Dei danni causati in un sinistro stradale dal lavoratore somministrato risponde esclusivamente l’utilizzatore ex art. 2049 c.c.

 Nota a Cass. 6 dicembre 2019, n. 31889

Maria Novella Bettini

Qualora il lavoratore sia in missione, la responsabilità ex art. 2049 c.c. grava sull’utilizzatore, cioè sul soggetto che abbia inserito il lavoratore nella sua organizzazione imprenditoriale, “incastonandolo nel suo interesse, nel senso di esigenza organizzativa, nella sua direzione e nel suo controllo, così da integrare l’occasionalità necessaria sottesa a siffatta responsabilità”.

Il principio è sancito dalla Corte di Cassazione (6 dicembre 2019, n. 31889, conforme ad App. Bologna n. 2698/2017) in un caso in cui l’utilizzatore aveva invocato ex art. 2049 c.c. la responsabilità del somministratore per i danni subìti a seguito di un sinistro stradale cagionato dal lavoratore somministrato come magazziniere-autista, guidando un autocarro in autostrada.

Come noto, la norma codicistica dispone che il preponente è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito del preposto e commessi nell’esercizio delle incombenze cui è adibito (in base al principio per cui ciascuno deve rispondere dei danni cagionati a terzi dalle persone che impiega al proprio servizio) e richiede l’esistenza di un rapporto di lavoro ed un collegamento tra il fatto dannoso commesso dal dipendente e le mansioni da questo espletate, senza che, a tal fine, sia richiesta la prova di un vero e proprio nesso di causalità, risultando invece sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria (v. Cass. n. 12283/2016).

La Cassazione osserva che, in base all’art. 30, D.LGS. n. 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, l’agenzia di somministrazione “mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”. Ed afferma che se il fatto illecito danneggia l’utilizzatore, ciò non significa che la responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2049 c.c. si sposti sul somministratore, poiché il fatto illecito viene compiuto “nell’ambito dell’inserimento concreto che l’utilizzatore ha determinato per il lavoratore nella sua struttura organizzativa, assegnando al lavoratore le direttive specifiche”.

In altre parole, la “missione” trasferisce l’attività lavorativa, “come oggetto di predisposizione prima ancora che di materiale fruizione, all’utilizzatore; e l’istruzione preventiva che il somministratore deve irrogare al suo dipendente non può far venir meno gli effetti della conformazione concreta del lavoro che viene effettuata dall’utilizzatore”.

Né la possibilità del datore di lavoro (agenzia) di licenziare il lavoratore o di sostituirlo con un altro nella “missione” è sufficiente ad alterare o neutralizzare il contenuto del potere direttivo dell’utilizzatore sul lavoratore immesso nella sua organizzazione imprenditoriale.

L’inserimento del lavoratore nella struttura dell’impresa dell’utilizzatore colloca infatti la fattispecie nel paradigma generale della responsabilità extracontrattuale dei “padroni” e dei committenti di cui all’art. 2049 c.c., il quale fonda la responsabilità dall’inserimento del soggetto che compie il fatto illecito nell’attività, posta in essere dal responsabile oggettivo.

Nel paradigma dell’art. 2049 c.c., “il soggetto che, nell’espletamento della propria attività si avvale dell’opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, ancorché non siano alle proprie dipendenze” (così, Cass., ord. 12 ottobre 2018, n. 25373), in base al criterio della occasionalità necessaria che circoscrive il rischio (Cass. 14 febbraio 2019 n. 4298).

Non è dunque necessaria la presenza di un rapporto di lavoro subordinato né di un vero e proprio vincolo contrattuale (Cass. n. 868/1991). Ciò che conta è l’esistenza di poteri di direzione e di controllo del preponente sul preposto (App. Torino 24 dicembre 2009).

In sintesi, dunque, nell’ipotesi in cui il lavoratore cagioni danni a terzi, la concreta gestione direzionale dell’utilizzatore comporta la responsabilità extracontrattuale dell’utilizzatore stesso. Spetta poi a quest’ultimo premunirsi dagli effetti pregiudizievoli della condotta del lavoratore, concordando con la controparte clausole di responsabilità contrattuale del somministratore nei confronti dell’utilizzatore, sia nel caso in cui la condotta stessa cagioni danni all’utilizzatore, sia in termini di ricaduta/rivalsa di quanto l’utilizzatore si trovi a dover versare a terzi a titolo risarcitorio.

Responsabilità per incidente stradale provocato dal lavoratore somministrato
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