Prassi – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – Comunicato 09 marzo 2020

Coronavirus, Dl 8 marzo 2020,
scheda di analisi

 

Contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19
negli uffici giudiziari.

 

Allegato

Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11

“Misure straordinarie
ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere
gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”

 

Scheda di analisi
Roma, il 9 marzo 2020 (aggiornata al 10 marzo 2020)

 

SOMMARIO: 1. Premessa. Il DL n. 11/2020 e il rapporto con le altre fonti.
2. Il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini. 3. Le
misure organizzative volte a “evitare assembramenti all’interno dell’ufficio
giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”. 4. Previsioni speciali per
i giudizi amministrativi. 5. Altre misure: decorso dei termini ai fini della
equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;
deposito degli atti introduttivi dei giudizi civili. 6. Misure relative ai
detenuti e ai penitenziari. 7. Rinvio delle elezioni del Consiglio giudiziario
e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 8 I collegamenti
utilizzabili per lo svolgimento da remoto delle udienze civili e delle udienze
penali.

 

1. Premessa. Il DL n.
11/2020 e il rapporto con le altre fonti.

 

Il decreto legge n.
11/2020 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (8
marzo 2020) e fornisce in materia di giustizia ulteriori e più incisive misure
rispetto a quelle già contenute nell’art. 10 del Decreto legge n. 9/2020,
la cui applicazione resta ferma (per l’analisi di esso si rinvia alla relativa
scheda). Restano ferme ovviamente anche le disposizioni generali previste al
fine del contrasto dell’emergenze epidemiologica, di cui al DPCM 8 marzo 2020, che assorbe i dpcm fin qui
adottati.

 

2. Il differimento urgente delle udienze e la
sospensione dei termini.

 

2.1. Tutte le udienze comprese tra il 9 marzo e il
22 marzo 2020 dei procedimenti civili e penali pendenti (art. 1, comma 1),
nonché quelle di fronte alle commissioni tributarie e alle magistrature
militari (art. 1, comma 4) sono rinviate d’ufficio, tranne le eccezioni
espressamente elencate all’art. 2, comma 2, lett. g). Del pari, nello stesso
periodo, sono sospesi tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto
nell’ambito dei medesimi procedimenti (art. 1, comma 2). Ove il decorso abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine
del periodo (art. 1, comma 2, secondo periodo).

Il differimento immediato delle udienze è previsto
anche al fine di lasciare ai capi degli uffici giudiziari il tempo necessario
per l’adozione delle misure organizzative utili ai fini di evitare
assembramenti all’interno dell’ufficio e contatti ravvicinati tra le persone
nei prossimi mesi, ed in particolare fino al 31 maggio 2020 (art. 2, comma 1).

 

2.2. Per i procedimenti civili, non sono rinviate le
udienze relative ad una serie di materie, specificate all’art. 2, comma 2,
lett. g), n. 1.

Si segnala che non sono, altresì, soggette a rinvio
le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre “grave
pregiudizio” alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è disposta
con decreto non impugnabile: a) del presidente dell’ufficio giudiziario in
calce alla citazione o al ricorso per le cause per le quali non sia già stata
celebrata alcuna udienza; b) del giudice istruttore o del collegio nel caso in
cui siano state già celebrate udienze. Nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile
la figura del giudice istruttore (controversie del lavoro, e, più in generale,
tutte quelle di competenza del Tribunale in composizione monocratica), pur nel
silenzio della disposizione, si può ragionevolmente ritenere che la
dichiarazione d’urgenza debba provenire dal giudice monocratico.

 

2.3. Per i procedimenti penali, non sono rinviate le
udienze indicate all’art. 2, comma 2, lett. g), nn. 2) e 3), ed in particolare
quelle:

– di convalida dell’arresto o del fermo;

– relative a procedimenti nei quali nel periodo di
sospensione scadono i termini di cui all’articolo
304 cpp di durata massima della custodia cautelare;

– nei procedimenti in cui sono state richieste o
applicate misure di sicurezza detentive;

Altresì, se i detenuti, gli imputati, i proposti o i
loro difensori espressamente richiedano che si proceda, non sono rinviate le
udienze:

– dei procedimenti a carico di persone detenute;

– nei procedimenti in cui sono state applicate
misure cautelari o di sicurezza;

– nei procedimenti per l’applicazione di misure di
prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

– nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

Infine, non sono rinviate le udienze nei
procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è
fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte.

 

2.4. Per i procedimenti pendenti di fronte al
giudice amministrativo, è effettuato il richiamo alle conferenti norme in tema
di sospensione feriale (art. 54, commi 2 e 3, cpa), con la conseguenza della
sospensione dei termini processuali sicuramente applicabile a tutti i
procedimenti pendenti.

 

2.5. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, per tutte le
attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla
Corte dei conti, i termini che cadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono
sospesi e riprendono a decorrere dal primo giugno 2020.

L’art. 4, comma 1, nella parte in cui prevede che le
disposizioni di cui all’art. 1 si applicano in quanto compatibili, anche “a
tutte le funzioni della Corte dei conti” deve interpretarsi nel senso che le
udienze previste dall’8 marzo al 22 marzo sono rinviate d’ufficio a data
successiva al 22 marzo 2020.

 

3. Le misure organizzative volte a “evitare
assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra
le persone”.

 

3.1. Oltre al già descritto differimento delle
udienze nei giorni immediatamente successivi all’entrata in vigore del decreto,
la fonte in commento prevede all’art. 2 una serie di provvedimenti aventi
l’obiettivo di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone
all’interno di ogni spazio degli uffici giudiziari, fuori o dentro le aule. Si
ricorda che, ai sensi del DPCM 8 marzo 2020,
occorre mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un
metro (all. 1, lett. d).

Ai fini dell’adozione dei provvedimenti
organizzativi, i capi degli uffici giudiziari debbono sentire obbligatoriamente
i Consigli dell’ordine degli avvocati e le autorità sanitarie. A tal proposito
si segnala l’opportunità, dove non già avvenuto, di costituire dei tavoli di
lavoro permanenti tra ordini e capi degli uffici.

Nella giustizia amministrativa, i provvedimenti
organizzativi sono adottati “in coerenza con le eventuali disposizioni di
coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretario
generale della giustizia amministrativa” (art. 3, comma 2).

 

3.2. Il ventaglio delle misure che possono essere
adottate è ampio, e prevede la limitazione o la chiusura dell’accesso al
pubblico, tranne che per le attività urgenti, anche in deroga alle norme
ordinarie (che prevedono 4 ore di aperture nei giorni feriali, cfr. art. 162,
l. 1196/1960); la regolamentazione dell’accesso ai servizi anche in via
telefonica o telematica (art. 2, comma 2, lett. a, b, e c).

Relativamente alle udienze, è prevista la
possibilità di:

– adottare linee guida vincolanti per la fissazione
e la trattazione delle udienze (art. 2, comma 2, lett. d);

– celebrare a porte chiuse le udienze pubbliche
civili e penali (art. 2, comma 2, lett. e);

– svolgere mediante collegamenti da remoto le
udienze civili che richiedono la presenza dei soli avvocati o delle parti,
fermi restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e
previa comunicazione ai difensori ed al PM (ove questi debba partecipare); i
collegamenti saranno individuati e regolati da un provvedimento del Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia
(art. 2, comma 2, lett. f);

– rinvio delle udienze a data successiva al 31
maggio 2020, con le eccezioni già viste al paragrafo precedente (art. 2, comma
2, lett. g);

– tenere le udienze civili che non richiedano la
presenza di soggetti diversi dai difensori mediante lo scambio e il deposito
telematico di note recanti le sole istanze e conclusioni, con successiva
adozione fuori udienza del provvedimento da parte del giudice (art. 2, comma 2,
lett. h).

 

3.3. È altresì prevista una clausola generale
valevole per i procedimenti civili e penali volta ad evitare che, per l’effetto
dei provvedimenti organizzativi richiamati, possano prodursi preclusioni,
decadenze e prescrizioni: nel periodo di efficacia di tali provvedimenti, ove
gli stessi precludano la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la
decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono
essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse
(cfr. art. 2, comma 3).

In base all’art. 2, comma 4, sono in particolare
sospesi nei procedimenti penali, il corso della prescrizione e i termini di cui
agli artt. 303 (termini di durata massima della custodia cautelare), 309, comma
9 (riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive), 311, commi 5 e
5bis (termini per la decisione in Cassazione delle impugnazioni relative alle
ordinanze recanti misure coercitive), 324, comma 7 (che richiama, a proposito
del riesame di provvedimenti di sequestro, le disposizioni di cui all’art. 309,
comma 9), nonché i termini di cui agli artt. 24, comma 2 (limiti temporali
dell’efficacia del sequestro di beni), e 27, comma 6 (stessi limiti, in caso di
appello) del d. lgs. n. 159/2011.

In ogni caso la sospensione opera per il tempo in
cui il procedimento è rinviato, e comunque non oltre il 31 maggio 2020.

 

3.4. In base all’art. 2, comma 6, anche gli atti
introduttivi dei giudizi, nei procedimenti civili e di volontaria
giurisdizione, fino al 31 maggio 2020, debbono essere depositati esclusivamente
mediante modalità telematiche. Ciò vale per gli uffici che hanno la
disponibilità del deposito telematico, e quindi non anche per i giudizi
pendenti in Cassazione, o di fronte al Giudice di pace.

 

4. Previsioni speciali per i giudizi amministrativi

 

4.1. Nei giudizi amministrativi, fino al 31 maggio
2020, in deroga alle norme del cpa, tutte le controversie fissate per la
trattazione (sia in udienza camerale che pubblica), sono decise allo stato
degli atti. A meno che una delle parti chieda la discussione con istanza da
notificare alle altre parti costituite e depositare almeno due giorni liberi prima
della data di udienza. I difensori sono da considerarsi presenti a tutti gli
effetti, anche se l’udienza non è stata richiesta (art. 3, comma 4).

 

4.2. Anche in questo settore, le udienze richieste
dalle parti potranno essere tenute mediante collegamenti da remoto, con le
garanzie del contraddittorio (art. 3, comma 5).

 

4.3. Fino al 31 maggio 2020, le udienze pubbliche si
tengono comunque a porte chiuse (art. 3, comma 6).

 

4.4. Anche nella giustizia amministrativa è prevista
una clausola generale volta ed evitare eventuali conseguenze negative dei
provvedimenti organizzativi che si potranno adottare: i provvedimenti che
determinano la decadenza delle parti da facoltà processuali implicano la
rimessione in termini degli stessi (art. 3, comma 7), e quelli che impediscono
l’esercizio di diritti integrano cause di sospensione di prescrizione e
decadenza (art. 3, comma 8).

 

5. Decorso dei termini ai fini della equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo.

 

5.1. In base all’art. 2, comma 5, nei procedimenti
rinviati a seguito dell’adozione delle misure organizzative descritte, non si
tiene conto del periodo intercorrente tra le date del provvedimento di rinvio e
la data della nuova udienza ai fini del computo del periodo utile per la
maturazione del diritto all’equa riparazione, sino al limite massimo di tre
mesi successivi al 31 maggio 2020.

5.2. Anche nei procedimenti di fronte al giudice
amministrativo vi è una misura simile (ma non identica): ai fini del computo
del periodo utile per la maturazione del diritto all’equa riparazione non si
tiene conto del periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del
decreto legge (8 marzo) e il 31 maggio 2020 (art. 3, comma 9).

 

6. Misure relative ai detenuti e agli istituti
penitenziari.

 

6.1. In base all’art. 2, comma 7, ferme restando le
norme generali che consentono al Giudice penale di disporre il dibattimento a
porte chiuse “quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene” (art. 472, co. 3, cpp), a partire dal 9 marzo e
sino al 31 maggio 2020, i detenuti, gli internati e i soggetti sottoposti a
misure cautelari partecipano alle udienze, ove possibile, tramite
videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati da
provvedimento che sarà assunto dal Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del ministero della giustizia, con l’applicazione, in quanto
compatibili, delle norme generali in materia di dibattimenti a distanza (di cui
all’art. 146 bis, commi 3, 4 e 5, D. lgs. 271/1989).

 

6.2. In base all’art. 2, comma 8, nei penitenziari e
negli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo al 22 marzo 2020 i colloqui
con familiari ed altri si tengono a distanza, mediante apparecchiature e
collegamenti a disposizione dell’amministrazione penitenziaria, o al telefono.
In questa materia, rileva anche la disposizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. u), del DPCM 8
marzo 2020.

 

6.3. Per il periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020,
la magistratura di sorveglianza, tenuto conto delle evidenze rappresentate
dall’autorità sanitaria, può sospendere la concessione di permessi premio e del
regime di semilibertà (art. 2,
comma 9).

 

7. Rinvio delle elezioni del Consiglio giudiziario e
del Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

 

7.1 In deroga alle norme vigenti, le elezioni 2020
del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione
si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo di ottobre 2020 (art. 2,
comma 10).

 

8. I collegamenti utilizzabili per lo svolgimento da
remoto delle udienze civili e delle udienze penali.

 

8.1 Con provvedimento del 10 marzo 2020 il Direttore
generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia
ha individuato i collegamenti utilizzabili per lo svolgimento da remoto delle
udienze civili e delle udienze penali in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, commi secondo, lett. f), e
settimo, del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11.

 

8.2 Per quanto concerne le udienze civili, il
provvedimento (art. 2) prevede che, nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma
secondo, lett. f), del Decreto legge (udienze che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori e dalle parti), le udienze possono svolgersi
mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti
programmi a disposizione dell’Amministrazione: Skype for Business; Teams. I collegamenti,
effettuati con i due suddetti programmi su dispositivi dell’ufficio o
personali, utilizzano infrastrutture dell’Amministrazione o aree di data center
riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.

 

8.3 Il provvedimento (art. 3) prevede, poi, che le
udienze penali di cui al settimo comma dell’art. 2 del Decreto legge (udienze a
cui partecipano persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare
durante il periodo di efficacia del Decreto) si svolgono, ove possibile,
utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici
giudiziari e degli istituti penitenziari ai sensi dell’art. 146-bis del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (il quale contiene disposizioni per la
partecipazione al dibattimento a distanza). In alternativa, possono essere
utilizzati i collegamenti da remoto previsti per le udienze civili dall’art. 2
del provvedimento sopra esaminato, laddove non sia necessario garantire la
fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia
cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si
trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta
la reciproca visibilità.

N.B.: si sono sottoposte al ministero alcune
questioni dubbie (per esempio, estensibilità della sospensione dei termini a
tutti i procedimenti civili e penali, e sospensione dei termini nella
mediazione delegata). Si è ricevuta rassicurazione circa la tempestiva
illustrazione tecnica della disciplina.

N.B. Si segnalano di seguito i link ai siti
istituzionali degli Uffici giudiziari apicali che hanno adottato le prime
misure di attuazione del decreto.

 

Corte Costituzionale – comunicato stampa
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200309170044.pdf

 

Corte di Cassazione – provvedimento
http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/dettaglio_ecs.page;jsessionid=856F7B74C653CA4A35AB0A140FCEF7D9.jvm1?contentId=ECS23804

 

Corte di Cassazione – comunicato stampa
http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/dettaglio_ecs.page;jsessionid=856F7B74C653CA4A35AB0A140FCEF7D9.jvm1?contentId=ECS23801

 

Consiglio di Stato – comunicato stampa

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/1707216/COMUNICATO+CORONA+VIRUS.pdf/7d6f0a66-4d6d-ec6f-246d-34227bd90750

 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria –
provvedimento

https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/674258/Consiglio+di+Presidenza+della+Giustizia+Tributaria+-+Decreto+9+marzo+2020.pdf/ba9543c7-3c66-4ee3-8258-4f462f18edbc

Prassi – CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – Comunicato 09 marzo 2020
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