Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 gennaio 2020, n. 1886

INPS, Pagamento del TFR maturato, Insolvenza del datore di
lavoro, Fondo di garanzia, Oneri a carico del lavoratore

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata il 16.6.2017, la Corte d’appello
di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda
di R.G. volta ad ottenere dall’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, il
pagamento del TFR maturato alle dipendenze di G. s.r.l.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che,
nell’ipotesi di chiusura del fallimento per insufficienza dell’attivo che fosse
intervenuta senza previa formazione dello stato passivo, era onere del
lavoratore che chiedesse l’intervento del Fondo di garanzia di procurarsi un
titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro e di esperire
preventivamente un qualche tentativo di esecuzione forzata, di talché, non
essendosi l’appellato attivato in tal senso, nessuna pretesa poteva vantare nei
riguardi dell’INPS.

Ricorre per la cassazione di tali statuizioni R.G.,
deducendo un unico motivo di censura.

L’INPS ha resistito con controricorso, illustrato
con memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con l’unico motivo di censura, il ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 5, I. n. 297/1982,
in relazione agli artt. 102
e 118, comma 1, n. 4, I. fall.,
per avere la Corte di merito ritenuto che, nell’ipotesi di chiusura del
fallimento per insufficienza dell’attivo e senza previa formazione dello stato
passivo, fosse suo onere di procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del
suo datore di lavoro ed esperire infruttuosamente l’esecuzione forzata per
poter fondatamente rivendicare l’intervento del Fondo di garanzia: a suo
avviso, infatti, dalla natura di prestazione previdenziale propria
dell’erogazione a carico del Fondo e dalla modifica apportata all’art. 118, comma 1, n. 4, I. fall.,
dall’art. 108, comma 1, lett. c),
d.lgs. n. 5/2006 (che ha reso meramente eventuale la formazione dello stato
passivo, prevedendo la chiusura del fallimento «quando nel corso della
procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare,
neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le
spese di procedura») discenderebbe la possibilità di far valere il proprio diritto
direttamente nei confronti del Fondo di garanzia gestito dall’INPS, tanto più
che l’imminente cancellazione della società dal registro delle imprese
(prevista dall’art. 118, comma
2, I. fall., quale conseguenza della chiusura del fallimento per previsione
di insufficiente realizzo) avrebbe reso inutile e inutilmente dispendiosa
un’azione promossa nei suoi confronti.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo
cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che
pretenda il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia istituito presso
l’INPS, ai sensi dell’art. 2, I.
n. 297/1982, ha l’onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza
dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato
passivo, ovvero, qualora l’ammissione del credito nello stato passivo sia stata
resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo
intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione,
ma prima dell’udienza fissata per l’esame della domanda suddetta, di procedere
preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato
in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, I. n. 297/1982,
cit. (Cass. nn. 11945 e 13305 del 2007).

I suesposti principi sono stati ribaditi anche
nell’ipotesi in cui l’esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata
impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull’esame
complessivo della disposizione di cui all’art. 2, I. n. 297/1982, da cui
emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l’intervento del Fondo alla
ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del
credito del lavoratore mediante l’insinuazione al passivo del fallimento del
datore di lavoro (art. 2,
commi 2 e ss.); dall’altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto
alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento
dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti
l’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di
lavoro stesso (art. 2, comma
5).

Così ricostruito il sistema, del tutto correttamente
la Corte di merito ha ritenuto che la previsione dell’art. 2, comma 5, I. n. 297/1982,
dovesse trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice
fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da
distribuire ai creditori, ha disposto con decreto la chiusura del fallimento
del datore di lavoro dell’odierno ricorrente prima ancora dell’udienza fissata
per l’esame dello stato passivo: è sufficiente al riguardo rilevare che,
comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in
bonis, ben poteva l’odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e
promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero,
a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero
risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013).

Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del
genere, il previo esperimento di un’azione volta a conseguire un titolo
esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire
un onere inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte
ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma
anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico,
l’accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito
all’ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo
esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la
modalità necessaria per l’individuazione della misura stessa dell’intervento
solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzo
rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua
obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Di
talché l’ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108
del 2007 e 14447 del 2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a
sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché ciò che in quei
casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la
necessità del preventivo esperimento di un’azione esecutiva di volta in volta
mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si
munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro.

Segue da quanto sopra che nessun dubbio di
legittimità costituzionale della disposizione di cui al comma 5 può sorgere
rispetto a quella di cui al comma 2 dell’art. 2, I. n. 297/1982, giacché
entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente
accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di
lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso
dell’accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua
consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di
lavoro stesso.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del
giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono
inoltre i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
dovuto, previsto per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in €
3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari
al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

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