Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3292

Obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti,
Espletamento di altra attività del socio amministratore, Partecipazione
personale, abituale e prevalente, rispetto agli altri fattori produttivi, al
lavoro aziendale, Svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca
l’oggetto dell’impresa, Onere probatorio a carico dell’Inps, Valutazione del
Giudice di merito va effettuata in modo puntuale e rigoroso

 

Rilevato che

 

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di
Roma riformava la decisione di primo grado e riteneva M.L., socio e
amministratore unico della s.r.l. A., non tenuto all’obbligo di iscrizione alla
gestione commercianti e al pagamento dei relativi contributi, nel periodo
2006-2009, e annullava, pertanto, le cartelle opposte;

2. la Corte territoriale, premesso che sarebbe
spettato all’INPS allegare e provare l’espletamento, accanto all’attività
pacificamente svolta e rientrante in quella di lavoro autonomo con iscrizione
nella relativa gestione separata, di un’altra riconducibile all’attività
propria del socio, con partecipazione personale, abituale e prevalente,
rispetto agli altri fattori produttivi, al lavoro aziendale, accoglieva il
gravame dell’attuale intimato sul rilievo secondo cui, in azienda la cui
attività era svolta esclusivamente dall’amministratore unico senza l’ausilio di
dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, l’apporto fornito dal
socio amministratore, dedito abitualmente agli studi universitari, era
integralmente riconducibile, nel periodo indicato, a quello di amministratore
unico e che solo successivamente si era instaurato apposito rapporto di lavoro
subordinato;

3. per i giudici del gravame, la dichiarazione del
M., tardivamente prodotta dall’INPS in grado di appello, nulla aggiungeva alle
risultanze del verbale ispettivo, era insufficiente a far ritenere lo
svolgimento abituale e prevalente del lavoro aziendale diverso ed ulteriore
rispetto all’attività gestoria e ai compiti propri della carica di
amministratore unico della società, non rivestiva carattere di preminenza
rispetto ad altri fattori produttivi e agli altri componenti della compagine
societaria e, in definitiva, per il mancato assolvimento dell’onere probatorio
non poteva ritenersi raggiunta la prova della partecipazione al lavoro
aziendale agli effetti dell’iscrizione alla gestione commercianti;

4. avverso detta sentenza l’INPS, anche quale
procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., propone ricorso affidato ad un
motivo, cui non ha resistito M.L.;

 

Considerato che

 

5. l’I.N.P.S., deducendo violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, commi
203 e 208 della legge n. 662 del 1996, così come interpretato dall’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78
del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010
in relazione all’art. 2697 cod. civ., censura
la sentenza per avere ritenuto che l’I.N.P.S. non avesse fornito la prova
dell’espletamento di un’attività idonea a sostanziare il requisito di cui alla lettera c) del comma 203 della legge
n. 662 del 1996 cit.;

6. il ricorso è da rigettare;

7. sono consolidati i precedenti di questa Corte
(v., fra le tante, Cass. n. 26976 del 2016, Cass. n. 11242 del 2017, Cass. n.
28137 del 2018) nei quali è stato chiarito che per il doppio onere di
iscrizione occorre una coesistenza di attività riconducibili, rispettivamente,
al commercio e all’amministrazione societaria e che la verifica della
sussistenza di requisiti di legge per tale coesistenza è compito del giudice di
merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile
essendo che l’onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava
sull’ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo
contributivo, cfr., ex multis, Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009)
venga compiutamente assolto;

8. in continuità con i recenti arresti indicati, i
requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di
società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico
dell’INPS) sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto
considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società,
ovviamente considerata a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in
quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione
alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del
1995 in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di
società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente
al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia
prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e
personali) dell’impresa (v., fra le tante, Cass. n. 17639 del 2017);

9. per partecipazione al lavoro aziendale deve
intendersi lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca
l’oggetto dell’impresa (cfr., fra le altre, Cass. n. 12560 del 2017, quanto ai
criteri da utilizzare per tale ordine di valutazione);

10.la verifica della sussistenza di requisiti di
legge per tale coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere
effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l’onere
probatorio venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di
tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di
impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo
produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa,
l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro
mansioni;

11. i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza
devono, peraltro, riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di
reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento
alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa
attività aziendale costituente l’oggetto sociale della società (al netto
dell’attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente
con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e
personali) dell’impresa (v., fra le altre, Cass. n. 12560 cit.);

12. la sentenza impugnata non si è discostata da
tali principi ed ha evidenziato che l’attività svolta dal M. non rivestiva i
caratteri dell’abitualità e prevalenza di cui sopra per cui la censura, che si
limita a prospettare una violazione della corretta interpretazione delle norme
pacificamente applicabili alla fattispecie, non intacca la decisione;

13. non si provvede alla regolazione delle spese per
non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

14. ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n.115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,comma 1-bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3292
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: