Il regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014 può essere applicato all’atto dell’avvio di una seconda attività d’impresa per la quale si renderebbe applicabile un regime speciale ai fini IVA. 

 Nota a AdE Risposta 11 febbraio 2020, n. 48

Francesco Palladino

Con la risposta ad interpello 11 febbraio 2020, n. 48, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la condizione di soggetto “neo-costituito” ai fini IVA permette di superare la causa ostativa al regime forfetario di cui all’art. 1, co. 57, lett. a), della L. n. 190/2014, secondo cui non possono accedere al regime forfetario “le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito”.

L’istante dell’interpello in analisi svolgeva, a decorrere dal 2 agosto 2019, l’attività di commercio al dettaglio di orologi, gioielleria e argenteria e intendeva avviare, a partire dal mese di dicembre 2019, anche l’attività di “compro oro”, per la cui tassazione era in dubbio sull’applicabilità del regime forfetario.

Il problema nasceva dal fatto che, a fini IVA, tale ultima attività è soggetta al regime del margine e il sopracitato art. 1, co. 57, lett. a), inibisce l’applicazione del regime forfetario proprio a coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA.

Sul punto l’istante rappresentava all’Agenzia delle entrate che la stessa, nella Circolare n. 9/2019, aveva aperto uno spiraglio per superare la causa ostativa in argomento: tale documento aveva infatti chiarito che “nel caso in cui il contribuente, avendone facoltà, opti per applicare l’IVA nei modi ordinari, è ammessa l’applicazione del regime forfetario, a condizione che l’opzione [per i regimi ordinari IVA] sia stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario”. Tuttavia, nel caso di specie, considerato che il 2019 costituiva il primo anno di attività non era possibile esercitare l’opzione per applicare l’IVA nei modi ordinari nell’anno d’imposta precedente – in assenza, per l’appunto, di un anno precedente.

In replica al quesito del contribuente, l’Agenzia delle entrate, proprio in considerazione del fatto che il contribuente fosse un soggetto “neo-costituito”, ha ritenuto di poter accordare l’accesso al forfait nel presupposto che tale contribuente non avesse mai applicato il regime del margine.

In conclusione, dunque, la titolare della gioielleria in questione è stata ammessa ad applicare il forfetario a condizione che esercitasse l’opzione per il regime ordinario IVA a valere sull’attività di compro oro e benché non l’avesse esercitata, in quanto oggettivamente impossibilita, nell’anno d’imposta precedente all’applicazione del regime forfetario. La precisazione secondo cui l’opzione va esercitata con un anno di anticipo è destinata a valere solo per attività già in essere e non per nuove attività.

L’inizio di una seconda attività permette di superare l’incompatibilità del regime forfetario con i regimi speciali IVA
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