Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3482

Società di vendita all’ingrosso e rappresentanza di vini e
liquori, Iscrizione alla gestione commercianti, INPS, Presupposti, Compiti
di coordinamento e controllo dell’attività svolta nei vari settori aziendali da
dipendenti, Attività di conduzione di trattative con clienti importanti

 

Rilevato che

 

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di
Bologna confermava la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione
a cartella ritenuto R.C., socio della s.r.l. P. e presidente del consiglio di
amministrazione, non tenuto all’obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti;

2. la Corte territoriale accoglieva il gravame
dell’attuale intimato sul rilievo che i dati forniti dall’INPS non rivelavano
una prevalenza dell’apporto lavorativo del R. rispetto agli altri fattori
produttivi, in società composta dal predetto socio e dalla moglie, dedita alla
vendita all’ingrosso e rappresentanza di vini e liquori, con l’ausilio di due dipendenti
ed altri collaboratori;

3. avverso detta sentenza l’INPS, anche quale
procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., propone ricorso affidato ad un
motivo, cui l’intimato non ha resistito;

 

Considerato che

 

4. con unico motivo viene dedotta violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, commi
203 e 208 della legge n. 662 del 1996, così come interpretato dall’art. 12, comma 11, del d.l. n.
78/2010, conv. in legge n. 122/2010 in
relazione all’art. 2697 cod. civ.;

5. si censurano gli approdi ai quali è pervenuta la
Corte distrettuale laddove ha affermato l’incompatibilità tra l’iscrizione alla
gestione separata e l’iscrizione alla gestione commercianti. Si deduce che
l’attività svolta dal R., accertata dal giudice di secondo grado, sostanziasse
l’esplicazione di vere e proprie prestazioni d’opera, sia pure in parte, di
carattere direttivo;

6. si prospetta, quindi, un erroneo approccio
interpretativo della richiamata normativa la quale, diversamente da quanto
argomentato dai giudici del gravame, non attiene alla questione relativa ad un
giudizio “cd. endogeno di prevalenza”, cioè all’esigenza di
individuare l’attività espletata in misura preminente nell’ambito esclusivo
delle attività assicurabili in diverse gestioni speciali (commerciale,
artigiana, o di coltivatore diretto) per le quali viene in rilievo un solo
reddito imponibile, bensì alla individuazione degli obblighi contributivi che
si configurano in relazione allo svolgimento di una attività di lavoro autonomo
affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore dell’impresa, così come
statuito dalle sezioni unite nella decisione n. 17074 del 2010;

7. il ricorso è da rigettare;

8. occorre premettere che secondo la giurisprudenza
di questa Corte (Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n.
17076): “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera
di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente
all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista
l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335 del
1995, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del
parametro) dell’attività prevalente, quale prevista dall’art. 1, comma 208, legge n. 662 del
1996” alla stregua della norma interpretativa di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12,
comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla I. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1,
comma 1, (ritenuta conforme a Costituzione
dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale);

9. va peraltro puntualizzato che il presupposto per
la iscrizione alla gestione commercianti è che si eserciti effettivamente
l’attività commerciale e che quindi vi siano le condizioni cui la legge
subordina il relativo obbligo;

10. la disciplina previgente è stata infatti
modificata dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art.
29, comma 1, secondo i cui dettami la iscrizione alla gestione commercianti
è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla
legge e cioè:

la titolarità o gestione di imprese organizzate e
dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;

la piena responsabilità ed i rischi di gestione
(unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.);

la partecipazione al lavoro aziendale con carattere
di abitualità e prevalenza;

Il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti
per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali;

11. pertanto, distinto ed autonomo resta l’obbligo
assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa, dovendo ognuna delle due
distinte attività essere valutata, ai fini della sussistenza dell’obbligo
contributivo, secondo gli ordinari criteri, essendo il requisito della
prevalenza valido nel solo ambito delle attività autonome inquadrabili nei
settori produttivi del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura al fine
di evitare più di una contribuzione nel caso di un soggetto esercente
contemporaneamente, anche in un’unica impresa, attività plurime, ma pur sempre
tutte “assicurabili” nelle gestioni previste per le attività in
parola;

12. nella specie gli evidenziati presupposti non
ricorrono perché, come ritenuto dalla sentenza impugnata sulla base di un
accertamento di fatto non oggetto di rilievo da parte dell’I.N.P.S., C.R. non
esercitava l’attività commerciale nell’impresa gestita dalla s.r.l. suindicata
(operante nel campo della vendita all’ingrosso e rappresentanza di vini e
liquori) in modo diretto ed esecutivo né in misura preponderante rispetto ad
altri fattori produttivi, svolgendo egli prevalentemente compiti di
coordinamento e controllo dell’attività svolta nei vari settori aziendali da
dipendenti, attività di conduzione di trattative con i più importanti clienti o
relativa a rapporti con gli istituti di crediti, tipicamente rientranti nel
ruolo di amministratore;

13. la verifica della sussistenza di requisiti di
legge per la detta coesistenza è compito del giudice di merito e deve essere
effettuata in modo puntuale, indispensabile essendo che l’onere probatorio (il
quale, secondo le ordinarie regole, grava sull’ente previdenziale, tenuto a
provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo – cfr. ex multis Cass. 20
aprile 2002, n. 5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600, Cass. 31 agosto 2018 n. 21511) venga
compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione
e, quindi, della prova del personale apporto all’attività di impresa, con
diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della
stessa, elementi quali la complessità o meno dell’impresa, l’esistenza o meno
di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (cfr.
Cass. 11 luglio 2012 n. 11685);

14. nella specie, il decisum della Corte
territoriale, incentrato sullo svolgimento da parte del R. della sola attività
di amministratore, senza alcuna partecipazione diretta all’attività materiale
ed esecutiva dell’azienda, se non in maniera del tutto minoritaria rispetto
agli altri fattori produttivi e all’attività, non è validamente infirmato dalla
parte ricorrente e dai mezzi d’impugnazione articolati;

15. alla stregua delle superiori argomentazioni, il
ricorso va pertanto, respinto;

16. nessuna statuizione va emessa in ordine alla
regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto
attività difensiva;

17. trattandosi di giudizio instaurato
successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai
sensi dell’art. 1 co 17 L.
228/2012 (che ha aggiunto il comma
1 quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a
norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del
2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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