Per la presentazione della domanda amministrativa di indennità di accompagnamento non è necessaria la compilazione formalistica dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente.

 Nota a Cass. (ord.) 10 gennaio 2020, n. 315

 Maria Novella Bettini

Al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda per prestazioni previdenziali ed assistenziali, “non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”. Pertanto, barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa. L’istituto previdenziale non può infatti introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in una materia coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost. (v. Cass. n. 24896/2019 e Cass. n. 14412/2019).

Così si è pronunciata la Corte di Cassazione (ord. 10 gennaio 2020, n. 315, conforme a Trib. Crotone n. 3515/2018), sulla base del seguente ragionamento:

– secondo l’art. 20, co. 3, D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (conv. con modif. dalla L. n. 102/2009, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, emanato in attuazione della L. n. 537/1993, disciplinante il procedimento per l’accertamento sanitario dell’invalidità) “a decorrere dal 1°gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS, secondo modalità stabilite dall’ente medesimo. L’Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali”;

– la disposizione in commento richiede, quindi, che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, ma, con riguardo l’indennità di accompagnamento, non aggiunge nulla;

–  il modello predisposto dall’Inps, invece, reca la dicitura “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”, oppure ” persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, prevedendo che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente, anche se “la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta”;

– vi è, dunque, una discrasia tra la specifica richiesta dell’Inps di “barrare”, nel modulo predisposto, l’indennità di accompagnamento ovvero le condizioni che ne impongano il riconoscimento e la disposizione legislativa dispositiva che prevede una generale necessità di attestazione della infermità invalidante nella domanda amministrativa proposta;

– dal momento che la prescrizione Inps risulta estranea al dettato normativo, si deve quindi escludere che, come detto, l’istituto previdenziale introduca “nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in una materia coperta da riserva di legge assoluta ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass.n. 14412/2019, cit.).

 

 

Indennità di accompagnamento: i requisiti della domanda
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