Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 gennaio 2020, n. 115

Credito lavoratrice, Onere della prova dei pagamenti eseguiti
in riferimento ai singoli crediti vantati dal lavoratore, Pagamento avente
efficacia estintiva

Rilevato che

 

con sentenza in data 30 aprile 2015 (notificata il
18 maggio 2015), la Corte d’appello di Potenza condannava De.Ma.Fil. di De M.
A. & C. s.n.c. al pagamento, in favore di A. N. a titolo di retribuzione di
novembre 2009, tredicesima mensilità maturata e T.f.r., della somma di €
1.800,00 oltre interessi e rivalutazione: così riformando la sentenza di primo
grado, che aveva invece revocato, in accoglimento dell’opposizione della
società datrice, il decreto con il quale la lavoratrice aveva ad essa ingiunto
tale pagamento;

avverso tale sentenza la società ricorreva per
cassazione con unico motivo, mentre la lavoratrice intimata non svolgeva
difese;

 

Considerato che

 

1. la ricorrente deduce omesso esame in ordine ad un
fatto controverso e decisivo, quale l’esistenza di un unico credito della
lavoratrice nei confronti della società datrice, con la conseguente
inconferenza del principio di diritto posto a base della sentenza impugnata, in
sé esatto, dell’onere di imputazione della parte creditrice di un pagamento
ricevuto con assegno (titolo astratto, la cui emissione si presume giustificata
dall’esistenza di un sottostante rapporto fondamentale) ad un titolo diverso
dall’estinzione del credito azionato; neppure essendo postdatato il titolo di
credito, nonostante la falsità della dichiarazione testimoniale, siccome
pervenuto nella disponibilità della datrice dopo la cessazione del rapporto di
lavoro (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

2.1. appare evidente che la dedotta esistenza di un
unico credito (da ritenere estinto) non configuri alcun fatto storico
deducibile ai sensi del novellato art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014,
n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189;
Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439); di ciò non trattandosi, avendo anzi
costituito oggetto del dibattito processuale tra le parti (e del conseguente
esame della Corte territoriale) la pluralità di crediti della lavoratrice
asseritamente non estinti ed in particolare l’adeguatezza della prova del
pagamento di quello oggetto di causa, sulla base di un titolo di credito, con
la conseguente attribuzione dell’onere dell’imputazione del pagamento con tale
mezzo: sicché, effettivo oggetto della doglianza è piuttosto la corretta
ripartizione del relativo onere, se non la valutazione operata in esito
all’applicazione del regime probatorio, palesemente incensurabile in sede di
legittimità;

2.2. d’altro canto, è noto che spetti al datore di
lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta
al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle
regolamentari buste-paga recanti la firma dell’accipiente, l’onere di provare
rigorosamente i relativi pagamenti eseguiti in riferimento ai singoli crediti
vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la
dimostrazione (Cass. 6 marzo 1986, n. 1484; Cass. 13 aprile 1992, n. 4512);

2.3. deve pure essere ribadito il principio secondo
cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver
corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetti al
creditore, che sostenga l’imputazione del pagamento all’estinzione di un debito
diverso, allegare e provare l’esistenza di quest’ultimo, nonché la sussistenza
delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione: non potendo
peraltro il principio trovare applicazione nel caso in cui il debitore
eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto
dell’emissione di più assegni bancari, atteso che, essa implicando la
presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di
un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto l’onere di
superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il precedente debito
azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del
primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. 28 febbraio 2012, n. 3008;
Cass. 18 febbraio 2016, n. 3194); e ancor più esplicitamente, soltanto a fronte
della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia
puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della
prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il
pagamento deve imputarsi ad un credito diverso: con la conseguenza che tale
principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito
mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura
presuppongono l’esistenza di un’obbligazione cartolare (e l’astrattezza della
causa), così da ribaltare nuovamente l’onere probatorio in capo al debitore,
che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i
crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (Cass. 6 novembre 2017,
n. 26275);

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese di giudizio, non avendo la
lavoratrice vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove
spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle
indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.
13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

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