Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 dicembre 2019, n. 34553

Lavoratore di pubblica utilità, Assegno per il nucleo
familiare, Difetto di legittimazione passiva della Regione, Non sussiste,
Amministrazione regionale destinataria della pretesa creditoria del lavoratore
– Rapporto giuridico previdenziale in materia di lavori socialmente utili e di
lavori di pubblica utilità, Non gravano sull’ente utilizzatore gli oneri per
il pagamento dell’assegno

 

Rilevato che

 

1. la Corte d’Appello di Reggio Calabria, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Locri, che aveva accolto la
domanda di F.F. e condannato la Regione Calabria al pagamento della somma di €
2.386,08, dovuta a titolo di assegno per il nucleo familiare maturato nell’anno
2005, ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione e
condannato in sua vece il Comune di Ardore, ossia l’ente presso il quale la F.
era stata impiegata in lavori di pubblica utilità;

2. la Corte territoriale ha premesso che nel
giudizio di primo grado il Comune era stato chiamato in causa ex art. 107 cod. proc. civ., perché vi era
contestazione circa l’individuazione dell’unico obbligato e pertanto,
configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, anche in fase di
impugnazione le cause dovevano essere decise unitariamente;

3. il giudice d’appello, esaminate le convenzioni
stipulate dal Ministero del Lavoro con la Regione Calabria e da quest’ultima
con gli enti utilizzatori, ha ritenuto che l’obbligo di corrispondere agli LPU
il corrispettivo dell’attività svolta, comprensivo anche dell’assegno per il
nucleo familiare, fosse stato trasferito dalla Regione al Comune, il quale si
era obbligato ad effettuare la prestazione, e pertanto il pagamento doveva
essere domandato al Comune, unico soggetto legittimato;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso il Comune di Ardore sulla base di tre motivi, ai quali la Regione
Calabria ha opposto difese con tempestivo controricorso;

5. F.F. ha notificato ricorso incidentale adesivo,
egualmente contrastato con controricorso dalla Regione;

6. hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. il Comune di
Ardore e F.F..

 

Considerato che

 

1. il primo motivo del ricorso principale, formulato
ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. ed
articolato in più punti, denuncia la nullità della sentenza e del procedimento
per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonché
per «violazione del principio dispositivo – eccesso di potere – mancanza di
terzietà del giudice – violazione art. 344 c.p.c.
– falsa applicazione dell’art. 107 c.p.c.»;

1.1. sostiene il Comune di Ardore che l’appello
della Regione Calabria doveva essere dichiarato inammissibile per mancanza del
requisito della specificità dei motivi ed a tal fine fa leva sulla «mancanza di
corrispondenza tra l’oggetto della sentenza e l’oggetto dell’appello», in
quanto nell’impugnazione la Regione aveva fatto riferimento alla domanda di
rivalutazione monetaria dell’assegno mensile mentre la F. con il suo ricorso
aveva chiesto la condanna dell’ente al pagamento dell’assegno per il nucleo
familiare;

1. 2. aggiunge che la Regione Calabria aveva
proposto l’impugnazione nei confronti della sola F., sicché la Corte
territoriale, in assenza di domanda, non poteva ordinare l’integrazione nei
confronti del Comune di Ardore né tantomeno condannare l’ente municipale al
pagamento;

2. la seconda censura del ricorso principale
denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.,
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perché il giudice d’appello
avrebbe omesso «di censurare passaggi fondamentali della prima sentenza», di
valutare gli argomenti sviluppati nelle memorie difensive del Comune e della F.
per contrastare l’eccepita carenza di legittimazione passiva della Regione, di
esaminare la documentazione dalla quale emergeva che (‘obbligazione gravava
sulla Regione Calabria e che l’utilizzatore aveva la qualità di semplice
delegato al pagamento;

3. infine con il terzo motivo, formulato ai sensi
dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., il
ricorrente principale si duole della violazione della l.r. n. 4/2001, art. 2, dell’art. 6 della
convenzione stipulata dal Ministero del lavoro e dalla Regione Calabria, degli
artt. 1, 8, 9, 12 della convenzione sottoscritta dalla Regione e dagli enti
utilizzatori, degli artt. 331, 102, 103, 434, 414, 324, 332 cod. proc.
civ.;

3.1. riprendendo argomenti già sviluppati nei
precedenti motivi il Comune insiste nel sostenere che la Regione «ha sostituito
se stessa all’INPS quale ente gestore delle somme da erogare ai LPU, divenendo
così il soggetto tenuto all’erogazione degli assegni»;

4. la ricorrente incidentale denuncia, con un unico
motivo, la violazione degli artt. 342, 434, 414 cod. proc.
civ., e rileva che, a fronte di un appello che argomentava su una
prestazione diversa da quella oggetto di causa e ritenuta dovuta dal Tribunale,
l’impugnazione doveva essere dichiarata inammissibile per difetto della
necessaria specificità ;

5. sono infondate le eccezioni di tardività delle
impugnazioni, principale ed incidentale, sollevate dalla difesa della Regione
Calabria, perché il ricorso principale risulta proposto nel rispetto del
termine di sessanta giorni previsto dall’art. 325,
comma 2, cod. proc. civ., che inizia a decorrere dalla data di conoscenza
legale della decisione, ossia dal momento in cui il procedimento di
notificazione si perfeziona nei confronti del destinatario con la ricezione
dell’atto (Cass. n. 9258/2015);

5.1. nel caso di specie la notifica della sentenza,
seppure richiesta il 14 agosto 2014, si è perfezionata nei confronti del Comune
di Ardore solo il 25 agosto, data in cui il plico è stato ritirato presso
l’Ufficio Postale dal procuratore domiciliatario, e pertanto si deve ritenere
tempestiva la notifica del ricorso per cassazione, richiesta il 24 ottobre
2014, ultimo giorno utile, giacché, per il principio della scissione degli
effetti, non rileva, ai fini della tempestività dell’impugnazione, la data in
cui l’atto perviene al destinatario;

6. quanto al ricorso incidentale adesivo, notificato
nel rispetto del termine di cui al combinato disposto degli artt. 371, 370 e 369 cod. proc. civ., è applicabile il principio di
diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui
«l’impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale
utilità della parte, tutte le volte che l’impugnazione principale metta in
discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il
coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è
ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta
contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione
adesiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche
se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso
che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge
dall’impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica
dell’assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal
coobbligato solidale» (Cass. S.U. n. 24627/2007 e Cass. S.U. n. 18049/2010;
negli stessi termini fra le più recenti Cass. n. 5876/2018);

7. il primo motivo del ricorso principale, nella
parte in cui denuncia la violazione dell’art. 434
cod. proc. civ., è inammissibile, perché formulato senza il necessario
rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369
n. 4 cod. proc. civ., che valgono anche nei casi in cui il ricorrente
denunci un error in procedendo, rispetto al quale questa Corte è giudice del
«fatto processuale», in quanto l’esercizio del potere/dovere di esame diretto
degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di
procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione
ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U.
n. 8077/2012);

7.1. il Comune ricorrente sostiene che l’appello
della Regione Calabria doveva essere ritenuto inammissibile per difetto della
necessaria specificità, ma riporta nel ricorso solo stralci minimi del gravame,
non sufficienti per valutare ex actis la fondatezza della censura, non lo
produce in questa sede né fornisce indicazioni in merito all’allocazione dell’atto
nel fascicolo di parte o d’ufficio;

8. il motivo è, poi, infondato nella parte in cui
censura l’ordinanza di integrazione del contraddittorio dell’11 maggio 2012,
giacché la chiamata del terzo iussu iudicis ex art.
107 cod. proc. civ. determina una situazione di litisconsorzio necessario
“processuale”, non rimuovibile per effetto di un diverso
apprezzamento del giudice dell’impugnazione, il quale deve provvedere
all’integrazione ex art. 331 cod. proc. civ.
nel caso in cui la sentenza non sia stata impugnata nei confronti di tutte le
parti (cfr. fra le più recenti Cass. n. 9131/2016 e Cass. n. 21381/2018);

9. parimenti inammissibile è la seconda censura;

a seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012, applicabile ratione temporis
alla fattispecie in quanto la sentenza gravata è stata pubblicata il 4 dicembre
2013, è denunciabile unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato
oggetto di discussione fra le parti ed il vizio motivazionale rileva solo
allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale,
“in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il
vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto
con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione
apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di
“sufficienza” della motivazione.” (Cass. S.U. n.
8053/2014);

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