Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 febbraio 2020, n. 5236

Mansioni di corriere, lndennità di zona, Mancata erogazione
a tutti i dipendenti con mansioni analoghe, Principio che impone al datore di
lavoro, nell’ambito di rapporti privatistici, la parità di retribuzione, Non
sussiste, lnterpretazione delle norme contrattuali

 

Fatti di causa

 

1. Il Tribunale di Milano aveva respinto il ricorso
proposto da V.S. e da V.C. inteso ad accertare il diritto degli stessi a
percepire l’indennità di zona nella misura del 16%, prevista in relazione alle
mansioni di corriere che gli stessi assumevano di avere svolto anche dopo
l’assegnazione alla posizione denominata “supporto logistico
all’esazione”, avvenuta con decorrenza dal 1.6.2010, data a far tempo dalla
quale tale voce retributiva era stata corrisposta nella ridotta misura
dell’8,85% (quanto allo S.) e del 10,75% (quanto a C.).

2. I ricorrenti avevano chiesto la corresponsione
dell’ulteriore importo denominato “ex indennità” lamentandone la
mancata erogazione a differenza di quanto avvenuto per altri dipendenti con
mansioni analoghe che l’avevano ricevuta, in violazione di una supposta parità
di trattamento.

3. Il primo giudice aveva ritenuto che la riduzione
dell’indennità di zona, riconosciuta ai ricorrenti ex art. 43, punto 8, co. II, c.c.n.I.,
nella misura fissa del 16% durante il periodo in cui gli stessi avevano svolto
in via esclusiva mansioni di corriere su tutte e tre le tratte della Direzione
Secondo Tronco, fosse stata giustificata dalla diminuita estensione della zona
di lavoro ad una sola delle tratte in precedenza servite e che l’altra voce
retributiva era stata attribuita ad personam ad altri dipendenti per il
percorso di riconversione professionale incentivato dagli stessi seguito.

4. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del
26.5.2015, in parziale riforma della decisione di primo grado, accertava il
diritto dei lavoratori appellanti a percepire l’indennità di zona con
decorrenza dal 2.12.2010 nella misura fissa del 16% e condannava la società al
pagamento delle relative differenze, con gli interessi legali e la
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, confermando nel resto la pronuncia
del Tribunale.

5. Rilevava che la detta indennità era attribuita
per contratto a tutto il “personale cui fosse stata assegnata una zona di
lavoro” in quote proporzionali rispetto alla relativa estensione ed in
misura fissa del 16% al personale “con mansioni di corriere” (art. 43, punto c, co. 6 ed 8, CCNL).
Aggiungeva che era pacifico che gli appellanti avessero continuato ad
espletare, anche dopo la riorganizzazione che ne aveva variato il ruolo in
quello denominato “supporto logistico all’esazione”, i compiti tipici
del “corriere” e che tale circostanza era determinante, dovendo
aversi riguardo all’effettivo svolgimento di mansioni che rilevavano per
l’attribuzione in misura fissa dell’indennità de qua.

4. Non poteva trovare accoglimento la richiesta della
voce denominata “ex indennità”, non esistendo nel nostro ordinamento
un principio che imponesse al datore di lavoro, nell’ambito di rapporti
privatistici, la parità di retribuzione con riguardo ai lavoratori svolgenti le
medesime mansioni.

5. Di tale decisione ha domandato la cassazione la
società A., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui hanno resistito, con
controricorso, i lavoratori.

6. La causa, fissata per l’adunanza camerale del
11.7.2019, in prossimità della quale Autostrade per l’Italia ha depositato
memoria illustrativa, è stata rinviata a nuovo ruolo e quindi rimessa alla
trattazione in pubblica udienza.

7. E’ stato depositato verbale di conciliazione in
sede sindacale relativamente alla posizione di V.G.C. e la società ha
depositato nuova memoria ai sensi dell’art. 378
c.p.c., in cui ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del
contendere in relazione alla posizione del predetto.

 

Ragioni della decisione

 

1. La società denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 43 lett. c,
punti 6 ed 8, del c.c.n.I. per il Personale Dipendente da Società e
Consorzi Concessioni di A. e Trafori in relazione all’art. 1363 c.c., assumendo come circostanze
pacifiche: a) l’assegnazione, rispettivamente dal 1 aprile 2003 e dal primo
febbraio 2004, allo svolgimento dei compiti previsti per la posizione di
“corriere”, con inquadramento nel livello C e riconoscimento dell’indennità
di zona nella misura del 16% come previsto dall’art. 43 lett. c, punto 8, del
c.c.n.I. allora vigente; b) le mansioni di corriere, consistenti nella
raccolta del materiale di esazione e nella distribuzione di moneta nelle
stazioni di pagamento del pedaggio autostradale; c) la copertura con tale
attività di tutte le tratte facenti capo alla Direzione II Tronco per un totale
di Km 308; d) l’istituzione, con accordo sindacale nazionale del 25 luglio 2009,
della figura di “supporto esazione” liv. C, nel contesto del processo
di internalizzazione del servizio delle “casse cestello” di
riscossione dei pedaggi, con assegnazione della relativa attività ai corrieri;
e) il superamento della figura del “corriere” prevista dal c.c.n.I. del 15 luglio 2005; f) l’accordo
nazionale del 25 luglio 2009, che prevedeva, a livello locale, l’attivazione di
una serie di confronti per l’internalizzazione completa della gestione delle
casse, con individuazione degli eventuali organici necessari attraverso la
ricollocazione delle risorse disponibili ad integrazione del personale
“corriere”; g) l’accordo sindacale del 9 marzo 2010 in attuazione
dell’intesa indicata, con la quale era concordato di proseguire il processo di
internalizzazione delle “casse cestello” e di individuare
nell’addetto “supporto esazione” la figura professionale di
riferimento

per tale attività; h) l’organico degli addetti al
“supporto esazione” individuato sulle tratte di competenza della
Direzione II Tronco: Autostrada Milano – Laghi, con sede presso la stazione di
Milano Nord, Autostrada A4 Milano – Brescia, con sede presso la stazione di
Seriate; Autostrada Al Milano – Parma, con sede presso la stazione di Piacenza
Nord; i) l’avvio alla fase di formazione dei ricorrenti dal 19.4.2010 e
l’inserimento nell’organico degli addetti “supporto esazione” dal 1
giugno 2010; I) l’assegnazione rispettivamente al presidio dell’autostrada
Milano Laghi ed a quello dell’Autostrada A 1 Milano Parma, con riduzione
rispettivamente dell’indennità di zona alla misura dell’8,85 % e del 10,75%,
con previsione del trattamento di trasferta per comando fuori zona; m) la
mancanza di ogni riduzione della retribuzione in tali passaggi.

2. Sostiene la ricorrente che l’interpretazione
delle norme contrattuali non sia stata conforme al criterio del coordinamento
delle varie clausole contrattuali prescritto dall’art.
1363 c.c., non potendosi fermare l’esame delle stesse all’applicazione del
criterio letterale, e che non sia stato considerato che, ai fini della
corresponsione dell’indennità de qua, assumessero rilevanza la zona di lavoro e
l’ampiezza della stessa, e non anche il contenuto delle specifiche mansioni
svolte dai dipendenti. Secondo la società, il criterio selettivo doveva
individuarsi nella estensione della zona di lavoro e la istituzione della
figura di “supporto esazione”, con accordi sindacali nazionale e
locale rispettivamente del 25 luglio 2009 e del 9 marzo 2010, andava a
sostituire quella di “corriere” prevista dal c.c.n.I. del 2005, con attribuzione di un tratto
autostradale fortemente ristretto rispetto al precedente, che non dava più
diritto all’indennità nella misura del 16%. Osserva che, peraltro, non sia
stato considerato che ai dipendenti de quibus dovesse essere corrisposto il
trattamento economico di trasferta qualora gli stessi fossero comandati fuori
della zona di competenza e che la Corte territoriale si sia sostituita
erroneamente alle parti nella valutazione dei rispettivi reciproci interessi.
In conclusione, ritiene che l’indennità maggiorata al 16% non possa essere
riconosciuta al “supporto esazione” in quanto: a) l’art. 43 lett. c) punto 8, comma 2,
c.c.n.I., escludendo espressamente dalla maggiorazione del 16% la Società
T. di Napoli, ha dato rilevanza non tanto alle mansioni effettivamente svolte,
quanto all’estensione della zona di lavoro; b) quando le parti hanno inteso
attribuire rilievo alle mansioni svolte, anziché all’estensione della zona di
competenza, hanno espressamente statuito in tal senso, come avvenuto per i
controllori e figure assimilate, secondo la previsione dell’art. 43 lett. c) punto 8, comma
3; c) il riconoscimento di un’indennità maggiorata al 16% per le figure di
“supporto esazione” darebbe luogo a disuguaglianze non volute dalle
parti del c.c.n.I., andando a riconoscere la stessa per aree di lavoro
fortemente ristrette, con ulteriore indennità di trasferta per spostamenti
nell’ambito delle precedenti zone di competenza dei “Corrieri”; d) la
figura dell’addetto supporto esazione non corrisponde a quella di corriere, ma
nasce dalla soppressione/superamento di detta posizione e dalla
riconfigurazione delle relative attività nell’ambito di una nuova struttura e
di una nuova organizzazione dei servizi; e) essendo la “zona di
lavoro” il tratto autostradale entro il quale il lavoratore è tenuto a
svolgere le mansioni, la relativa indennità va proporzionalmente determinata in
ragione dell’estensione della stessa.

3. I controricorrenti evidenziano come l’oggetto del
giudizio non sia il riconoscimento al “supporto esazione”
dell’indennità del 16%, ma il riconoscimento di tale indennità del 16% al
personale svolgente mansioni di corriere, così come statuito espressamente al
secondo comma del punto 8 dell’art.
43 c.c.n.I. di settore e pacificamente accertato nel caso in esame.

4. E’ stato depositato verbale di conciliazione in
sede sindacale sottoscritto dalla società e dal C. il 14 giugno 2017, con il
quale la prima ha dichiarato di rinunciare al ricorso ed il lavoratore ha
aderito alla stessa, rinunciando a sua volta al controricorso.

5. Dal suddetto verbale di conciliazione,
debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della
società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

6. Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo
a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio
di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo.

7. In tal senso va emessa la corrispondente
declaratoria.

8. Le spese vanno compensate tra le dette parti in
ragione della avvenuta regolazione delle stesse in tali termini.

9. Non sussistono i presupposti per l’applicabilità
dell’art. 13 comma 1 quater del d.
P.R. 115/2002, pure applicabile ratione temporis, stante il tenore della
decisione.

10. Quanto alla posizione dello S., l’interpretazione
fornita dalla Corte milanese ha attribuito rilievo al secondo comma dell’art. 43, punto 8, c.c.n.I., che
prevede il riconoscimento dell’indennità in misura del 16% in favore del
personale che svolga mansioni di corriere ed ha accertato, con indagine nella
presente sede non sindacabile, che tali mansioni erano svolte dall’appellante,
sicché allo stesso non poteva applicarsi la disciplina espressamente introdotta
per gli addetti supporto esazione di cui all’art. 43, punto 8, comma 1, del
c.c.n.I., che valorizza l’estensione della zona di attività quale criterio
selettivo per l’attribuzione di misure diverse dell’indennità di zona.

11. L’art.
43 comma 1 punto 8 del ccnl di categoria riconosce un’indennità di zona
“pari a 6,85% per una zona di lavoro fino al 65 Km, 8,85% per una zona di
lavoro oltre 65 e fino 120 km, 10,75% per una zona di lavoro oltre 120 km e
fino a 180 km, 13,25% per una zona di lavoro oltre 180 km”, applicandosi
tale comma ai lavoratori cui sia assegnata una zona di lavoro, ad esclusione
del personale che svolge mansioni di corriere per i quali lo stesso art. 43, punto 8, comma 2,
riconosce un’indennità fissa pari al 16% indipendentemente dall’estensione
chilometrica della tratta.

11.1. II contratto si riferisce all’art. 43, punto 8, comma 2 a
“personale con mansioni di corriere”, valorizzando le mansioni svolte
indipendentemente dalla posizione ricoperta, che potrebbe essere anche quella
di addetto al supporto esazione senza incidere sulla diversità dell’attività in
concreto svolta.

12. Non essendo contestato che lo S. abbia
continuato ad espletare le mansioni di corriere, deve ritenersi corretto in
diritto quanto affermato dalla Corte territoriale, non potendo attribuirsi
rilevanza a quanto desumibile, secondo la società, dalla previsione in sede
contrattuale di una minore misura dell’indennità per i corrieri della T. di
Napoli, che valorizzerebbe, secondo l’assunto, la minore estensione della zona
di attività, posto che la previsione deve essere letta quale eccezione – voluta
dalle parti contrattuali ed espressamente disciplinata – alla regola generale
della attribuzione di un’indennità fissa del 16% ai corrieri svolgenti le
relative mansioni.

13. Né è dirimente la considerazione che, per il
personale di controllo, sia stato previsto, al comma 3 dell’art. 43, che
“indipendentemente dall’estensione della zona” l’indennità venga
corrisposta in maniera fissa, in quanto per tale personale è ragionevole che le
parti sociali abbiano valorizzato anche la zona di competenza, laddove per i
corrieri evidentemente assume rilievo, come per il passato, la tipologia di
attività di trasporto svolta e la individuazione quale elemento giustificativo
di un’indennità in misura fissa del rischio cui sono esposti tali lavoratori,
che possono effettuare anche più viaggi pur nell’attribuzione di una tratta
meno estesa.

14. La censura riferita alla dedotta discrasia che
si delineerebbe tra la norma contrattuale interpretata in tali termini con la
ulteriore previsione della trasferta (art. 30 c.c.n.I.) per l’ipotesi
di comando fuori zona di lavoro, rispetto anche al passato – essendo tale
indennità prima negata ai corrieri – deve ritenersi eccentrica rispetto alla
questione della sussunzione della fattispecie concreta in quella regolata dalla
previsione contrattuale di cui all’art.
43, punto 8, co. 2, c.c.n.I., e peraltro connotata dal carattere di novità,
per essere stata formulata per la prima volta nella presente sede di
legittimità.

15. Il ricorso va pertanto respinto quanto alla
posizione dello S.

16. Nei confronti dello stesso, per il principio
della soccombenza, va disposta la condanna della società al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in
dispositivo.

17. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d. P.R. 115
del 2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la cessazione della materia del contendere
nei riguardi di C.V. e compensa tra le parti le spese di lite. Rigetta il
ricorso nei confronti S.V. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi,
euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché
al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del citato
D.P.R., ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 febbraio 2020, n. 5236
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