La critica espressa dal rappresentante sindacale persegue un interesse collettivo protetto dall’art. 39 Cost.

Nota a Cass.  2 dicembre 2019, n. 31395

Francesca Albiniano

L’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro può essere considerato comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che è alla base del rapporto di lavoro e costituire giusta causa di licenziamento solo quando superi i limiti posti a presidio della dignità della persona umana, così come predeterminati dal diritto vivente, ossia i requisiti della corrispondenza a verità dei fatti narrati (c.d. continenza sostanziale) ed avvenga con modalità tali che, valicando i limiti della continenza formale, si traduca in una condotta gravemente lesiva della reputazione, con violazione dei doveri fondamentali alla base dell’ordinaria convivenza civile (cfr. fra le più recenti, Cass. n. 18176/2018, n. 14527/2018, in questo sito con nota di F. BELMONTE, Diritto di critica e licenziamento; Cass. 25 ottobre 2016, n. 21649, in questo sito con nota di M. SANTUCCI, Contenuto e limiti del diritto di critica del lavoratore; Cass. n. 5523/ 2016, annotata in questo sito da F. ALBINIANO, Criticare l’impresa oltre i “limiti” consentiti configura giusta causa di licenziamento).

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione 2 dicembre 2019, n. 31395 (conforme a App. Genova n. 282/2017) relativamente ad una critica espressa da un lavoratore con funzioni di rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda che aveva pubblicato su un giornale critiche sui pesanti ritmi di lavoro in azienda, a causa delle modalità di espletamento della prestazione, dell’insufficienza di organico, etc., tutti fatti corrispondenti a realtà ed esposti con una critica misurata senza cioè toni dispregiativi, volgari, denigratori, polemici.

Al riguardo, è interessante rilevare che, come precisa la Cassazione, la manifestazione del diritto di critica quando è finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo gode della copertura costituzionale oltre che dell’art. 21, dell’art. 39.

In tema v. anche, in questo sito, S. GIOIA, Il diritto di critica del lavoratore (Monotema).

Diritto di critica del sindacalista
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