Prassi – INPGI – Circolare 03 marzo 2020, n. 4

Sanatoria delle inadempienze contributive determinatesi entro
il 25 febbraio 2020

 

Con atto n. 47, approvato nella seduta del Consiglio
di Amministrazione del 24 ottobre 2019, l’INPGI – avvalendosi dell’autonoma
potestà normativa in materia di sanzioni riconosciuta dalla legge n. 140/1997 – ha deliberato la facoltà di
sanatoria per le inadempienze contributive verificatesi entro la data di
approvazione dell’atto da parte dei Ministeri vigilanti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota n. 2178
del 25 febbraio 2020 ha approvato la suddetta delibera.

Si illustrano, di seguito, i termini e le condizioni
di accesso al condono previdenziale:

 

1) MISURE AGEVOLATIVE

 

Nei casi di evasione od omissione contributiva, le
inadempienze determinatesi entro il 25 febbraio 2020 – anche se non ancora
accertate – nei confronti della Gestione previdenziale INPGI, sostitutiva dell’AGO
(lavoro dipendente), possono essere sanate con il pagamento integrale della
contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva – in luogo delle sanzioni civili
– pari al 3 per cento su base annua dei contributi non pagati. Le somme
aggiuntive, così determinate, non possono essere superiori al 25 per cento
dell’importo dei contributi omessi.

 

2) SOGGETTI INTERESSATI

 

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in
argomento i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali,
di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli
stessi. La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che
quelli di prima iscrizione. I periodi contributivi che possono formare oggetto
di regolarizzazione agevolata sono quelli maturati fino al 25/02/2020 (ultimo
periodo di paga: gennaio 2020).

La sanatoria trova applicazione anche ai debiti
oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi
sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto.

Non è ammessa la presentazione di domande di condono
con riserva di ripetizione, così come affermato con sentenza
n. 4918/98 della Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite e, pertanto:

A) nei casi di controversia amministrativa in atto,
l’azienda che intenda avvalersi della sanatoria deve effettuare la
dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo;

B) nei casi di controversia giudiziale deve, in
aggiunta, effettuare la rinuncia agli atti ed all’azione relativa al debito
contributivo oggetto di condono. Identica rinuncia effettua l’INPGI, nel caso
in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l’azienda, previa dichiarazione
di riconoscimento del debito contributivo da parte dell’azienda stessa.

La sanatoria trova, altresì, applicazione nei
confronti delle inadempienze consistenti nel mancato o ritardato pagamento dei
contributi, non accertati alla data del 25 febbraio 2020.

 

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO

 

Le istanze di condono relative all’intero
contenzioso contributivo o a parte di esso, devono essere presentate dalle
aziende all’INPGI entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione della
stessa da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 25 febbraio 2020 e
resa pubblica con la pubblicazione della presente circolare nel sito
istituzionale www.inpgi.it.

Di conseguenza, saranno considerate prodotte in
tempo utile le domande di sanatoria pervenute all’INPGI entro e non oltre
lunedì 31 agosto 2020 (180 giorni dalla data della presente circolare). A tal
fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro
postale ovvero la data di inoltro della PEC.

Gli importi relativi ai contributi ed alle sanzioni
potranno essere versati in unica soluzione o mediante rateazione, con
applicazione di un tasso di interesse dell’1,5 % su base annua, sino a:

– 12 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione
sia inferiore a 20.000 euro;

– 24 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione
sia compreso tra 20.001 e 50.000 euro;

– 36 mesi, qualora l’importo oggetto di rateazione
sia superiore 50.001 euro;

Nella domanda di condono, le aziende dovranno
indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento.
Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta – per il
debito residuo – la decadenza dai benefici del condono, e la conseguente
attivazione, da parte dell’INPGI, delle procedure di recupero con il ripristino
delle sanzioni in misura intera.

La sanatoria potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi
per i quali l’azienda è già stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente
alle rate ancora non pagate. L’importo dovuto per effetto della
regolarizzazione potrà essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in un
numero di rate mensili da 12 a 36, come sopra indicato, e comunque non
superiori a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute
all’atto della presentazione della domanda di condono.

Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale,
deve essere effettuato mediante riscossione unificata utilizzando il modello
F24/accise, indicando il codice tributo CR01.

I moduli per la presentazione della domanda di
condono, denominato “COND. 47/2019”, sono reperibili nella sezione modulistica
del sito internet dell’Istituto, www.inpgi.it. Gli stessi dovranno essere
presentati, debitamente compilati e sottoscritti, entro le suddette date di
scadenza.

L’Istituto, verificata la domanda e la
documentazione allegata, comunicherà all’azienda – a stretto giro di posta –
l’ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.

Prassi – INPGI – Circolare 03 marzo 2020, n. 4
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