Il licenziamento disciplinare dell’apprendista è assoggettato alle garanzie procedimentali di cui all’art. 7, Stat. Lav.

Nota a Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365

Francesco Belmonte

Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a cui si applica la disciplina prevista per i licenziamenti individuali nonché la regola del contraddittorio prevista dall’art. 7 Stat. Lav.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione (3 febbraio 2020, n. 2365, difforme da App. Catania 29 novembre 2017), la quale analizza la disciplina legale in tema di apprendistato (seppur con specifico riguardo ad una fattispecie regolata ratione temporis dalla abrogata L. 19 gennaio 1955, n. 25, anch’essa nel senso della natura subordinata a tempo indeterminato del tirocinio – v. Cass. n. 17373/2017; Cass. n. 5051/2016 –).

La Corte precisa che:

–  l’assimilabilità del periodo di svolgimento dell’apprendistato all’ordinario rapporto di lavoro è confermata dalla Corte Costituzionale (n. 169/1973) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, L. n. 604/1966 nella parte in cui escludeva gli apprendisti dall’applicabilità della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali;

–  il contratto di apprendistato, oggi regolato dagli artt. 41 e ss., D.LGS. 15 giugno 2015,  n. 81 (che, nel definire l’istituto, ne riconosce la natura di rapporto a tempo indeterminato ), è un “rapporto di lavoro a tempo indeterminato bi- fasico, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e  retribuzione si aggiunge, con funzione specializzante, lo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale) mentre la seconda fase, soltanto eventuale perché condizionata al mancato recesso ex art. 2118 c.c., rientra nell’ordinario assetto del rapporto di lavoro subordinato”;

– il datore di lavoro ha facoltà di avvalersi del diritto (di cui all’art. 19, L. n. 25/1955 e, nel regime vigente, di cui all’art. 42, co. 4, D.LGS. n. 81, cit.) di dare disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., al termine del periodo formativo;

– anche la L. n. 25/1955, aveva precisato che, in caso di mancata disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., al termine del periodo di apprendistato l’apprendista doveva essere “mantenuto in servizio” con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità e con il computo del periodo di apprendistato ai fini dell’anzianità di servizio del lavoratore;

– come già sottolineato dalla Cassazione stessa – n. 17373/17, cit., al contratto di apprendistato è inapplicabile, in caso di licenziamento intervenuto in pendenza del periodo di formazione, la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a termine.

Posto che durante il tirocinio il rapporto è assoggettato alla disciplina prevista per i licenziamenti individuali, ne discende l’applicabilità, anche nella fase di apprendistato e salvo il recesso al termine del periodo formativo, dell’art. 7, Stat. Lav. e, dunque, della regola del contraddittorio. La valutazione dell’addebito, necessariamente prodromica all’esercizio del potere disciplinare, non è, infatti, un mero processo interiore ed interno a chi tale potere esercita, ma implica il coinvolgimento di chi versa nella situazione di soggezione, il quale – avendo conosciuto l’addebito per essergli stato previamente contestato – deve poter addurre, in tempi ragionevoli, giustificazioni a sua difesa”, mediante il previo espletamento di un procedimento disciplinare, seppur variamente articolabile, ma rispettoso della regola audiatur et altera pars (così, Corte Cost. n. 220/1995).

Licenziamento dell’apprendista e regola del contraddittorio
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