Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi causale che lo sorregga, “con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria un’ analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.” … Il licenziamento individuale del dirigente d’azienda può anche fondarsi su ragioni oggettive riguardanti esigenze di riorganizzazione aziendale, non necessariamente coincidenti con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa tale continuazione. Ciò, poiché che “il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost.” (Così, Cass. n. 396/2020; v. anche Cass. n. 6110/2014).

F.B.

Licenziamento del dirigente e motivi economici
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