stessi (Cass., n. 9989 del 2016).

Peraltro, questa Corte a Sezioni Unite (Cass., S.U.,
n. 2874 del 1998) ha già avuto modo di affermare che l’ingiunzione di cui all’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910 n.
639 è sufficientemente motivata se contiene gli elementi necessari per
porre l’ingiunto in grado di conoscere la somma richiesta e la relativa
causale, e per consentirgli cosi di opporre adeguate contestazioni.

In proposito, si rileva che la stessa ricorrente a
pag. 3 del ricorso (punto 3 del Fatto del ricorso) espone che l’ordinanza
ingiunzione notificatele disponeva il recupero delle somme percepite “a
titolo di incentivo ex art. 18
della legge n. 109 del 1994 per attività svolta quale collaboratore dei
responsabili della programmazione”, così indicando il proprio oggetto.

4. Il ricorso va rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 6.000,00, per compensi
professionali, euro 200,00, per esborsi, oltre spese generali in misura del 15%
e accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 -quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,
da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quelle previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

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