Il trattamento economico complessivo dei soci lavoratori di cooperativa non può essere inferiore a quello stabilito dai ccnl stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Nota a Trib. Milano 29 ottobre 2019, n. 2457

Francesco Belmonte

Il parametro di commisurazione del trattamento economico complessivo del socio lavoratore di cooperativa ai criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione previsti dall’art. 36 Cost. si rinviene nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative. In questo senso si esprimono gli artt. 3, co.1, 6, co.2, e 7, L. n. 142/2001, richiamati dalla sentenza del Tribunale di Milano 29 ottobre 2019, n. 2457, che qui si esamina, relativa ad un’ipotesi in cui il ccnl Grafici Editoriali sottoscritto dalla Associazione nazionale editoria periodica specializzata con le SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-IUL è stato ritenuto prevalente sul ccnl Unicoop con UGL Viabilità e Logistica.

Più specificamente, il Collegio, nell’analizzare la disciplina legislativa della materia, specifica che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative ricomprese in tale categoria devono applicare ai loro soci lavoratori i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai ccnl siglati dalle OOSS comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa (così, l’art. 3, co.1, L. n. 142/2001 e l’ art. 7,  L. n. 31/2008).

L’obbligo di “osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore nel settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni” è poi sancito dall’art. 118, co. 6, L. n. 31/2001, cit. Ed i principi di legge sono ribaditi dal Protocollo d’Intesa, sottoscritto il 10 ottobre 2007 dal Min. Lav., AGCI, Confcooperative, Legacoop, CGIL, CISL, UIL nel chiaro obiettivo di contrastare l’applicazione di ccnl stipulati da sindacati di non accertata rappresentatività che prevedano “trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente di cui all’art. 36 Cost.” (in questa direzione, v. anche Corte Cost. n. 51/2015 e Cass. n. 17583/2014).

Dalla normativa richiamata emerge altresì che:

a) il termine “complessivo” (riferito al parametro rappresentato dal trattamento economico minimo) va considerato come “inclusivo della retribuzione base e delle altre voci aventi natura retributiva”;

b) il trattamento in questione rappresenta un limite al di sotto del quale non è possibile scendere, neanche mediante disposizioni derogatorie contenute nel regolamento cooperativo considerate nulle laddove siano di minor favore rispetto alla contrattazione collettiva normativamente assunta a parametro dall’art. 36 Cost. L’art. 6, co. 2, L. n. 142/2001, cit., esclude infatti che il Regolamento cooperativo possa contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto al suddetto trattamento minimo.

Socio lavoratore di cooperativa e ccnl applicabile
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