I permessi per allattamento non sono computabili ai fini dell’attribuzione dei buoni pasto.

Nota a Cass. 28 novembre 2019, n. 31137

Fabrizio Girolami

Il diritto ai buoni pasto può essere riconosciuto esclusivamente ai lavoratori che osservino un orario lavorativo giornaliero di almeno 6 ore (oppure il diverso orario giornaliero minimo indicato dal contrattato collettivo), in quanto – solo in questo caso – gli stessi beneficiano, ai sensi della normativa vigente in materia di orario di lavoro, di un intervallo di almeno 30 minuti per il godimento della pausa pranzo. Pertanto, in caso di godimento da parte del lavoratore dei permessi giornalieri cd. per allattamento previsti dall’art. 39 del D.LGS. n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), occorre operare una verifica, caso per caso, al fine di accertare se siano soddisfatti i presupposti necessari per il riconoscimento del relativo diritto.

Tale rilevante principio di diritto è stato affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione 28 novembre 2019, n. 31137 con riferimento ai lavoratori pubblici del comparto delle Agenzie fiscali.

Nel caso di specie, alcuni lavoratori in servizio presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli avevano adito le vie legali al fine di ottenere il riconoscimento – durante i periodi di astensione dal lavoro successivi alla nascita dei figli – di alcuni elementi della retribuzione variabile (a titolo esemplificativo, indennità di produttività d’ufficio) nonché il godimento dei buoni pasto.

Le richieste dei dipendenti erano state accolte sia in primo grado (sentenza n. 6025/2011 del Tribunale di Milano) sia nel giudizio di impugnazione (sentenza n. 726/2014 della Corte di Appello di Milano), sulla base di una asserita “equiparazione” dei periodi di riposo per allattamento alle ore di effettiva presenza in servizio, anche ai fini del riconoscimento dei buoni pasto.

La Cassazione, con la sentenza in commento, ha ribaltato le conclusioni dei giudici di merito, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Secondo la Cassazione, l’effettuazione della pausa pranzo è condizione essenziale per l’attribuzione del buono pasto e tale effettuazione, a sua volta, presuppone, come regola generale, che il lavoratore osservi in concreto un orario di lavoro giornaliero di almeno 6 ore o il diverso orario minimo previsto dal contratto collettivo (art. 8, D.LGS. 8 aprile 2003, n. 66), sicché la suddetta attribuzione compete solo per le giornate in cui si verifichino le suindicate condizioni.

La Corte rileva che – con specifico riferimento al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni – l’istituto dei “buoni pasto” è stato introdotto per “favorire l’estensione dell’orario di lavoro europeo nelle Amministrazioni dello Stato, per incrementarne l’efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed esterni”.

In questa prospettiva, i buoni pasto non possono essere attribuiti ai lavoratori che – nella qualità di destinatari dei permessi e congedi previsti dal D.LGS. n. 151/2001 – osservano in concreto un orario giornaliero effettivo inferiore alle 6 ore legali ovvero a quelle contrattuali minime. Infatti, con riguardo ai buoni pasto, non vale la regola (sancita dal co. 2 dell’art. 39 del D.LGS. n. 151/ 2001) della equiparazione dei periodi di riposo per allattamento alle ore lavorative, in quanto la stessa disposizione precisa che la suddetta equiparazione vale “agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.

L’attribuzione dei buoni pasto non riguarda – secondo la Corte – né la durata né la retribuzione del lavoro essendo finalizzata a compensare l’estensione dell’orario lavorativo disposta dalla pubblica amministrazione (per le sopra individuate finalità) con una agevolazione di carattere “assistenziale” diretta a consentire agli interessati il recupero delle proprie energie psico-fisiche.

Pertanto, i buoni pasto non spettano ai dipendenti che non effettuano la pausa pranzo e non raggiungono le 6 ore di lavoro giornaliere, avendo goduto dei permessi per allattamento. Infatti, le ore di godimento dei riposi giornalieri sono considerate ore di lavoro solo ai fini retributivi e non anche ai fini della maturazione del diritto ai buoni pasto, essendo questi ultimi delle agevolazioni collegate al rapporto di lavoro “solo mediante un legame occasionale”.

Dipendenti di Agenzie fiscali: le condizioni per il riconoscimento del diritto ai buoni pasto
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: