Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2020, n. 7090

Inps, Prosecuzione della contribuzione volontaria, Gestione
previdenziale INPDAP, Insegnante, Domanda per l’accesso alla pensione di
anzianità

 

Ritenuto in fatto

 

1. La signora A.B. adiva il Tribunale di Bologna
esponendo di essere stata assicurata presso l’INPS e di aver ottenuto
l’autorizzazione alla prosecuzione della contribuzione volontaria in data 30
dicembre 1972; di essere stata in seguito iscritta alla gestione previdenziale
INPDAP in qualità di insegnante; di avere richiesto in data 11 luglio 2008 la
costituzione presso l’INPS di un’unica posizione assicurativa ai sensi della I.
n. 332 del 1958 e di aver presentato domanda per l’accesso alla pensione di
anzianità con decorrenza dal primo gennaio 2009, avendo compiuto l’età di 57
anni nel secondo trimestre del 2008.

2. L’Inps riconosceva la pensione di anzianità, ma
con decorrenza dal primo gennaio 2010, ritenendo che dovesse applicarsi nel
caso l’innalzamento dell’età pensionabile stabilito dall’ aggiornamento della
tabella di cui alla legge n. 247 del 2007.

3. La Corte d’appello di Bologna confermava la
sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda della signora Bordoni e
riconosciuto la pensione di anzianità con la decorrenza anticipata richiesta,
assumendo che dovesse nel caso applicarsi la deroga all’applicazione dei nuovi
requisiti per la pensione di anzianità contenuta nell’articolo 1 comma 8 della I. n. 243 del
2004, come modificato dalla legge numero 247
del 2007, essendo stata la ricorrente autorizzata ai versamenti volontari
antecedentemente alla data del 20 luglio 2007, così come richiesto dalla
previsione normativa richiamata, a ciò non ostando il fatto che il versamento
dei contributi per la prosecuzione volontaria fosse già stato esaurito prima
della predetta data.

4. Per la cassazione della sentenza l’INPS ha
proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui A.B. ha resistito con
controricorso.

 

Considerato in diritto

 

5. A fondamento del ricorso l’istituto previdenziale
deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 8 della I. 23 agosto 2004
n. 243, come modificato dalla I. 24 dicembre 2007 n. 24 (ndr I. 24 dicembre 2007 n. 247). Sostiene che la
norma speciale limiterebbe i suoi effetti ai procedimenti di contribuzione
volontaria in itinere alla data del 20 luglio 2007, ipotesi che non sussiste
nel caso.

6. Il ricorso non è fondato.

7. La disposizione che viene in esame è l’art. art. 1 comma 8 della I. n. L.
23/08/2004, n. 243 (come modificato dal comma 2 dell’art. 1, L. 24 dicembre
2007, n. 247), a mente del quale «Le disposizioni in materia di
pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi ai lavoratori che, antecedentemente
alla data del 20 luglio 2007, siano stati autorizzati alla prosecuzione
volontaria della contribuzione. Il trattamento previdenziale del personale di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dei personale di cui alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti continua ad
essere disciplinato dalla normativa speciale vigente».

8. L’interpretazione restrittiva sostenuta
dall’istituto non ha supporto normativo, in quanto la norma non richiede la
sussistenza di altre condizioni, ulteriori rispetto a quella dell’intervenuta
autorizzazione alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 20 luglio
2007, nessuna rilevanza assumendo la data in cui i relativi versamenti
contributivi siano avvenuti.

9. L’ autorizzazione alla prosecuzione volontaria
della contribuzione – di cui alla L.
n. 47 del 1983, art. 1 – è un beneficio che consente ai soggetti
assicurati, in caso di interruzione o cessazione del rapporto, e quindi in
assenza di un rapporto di lavoro, di proseguirne il versamento traslando sul
lavoratore l’obbligazione di pagamento dei contributi – già del datore di
lavoro – ed è una misura finalizzata a tutelare una situazione di debolezza
dell’assicurato allo scopo di consentirgli di conservare i diritti derivanti
dall’assicurazione generale obbligatoria o di raggiungere i requisiti necessari
per accedere alla pensione.

10. La ratio della deroga all’innalzamento dell’età
pensionabile di cui si discute in causa è quindi quella di tutelare coloro che
abbiano conseguito i requisiti pensionistici avvalendosi di tale prosecuzione
volontaria e quindi con sacrifici personali, e che si verrebbero a trovare a
causa delle modifiche normative introdotte a non poter accedere al
pensionamento per l’inasprimento dei requisiti stessi.

11. Segue coerente il rigetto del ricorso.

12. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono
la soccombenza.

13. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
ove dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi €
3.500,00 per compensi professionali, oltre ad € 200,00 per esborsi, rimborso
delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2020, n. 7090
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: