Il licenziamento c.d. ritorsivo va motivato esclusivamente dall’intento di ritorsione.

 Nota a Trib. Milano 16 novembre 2019, n. 2043

Flavia Durval

“Il licenziamento per ritorsione o rappresaglia costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione del provvedimento espulsivo, essenzialmente, quindi, di natura vendicativa, ed è onere della prova a carico del lavoratore dimostrare che il recesso è stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo”.

Il principio è affermato dal Tribunale di Milano 16 novembre 2019, n. 2043, il quale precisa che la suddetta prova deve dimostrare con sufficiente certezza l’intento di rappresaglia (v. Cass. n. 100047/2004) e “l’inesistenza del diverso motivo adottato a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole” (Cass. n. 17087/2011).

In particolare, la prova va fornita con riguardo a due elementi fondamentali e cioè:

a) il motivo (illecito) di ritorsione;

b) l’esclusività del motivo, ossia l’assenza di altre ragioni lecite determinanti (Cass. n. 23149/2016 e Cass. n. 6501/2013).

Circa il carattere determinante ed esclusivo del motivo ritorsivo, la Corte di Cassazione (16 gennaio 2020, n. 808, che ha cassato la sentenza di App. Genova, n. 389/2017) ha rilevato che il licenziamento individuale intimato sulla base degli stessi motivi economici posti a base della procedura di licenziamento collettivo non esclude di per sé il carattere ritorsivo del recesso.

Nello specifico, per escludere il carattere determinante del motivo illecito del licenziamento ex art. 1345 c.c. ed art. 18, co.1, Stat. Lav. “non è sufficiente che il datore di lavoro alleghi l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo ma è necessario che quest’ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito” (v. Cass.  4 aprile 2019, n. 9468 e App. Bologna 30 aprile 2019, in questo sito con nota di S. GIOIA, Licenziamento ritorsivo, elementi che evidenziano la ritorsione e onere probatorio; Cass. 23 novembre 2018, n. 30429, in questo sito con nota di S. GIOIA, Licenziamento ritorsivo).

In tema, v. anche, in questo sito, P. PIZZUTI, Licenziamento discriminatorio e ritorsivo; Cass. 16 gennaio 2020, n. 808, con nota di G. I. VIGLIOTTI, Licenziamento collettivo seguito da licenziamento individuale; Cass. 23 settembre 2019, n. 23583, con nota di K. PUNTILLO, Licenziamento ritorsivo; Trib. Milano 23 agosto 2019, n. 1936, con nota di S. GIOIA, Licenziamento ritrosivo; Trib. Latina 18 ottobre 2018, n. 963, con nota di V. DI BELLO, Licenziamento collettivo e motivo ritorsivo; Trib. Bologna 5 ottobre 2018, con nota di G.I. VIGLIOTTI, Licenziamento ritorsivo del giornalista e subordinazione; Trib. Milano ord. 10 aprile 2018, con nota di G. CATANZARO, Licenziamento ritorsivo del dirigente.

Licenziamento ritorsivo
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