Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2857

Contributi omessi, Cartella esattoriale, Contratto di lavoro
a progetto, Difetto di specificità del progetto, Conversione del contratto in
rapporto di lavoro subordinato

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 14.11.2013, la Corte
d’appello di Bologna, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto
l’opposizione proposta da P. s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le
era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi omessi in danno di
G.C., sul presupposto che non vi fosse prova che il rapporto con costui si
fosse svolto con le modalità di cui all’art. 2094
c.c.;

che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per
cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura; che P. s.r.l. è rimasta
intimata;

 

Considerato in diritto

 

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69, commi 1-3, d.lgs. n. 276/2003,
e degli artt. 2728, 2729
e 1362 ss. c.c., per avere la Corte di merito
ritenuto l’insussistenza del fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva
sulla sola base delle risultanze istruttorie aventi ad oggetto le modalità di
svolgimento della prestazione lavorativa di G.C., senza considerare che tanto
la sentenza di primo grado quanto la memoria difensiva in appello avevano
all’uopo valorizzato anche la genericità del progetto in virtù del quale aveva
avuto luogo la collaborazione tra costui e l’odierna intimata;

che, al riguardo, deve rilevarsi che effettivamente
la sentenza di primo grado (per come debitamente trascritta a pag. 6 del
ricorso per cassazione) aveva ritenuto che «le mansioni di contenuto pressoché
elementare […] e le modalità concrete di svolgimento delle stesse mal si
prest[a]no alla stipula di un lavoro a progetto [recte: di un contratto di
lavoro a progetto, n.d.e.], che, come noto, ha connotati tipici di autonomia e
realizzazione di obiettivi specifici che nel caso di specie non sono
riscontrabili», e che la memoria di costituzione in appello dell’INPS aveva
riproposto la difesa già svolta in primo grado secondo cui, difettando nel caso
in esame la specificità del progetto, doveva necessariamente pervenirsi alla
conversione del contratto in rapporto di lavoro subordinato ex art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
(ibid., pagg. 7-9); che, pertanto, il motivo di censura – previa sua
riqualificazione in termini di omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. per tale possibilità
Cass. nn. 4036 del 2014 e 25557 del 2017) – deve reputarsi fondato, nulla
effettivamente leggendosi nella sentenza impugnata circa l’idoneità del
progetto ad integrare il requisito di specificità di cui all’art. 61, d.lgs. n. 276/2003, e
potendo per ciò solo derivarne la conversione del contratto in rapporto di
lavoro subordinato, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della
prestazione (così Cass. n. 12820 del 2016 e
numerose successive conformi, tutte sulla scorta di Cass.
n. 9471 del 2016);

che, conseguentemente, la sentenza impugnata va
cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2020, n. 2857
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