Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7416

Lavoro, Personale non dirigenziale del comparto enti pubblici
– Bando di concorso, Requisiti di ammissione

Rilevato che

 

1. la Corte d’Appello di Genova ha respinto
l’appello proposto dall’Inps, quale successore ex lege dell’Inpdap, avverso la
sentenza del Tribunale di Massa che aveva rigettato l’azione di accertamento
negativo proposta dall’Istituto previdenziale e aveva dichiarato il diritto di
P.C. a partecipare alla selezione per il passaggio alla posizione economica C4
indetta il 7 ottobre 2009 in applicazione degli artt. 12 e 13 del CCNL per il
personale non dirigenziale del comparto enti pubblici;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo, al quale ha resistito con
tempestivo controricorso P.C.

 

Considerato che

 

1. con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia
«violazione e falsa applicazione ….degli artt.
1362 e seguenti cod. civ. anche con riferimento agli artt. 5, 12, 13 CCNL
2006/2009 enti pubblici non economici, nonché dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001»
ed addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato il bando
di concorso, nella parte in cui richiedeva fra i requisiti di ammissione
un’anzianità di servizio superiore a 12 mesi alla data del 31 dicembre 2007,
requisito, questo, non posseduto dal C. il quale a quella data era ancora
inserito nei ruoli dell’Università;

2. la censura non può essere scrutinata nel merito
perché è fondata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa
del controricorrente;

2.1. la sentenza impugnata è stata depositata il 28
aprile 2014 ed il ricorso è stato avviato alla notifica il 14 novembre 2014,
allorquando era già spirato il termine semestrale previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.,
applicabile alla fattispecie nel testo modificato dall’art. 46, comma 17, della legge n.
69/2009 in quanto il giudizio di primo grado è stato instaurato con ricorso
depositato il 26 ottobre 2010;

2.2. non rileva l’accertamento sulla data,
contestata, di notificazione della sentenza (che secondo il controricorrente
sarebbe stata ricevuta l’8 settembre 2014 e non il 16 settembre 2014 come
indicato nel ricorso) perché ai sensi dell’art. 327
cod. proc. civ. la decadenza dall’impugnazione si
verifica “indipendentemente dalla notificazione” e, pertanto, anche
nel caso in cui il termine breve ex art. 325 cod. proc. civ., venga a scadenza in un momento successivo
rispetto a quello individuato ex art. 327 cod. proc. civ. (Cass. n. 6187/2016);

3. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, liquidate come da dispositivo;

4. sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in €
200,00 per esborsi ed € 5.500,00 per competenze professionali, oltre al
rimborso delle spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7416
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