Nell’ipotesi di cessazione di appalto, la costituzione di un rapporto ex novo con l’impresa subentrante non cancella le tutele legali previste per il licenziamento.

Nota a Cass. 29 gennaio 2020, n. 2014

 Gennaro Ilias Vigliotti

In caso di cessazione di appalto, le procedure contenute in un contratto collettivo, idonee a garantire la costituzione di un rapporto lavorativo ex novo con l’impresa subentrante, non possono escludere le tutele apprestate al lavoratore dalla legge in caso di recesso del datore di lavoro, con particolare riguardo al mancato adempimento dell’obbligo di repêchage e alla conseguente illegittimità del licenziamento.

L’importante principio è sancito dalla Corte di Cassazione (29 gennaio 2020, n. 2014, conforme ad App. Roma, n. 1529/2017), la quale chiarisce che:

a) il contratto collettivo può prevedere, nell’ipotesi di cessazione dell’appalto, un sistema di procedure idonee a consentire l’assunzione dei dipendenti già adibiti all’appalto stesso, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell’impresa subentrante. Ciò, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l’originario datore di lavoro e mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con il soggetto che subentra;

b) tale tutela “non esclude, ma si aggiunge a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento”, nel senso che valgono sempre i limiti posti dalla legge all’esercizio del recesso, ovverosia la fattispecie non incide sul diritto del lavoratore di impugnare il licenziamento intimatogli per ottenere il riconoscimento della continuità giuridica del rapporto originario;

c) né si può desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l’acquiescenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva. Questa scelta, infatti, non rivela “in maniera univoca, ancorché implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo” (v. Cass. n. 22121/2016 e Cass. n. 12613/2007);

d) una regola contrattuale non può escludere la tutela legale che sanziona il recesso illegittimo. E, comunque, essa non è invocabile con riguardo a rapporti contrattuali distinti comportanti differenti obbligazioni e responsabilità datoriali. (Cass. n. 29922/2018).

Sull’argomento, cfr. P. ALBI, Il contratto di appalto, in M. BROLLO (a cura di), Il mercato del lavoro, Trattato di diritto del lavoro diretto da M. Persiani e F. Carinci, Cedam, 2012, 1595; I. ALVINO, La tutela del lavoro nell’appalto, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, A. MARESCA (a cura di), Diritto del lavoro – La Costituzione, il Codice Civile e le Leggi Speciali, serie Le fonti del diritto italiano, vol. I, Giuffré, 2017, 1740; R. COSIO, Cambi di appalto, licenziamenti, trasferimenti di azienda e clausole sociali, LDE, 2018, n. 2; D. GAROFALO (a cura di), Appalti e lavoro, Vol. II, Disciplina lavoristica, Giappichelli, 2017; I. MARIMPIETRI, Cambio appalto, clausola sociale di assorbimento, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, DML, 2018, 567.

 

Cessazione di appalto, nuovo rapporto e tutele
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