Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2020, n. 7288

Tributi, IRPEF, Prestazioni erogate dal fondo integrativo
dell’Enel alla cessazione del rapporto di lavoro, Regime fiscale, Tassazione
separata

Rilevato che

l’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza
n. 844/22/14, depositata in data 10/06/2014, con la quale la Commissione
Tributaria Regionale del Piemonte, Sez. Torino, ha accolto l’appello proposto
da B.P.G., in sede di giudizio di riassunzione, a seguito della sentenza (n. 29491/2011)
di questa Corte che aveva cassato la sentenza di secondo  grado avente ad oggetto il regime fiscale
applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell’Enel ai propri
dipendenti, alla cessazione del rapporto di lavoro;

in particolare il contribuente, lamentava, nel
giudizio d’appello, di aver subito l’applicazione sulla somma percepita,
assimilata ai fini imponibili a TFR, della trattenuta operata in base all’art. 16 TUIR (tassazione separata)
anziché, quella del 12,50% prevista ex art. 6, della legge n. 482 del
1985; per quanto qui rileva, la CTR, richiamati i principi di diritto
indicati da questa Corte nella pronuncia rescindente, riconosceva, infine, il
diritto del contribuente all’applicazione dell’aliquota del 12,50%;

avverso tale pronuncia, ricorre l’Agenzia
affidandosi a due motivi;

il contribuente resiste con controricorso e ricorso
incidentale, illustrati con memoria.

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo del ricorso principale viene
denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1°, n.
4, c.p.c., la violazione degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n.
546/1992, 384 c.p.c., e dell’art. 2697 e seguenti c.p.c., per avere la CTR
violato, palesemente, il principio di diritto enunciato dalla sentenza
rescindente;

2. con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la
violazione dell’art. 360, comma 1°, n.1, c.p.c.,
per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio che è
stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nel mancato esame da
parte della CTR, della documentazione concernente il rendimento ordinario
applicabile in riferimento alla redditività degli accantonamenti effettuati a
bilancio dall’ENEL;

3. con l’unico motivo del gravame incidentale viene
denunciata, in relazione all’art. 360, 1 comma, n.
3, c.p.c., la violazione degli artt. 6 della legge n. 482 del
1985, 42, 4 comma del d.P.R. n.
917/1986 (nel testo  applicabile
ratione temporis), 1, comma 5,
della legge n. 30/1997, e 16 e
17, del d.P.R. n. 917/1986, per avere la CTR omesso di considerare che il
capitale del PIA era confluito, comunque, in quello complessivo dell’ENEL, e
che, di conseguenza, il rendimento netto andava identificato, pro-quota, negli
utili che il citato patrimonio netto produceva annualmente;

4. il primo motivo del ricorso principale s’appalesa
fondato per quanto dappresso esposto;

5. il “thema decidendum” consiste nello
stabilire quale sia il regime fiscale del Fondo di previdenza integrativa
esterna per i dirigenti ENEL, chiamato a gestire una forma di previdenza complementare
a capitalizzazione individuale sulla base di quanto previsto dagli interventi
legislativi intervenuti in materia (D.Igs.
n.124/1993-  art.1, comma 5, della legge n.
30/1997- art. 9, comma 1°,
lett. a, del D.Igs. n. 168/2001);

6. ciò posto, premesso, in via generale, che il
giudizio di rinvio costituisce un processo chiuso tendente ad una nuova
statuizione (nell’ambito fissato dalla sentenza di cassazione) in sostituzione
di quella cassata, e comporta, di conseguenza, che i limiti e l’oggetto siano
delimitati dalla sentenza di 
annullamento; nel caso che occupa la sentenza impugnata non risulta
conforme ai principi di diritto sanciti nella pronuncia di cassazione con
rinvio;

7. in particolare, questa Corte, con la sentenza,
rescindente, n. 29491/2011, richiamando, espressamente, ed in linea con la sentenza n. 13642/2011 delle Sezioni Unite, ha
vincolato il giudice del rinvio all’applicazione del seguente principio:
“In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente
all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993,
ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di
versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente
trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000,
la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del
T.U.I.R., solo per quanto riguarda “la sorte capitale”
corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del
rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d.
rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985;
b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica
interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del
T.U.I.R.”;

8. con riferimento al fondamentale concetto di
“rendimento” la citata pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato,
infine, che si tratta del “rendimento netto, imputabile alla gestione sul
mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”

9. sul punto, la successiva giurisprudenza di questa
Corte, si è attestata con numerosi arresti (“ex plurimis -Cass. n. 15853/18, 720/17, 10604/15, 10285/2017) ai quali il Collegio ritiene di dover
dare continuità, su una lettura dei principi affermati dalle Sezioni Unite,
secondo la quale: a) il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare
applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento
e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario o su altre tipologie
di mercato (es. mercato immobiliare), del capitale accantonato e che ne
costituiscono il rendimento (Cass. n. 15853/18,
720/17, 10604/15, 8310/14, 22950/13, 7728/13); b) sono tali le somme derivanti
dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non
necessariamente finanziario, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione
di riserve matematiche e di sistemi tecnicoattuariali di capitalizzazione, al
fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali
concordate; c) deve escludersi che tale rendimento possa corrispondere alla
redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL; d) gli accantonamenti
operati in regime di P.I.A., prima del 1998 non conferiscono natura
assicurativa alla prestazione, posto che non costituiscono redditi da capitale
derivanti da contratti di capitalizzazione; e) la prova dell’avvenuto
investimento secondo le modalità di cui sopra, deve essere fornita dal
contribuente;

10. il secondo motivo è da ritenersi assorbito in
relazione a quanto divisato in ordine al primo mezzo di gravame;

11. per quanto precede, il ricorso principale deve
essere accolto, poiché la sentenza impugnata, con consapevole violazione dei
principi di diritto affermati nella pronuncia rescindente, ha ritenuto di
individuare il rendimento ordinario, sulla base dell’applicazione del criterio
della redditività degli accantonamenti effettuati a bilancio dall’ENEL,
recependo tale criterio dalla perizia di stima prodotta dal contribuente; il
che consente„ poi, di disattendere il ricorso incidentale in relazione a quanto
sopra esposto al punto 9. lett. c).

12. la sentenza impugnata va cassata, e non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel
merito, ai sensi del secondo comma dell’art. 384
c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

13. il consolidamento della giurisprudenza di questa
Corte, nella materia in disamina, intervenuto solo dopo la proposizione del
ricorso, induce alla compensazione delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza
impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda introduttiva del contribuente.
Rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio.

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