Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 marzo 2020, n. 6763

Lavoratori soci di cooperative, Regolarizzazione e del
riallineamento contributivo, Diritto, Rapporti di lavoro non risultanti dalle
scritture contabili

Rilevato che

 

1. la Corte d’Appello di Milano confermava la
sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato il ricorso
proposto da T. s.r.l. volto a far accertare il diritto di avvalersi della
regolarizzazione e del riallineamento contributivo e retributivo di rapporti di
lavoro non risultanti dalle scritture contabili ai sensi dell’art. 1 comma 192 della legge n. 296
del 2006 , in relazione a n. 151 lavoratori soci di cooperative indicati
nel verbale ispettivo del 13 maggio 2005.

2. Per la cassazione della sentenza T. s.r.l. ha
proposto ricorso, cui l’INPS, anche per S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con
controricorso; l’Inail ha depositato procura speciale in calce alla copia
notificata del ricorso, mentre il Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali non ha svolto attività difensiva.

3. Il Pubblico Ministero ha depositato le Sue
conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

 

Considerato che

 

4. con la memoria ex art.
380-bis 1 c.p.c. la parte ricorrente ha dichiarato e documentato di aver
presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193 del 2016,
conv. in I.n. 225 del 2016, in relazione
all’addebito contributivo che deriva dall’accertamento oggetto del presente
giudizio, di avere assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad
oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione in questione e di aver
provveduto al pagamento delle relative rate.

5. Non potendosi pronunciare l’estinzione del
giudizio ex art. 391 c.p.c. in assenza di
documentata notifica della rinuncia alle controparti, il ricorso dev’essere
dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione
(così Cass. n. 7741 del 2019).

6. Le spese del giudizio di legittimità vanno
compensate, in considerazione dell’esito del giudizio e della definizione
agevolata del debito in via stragiudiziale.

7. Non sussistono i presupposti per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la disposizione di cui
all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
n. 115/2002 è finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie e
deve di conseguenza escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia
applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542
del 2017)

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le
spese.

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