Giurisprudenza – CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 12 marzo 2020, n. C-769/18

«Rinvio pregiudiziale, Previdenza sociale dei lavoratori
migranti, Regolamento (CE) n. 883/2004, Articolo 5, lettera b),
Maggiorazione dell’aliquota della pensione di vecchiaia, Presa in
considerazione di un assegno versato per l’educazione di un figlio disabile in
un altro Stato membro, Principio dell’assimilazione dei fatti»

 

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione del regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166,
pag. 1, e rettifica GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in
prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una
controversia tra, da un lato, la caisse d’assurance retraite et de la santé au
travail d’Alsace-Moselle (cassa di assicurazione pensionistica e della salute
sul lavoro dell’Alsazia-Mosella, Francia; in prosieguo: la «Carsat») e,
dall’altro, SJ e il ministre chargé de la Sécurité sociale (Ministro incaricato
della Previdenza sociale, Francia), in merito alla presa in considerazione, ai
fini del calcolo della pensione di vecchiaia di SJ, della maggiorazione della
durata della carriera che le spetterebbe per l’educazione della propria figlia
disabile.

 

Contesto normativo

 

Diritto dell’Unione

3 I considerando 9 e 12 del regolamento n. 883/2004
così recitano:

«(9) In varie occasioni la Corte di giustizia si è
pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti.
Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato,
rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali.

(…)

(12) Alla luce della proporzionalità si dovrebbe
provvedere affinché il principio dell’assimilazione di fatti o avvenimenti non
porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni
della stessa natura per lo stesso periodo».

4 L’articolo
1, lettera z), di tale regolamento prevede che, ai fini di quest’ultimo si
intende per «”prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in
denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi
sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione
menzionati nell’allegato 1».

5 L’articolo
3 di tale regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione “ratione
materiae”», così dispone:

«1. Il presente regolamento si applica a tutte le
legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia;

(…)

c) le prestazioni d’invalidità;

d) le prestazioni di vecchiaia;

(…)

j) le prestazioni familiari.

(…)

3. Il presente regolamento si applica anche alle
prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all’articolo 70.

(…)

5. Il presente regolamento non si applica:

a) all’assistenza sociale e medica; (…)

(…)».

6 L’articolo
5 del medesimo regolamento, intitolato «Assimilazione di prestazioni,
redditi, fatti o avvenimenti», è così formulato:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente
regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione
previste, si applica quanto segue:

a) laddove a titolo della legislazione dello Stato
membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri
redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta
legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni
equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di
redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b) se, in virtù della legislazione dello Stato
membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni
fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti
analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati
nel proprio territorio nazionale».

7 L’articolo
9 del regolamento n. 883/2004, intitolato «Dichiarazioni degli Stati membri
sull’ambito di applicazione del presente regolamento», al paragrafo 1 prevede
quanto segue:

«Gli Stati membri notificano per iscritto alla
Commissione delle Comunità europee (…) le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3 (…)».

8 Ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 2, del
regolamento in parola:

«Ai fini del presente capitolo, le “prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo” sono quelle:

a) intese a fornire:

i) copertura in via complementare, suppletiva o
accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui
all’articolo 3, paragrafo 1, e
a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in
relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato;
oppure

ii) unicamente la protezione specifica dei portatori
di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto
nello Stato membro interessato;

e

b) relativamente alle quali il finanziamento deriva
esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica
generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione,
non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le
prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da
considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;

e

c) sono elencate nell’allegato X».

9 L’allegato
X di tale regolamento è formulato come segue:

«(…)

GERMANIA

a) Reddito minimo di sussistenza per persone anziane
e per persone con una capacità limitata di sopperire ai loro bisogni (capitolo
4 del libro XII del codice [della previdenza sociale]);

b) prestazioni assicurative di base per persone in
cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in
riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di
ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle
prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1 del libro II del codice
[della previdenza sociale]).

(…)».

 

Diritto tedesco

10 L’articolo 35a, libro VIII, del Sozialgesetzbuch
(codice della previdenza sociale), nella versione applicabile ai fatti di cui
al procedimento principale, intitolato «Aiuto all’inserimento dei bambini e
degli adolescenti affetti da disabilità intellettiva», così dispone:

«(1) I bambini e gli adolescenti affetti da
disabilità intellettiva o a rischio di tale disabilità hanno diritto ad un
aiuto all’inserimento. Tale aiuto viene offerto in funzione delle esigenze di
ciascun individuo:

1. in ambulatorio;

2. nell’asilo per la prima infanzia o in regime di
semiconvitto in altre strutture,

3. da operatori sanitari specializzati e

4. in regime di convitto in un istituto
specializzato o in alloggi di altro tipo.

Per la missione e l’obiettivo dell’aiuto, la
designazione del gruppo di persone e del tipo di misure rientra nell’ambito di
applicazione dell’articolo 39, comma 3, e dell’articolo 40, della legge
federale sull’assistenza sociale e del decreto di applicazione dell’articolo 47
per la durata dell’applicazione di tali documenti relativamente alle persone
affette da disabilità intellettiva o a rischio di tale disabilità.

(2) Qualora debba essere simultaneamente offerto un
assegno per l’educazione, occorre rivolgersi a istituti, servizi e persone
specializzati, non soltanto per adempiere gli obblighi inerenti all’aiuto
all’inserimento, ma anche per soddisfare le esigenze educative. Devono essere
offerte misure terapeutiche pedagogiche per i bambini non ancora in età scolare
e, se il bisogno di assistenza lo consente, si dovrà fare ricorso a strutture
che accolgano bambini disabili e bambini non disabili».

 

Diritto francese

11 L’articolo L. 351-4-1 del code de la sécurité
sociale (codice della previdenza sociale) prevede quanto segue:

«Gli assicurati che si prendono cura di un figlio il
quale dia diritto, in forza dei primi due commi dell’articolo L. 541-1,
all’assegno per l’educazione del figlio disabile e alla relativa integrazione
o, al posto di quest’ultima, alla prestazione compensativa di cui all’articolo
L. 245-1 del code de l’action sociale et des familles (codice degli interventi
sociali e della famiglia) beneficiano, fatto salvo, eventualmente, l’articolo
L. 351-4, di una maggiorazione del loro periodo assicurativo pari a un
trimestre per ciascun periodo di educazione di trenta mesi fino a un massimo di
otto trimestri».

12 L’articolo L. 541-1 di tale codice così dispone:

«Chiunque abbia a carico un figlio disabile ha
diritto a un assegno per l’educazione di quest’ultimo, qualora l’invalidità
permanente del figlio sia almeno pari a una determinata percentuale.

Una prestazione integrativa è concessa per il figlio
portatore di un handicap la cui natura o gravità comporti spese particolarmente
elevate o la necessità di ricorrere frequentemente all’aiuto di una terza
persona. L’importo di tale integrazione varia a seconda dell’entità delle spese
supplementari sopportate o della persistenza dell’aiuto necessario.

(…)».

13 L’articolo R. 541-1 di detto codice così recita:

«Ai fini dell’applicazione del primo comma
dell’articolo L. 541-1, la percentuale di invalidità permanente che deve
presentare il figlio affinché sorga il diritto all’assegno per l’educazione del
figlio disabile deve essere almeno dell’80%.

La percentuale di invalidità è valutata secondo la
tabella allegata al décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au
guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux
personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale,
le code de la sécurité sociale (decreto 4 novembre 1993, n. 93-1216, relativo
alla tabella applicabile per l’attribuzione di diverse prestazioni alle persone
affette da disabilità e che modifica il codice della famiglia e dell’assistenza
sociale, nonché il codice della previdenza sociale) [seconda parte: Décrets en
Conseil d’État (decreti adottati previa consultazione del Consiglio di Stato)]
e il décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 (decreto 31 dicembre 1977, n.
77-1549).

(…)».

 

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14 SJ è una cittadina francese, residente a
Stoccarda (Germania), madre di una figlia disabile nata nel 1981. Durante la
sua carriera professionale, ha lavorato in Francia e, successivamente, in
Germania come professore di ruolo della Pubblica istruzione francese.

15 A partire dal 10 novembre 1995, il comune di
Stoccarda ha versato a SJ un aiuto all’inserimento dei bambini e degli
adolescenti affetti da disabilità intellettiva ai sensi dell’articolo 35a,
libro VIII, del codice della previdenza sociale tedesco (in prosieguo: l’«aiuto
tedesco»).

16 Il 7 luglio 2010, SJ è stata collocata in
pensione dalla Pubblica istruzione francese con effetto dal 1º agosto 2010. Il
27 luglio 2011, ha richiesto la liquidazione dei suoi diritti pensionistici al
Deutsche Rentenversicherung Bund (ente previdenziale federale, Germania) che ha
trasmesso la domanda alla Carsat. Quest’ultima le ha riconosciuto una pensione
di vecchiaia, a decorrere dal 1º novembre 2011.

17 Il 18 marzo 2012, SJ ha presentato dinanzi alla
commissione di conciliazione della Carsat un reclamo vertente, da un lato,
sulla data effettiva della sua pensione e, dall’altro, sulla mancata presa in
considerazione, ai fini della determinazione del numero di periodi contributivi
e assimilati per il calcolo dell’importo di tale pensione, della maggiorazione
del periodo assicurativo pari a un trimestre per ciascun periodo di educazione
di trenta mesi fino a un massimo di otto trimestri, previsto all’articolo L. 351-4-1
del codice di previdenza sociale francese, che spetta agli assicurati che si
sono presi cura di un figlio il quale dia diritto all’assegno per l’educazione
del figlio disabile e alla relativa integrazione, in forza dell’articolo L.
541-1 di tale codice (in prosieguo: la «maggiorazione dell’aliquota della
pensione»). In seguito al rigetto del reclamo, SJ ha presentato ricorso dinanzi
agli organi giurisdizionali francesi del contenzioso generale in materia di
previdenza sociale.

18 Con sentenza dell’8 aprile 2015, il tribunal des
affaires de sécurité sociale de Strasbourg (Tribunale della previdenza sociale
di Strasburgo, Francia) ha respinto le domande di SJ. La cour d’appel de Colmar
(Corte d’appello di Colmar, Francia), adita in appello, con sentenza del 27
aprile 2017 ha confermato tale sentenza per quanto riguarda la data effettiva
della pensione di vecchiaia concessa dalla Carsat. Detto giudice ha annullato
la sentenza in parola nella parte riguardante l’importo di tale pensione,
ritenendo che occorresse tener conto della maggiorazione dell’aliquota della
pensione prevista dalla normativa francese.

19 Basandosi sull’articolo 5 del regolamento n.
883/2004, la cour d’appel de Colmar ha quindi ritenuto che l’aiuto tedesco
fosse equivalente all’assegno per l’educazione del figlio disabile previsto
all’articolo L. 541-1 del codice della previdenza sociale francese (in
prosieguo: l’«assegno francese»), cosicché SJ aveva diritto alla maggiorazione
dell’aliquota della pensione. Il giudice dell’appello ne ha dedotto che
l’aliquota applicabile alla pensione di vecchiaia di SJ doveva essere
maggiorata di un importo corrispondente a otto trimestri di carriera in ragione
dell’educazione della figlia disabile.

20 La Carsat ha proposto ricorso dinanzi alla Cour
de cassation (Corte di cassazione, Francia) avverso tale sentenza, a sostegno
del quale ha fatto valere che la cour d’appel de Colmar (Corte d’appello di
Colmar) aveva violato l’articolo 5
del regolamento n. 883/2004, nonché gli articoli L. 351-4-1 e L. 541-1 del
codice della previdenza sociale francese, avendo ritenuto che l’aiuto tedesco e
l’assegno francese fossero equivalenti, senza preliminarmente verificare se la
figlia disabile di SJ fosse colpita da un’invalidità permanente pari almeno
all’80%, che dava diritto alla maggiorazione dell’aliquota della pensione. Essa
sostiene che, così statuendo, la sentenza di appello può dare sostanzialmente
luogo ad una discriminazione alla rovescia degli assicurati che rientrano
unicamente nel regime francese rispetto a quelli che rientrano nei sistemi
previdenziali di altri Stati membri.

21 A tale riguardo, il giudice del rinvio sottolinea
che l’assegno francese, in quanto prestazione familiare che fa parte di uno dei
settori del sistema francese di sicurezza sociale, rientra nell’ambito di
applicazione ratione materiae del regolamento n.
883/2004, mentre l’aiuto tedesco sembra rientrare nell’ambito del sostegno
sociale e dell’assistenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, lettera
a), di tale regolamento, esclusa dall’ambito di applicazione di quest’ultimo.
Inoltre, detto aiuto non figurerebbe nella dichiarazione notificata dal governo
tedesco in forza dell’articolo 9
di detto regolamento, relativa alla normativa tedesca rientrante nell’ambito di
applicazione di quest’ultimo.

22 In tale contesto, la Cour de cassation (Corte di
cassazione), nutrendo dubbi sulla possibilità di applicare il regolamento n. 883/2004 nelle circostanze di cui
al procedimento principale, nonché sul carattere equivalente dell’assegno francese
e dell’aiuto tedesco, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’[aiuto tedesco] rientri nell’ambito di
applicazione ratione materiae del regolamento n.
883/2004.

2) In caso di risposta affermativa, se l’[assegno
francese], da una parte, e l’[aiuto tedesco], dall’altra, presentino un
carattere equivalente ai sensi dell’articolo
5, lettera a), del regolamento n. 883/2004, tenuto conto della finalità
dell’articolo L. 351-4-1 del codice della previdenza sociale francese, volto a
prendere in considerazione gli oneri inerenti all’educazione di un figlio
portatore di handicap ai fini della determinazione della durata del periodo
assicurativo, che dà diritto alla pensione di vecchiaia».

 

Sulle questioni pregiudiziali

 

Sulla prima questione

23 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio
chiede, in sostanza, se l’articolo
3 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che
l’aiuto tedesco costituisca una prestazione ai sensi di tale articolo 3, e, pertanto, rientri
nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

24 Al fine di rispondere alla questione sollevata
occorre, in primo luogo, verificare se tale aiuto costituisca una prestazione
di sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, di tale regolamento.

25 A tale riguardo, occorre preliminarmente rilevare
che dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la Repubblica federale di
Germania non ha dichiarato che la legge federale che disciplina l’aiuto tedesco
rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento. Tuttavia, la Corte ha
già statuito che la circostanza che uno Stato membro abbia omesso,
contrariamente alle disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento n.
883/2004, di dichiarare che una determinata normativa rientra nell’ambito
di applicazione di detto regolamento non ha l’effetto di escludere ipso facto
tale legge dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento [v., in
tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona con
disabilità), C-679/16, EU:C:2018:601, punto 30].

26 Infatti, secondo una giurisprudenza costante
della Corte, la distinzione tra le prestazioni rientranti nell’ambito di
applicazione del regolamento n. 883/2004 e
quelle che ne sono escluse è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi
di ciascuna prestazione, quali in particolare le sue finalità ed i presupposti
della sua attribuzione, e non sul fatto che una prestazione sia qualificata o
meno come prestazione di sicurezza sociale dalla normativa nazionale (sentenza
del 14 marzo 2019, Dreyer, C-372/18, EU:C:2019:206, punto 31 e giurisprudenza
ivi citata).

27 Una prestazione può pertanto essere considerata
una «prestazione di sicurezza sociale» qualora siano soddisfatte due
condizioni, ossia, da un lato, se essa è attribuita ai beneficiari prescindendo
da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali,
in base ad una situazione legalmente definita e, dall’altro, se tale
prestazione si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento n. 883/2004 (sentenza del 14 marzo 2019, Dreyer, C-372/18,
EU:C:2019:206, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Alla luce del carattere
cumulativo di tali due condizioni, il mancato soddisfacimento di una di esse
comporta che la prestazione di cui trattasi non rientri nell’ambito di
applicazione di tale regolamento [sentenza del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una
persona con disabilità), C-679/16, EU:C:2018:601, punto 33].

28 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni,
è opportuno ricordare che essa è rispettata laddove la concessione di una
prestazione avvenga secondo criteri oggettivi che, ove soddisfatti, diano
diritto alla prestazione senza che l’autorità competente possa tener conto di
altre circostanze personali. A tale proposito, la Corte ha dichiarato, con
riguardo a prestazioni che siano accordate o negate o il cui importo sia
calcolato tenendo conto dei redditi del beneficiario, che la concessione di
prestazioni di tal genere non dipende dalla valutazione individuale delle
esigenze personali del richiedente, trattandosi di un criterio oggettivo e legalmente
definito che determina l’insorgere del diritto a tale prestazione senza che
l’autorità competente possa tenere conto di altre circostanze personali
(sentenza del 14 marzo 2019, Dreyer, C-372/18, EU:C:2019:206, punti 33 e 34,
nonché giurisprudenza ivi citata).

29 La Corte ha inoltre precisato che, affinché si
possa escludere la sussistenza di detta condizione, occorre che la
discrezionalità della valutazione, da parte dell’autorità competente, delle
esigenze personali del beneficiario di una prestazione si riferisca anzitutto
al sorgere del diritto alla prestazione stessa. Dette considerazioni valgono,
mutatis mutandis, per quanto concerne il carattere individuale della
valutazione, da parte dell’autorità competente, delle esigenze personali del
beneficiario di una prestazione (v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019,
Dreyer, C-372/18, EU:C:2019:206, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

30 Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla
Corte risulta che la concessione dell’aiuto tedesco non è subordinata a
condizioni oggettive, quali, in particolare, una percentuale o un livello
preciso di invalidità o di disabilità.

31 Inoltre, è pacifico che, conformemente alla
formulazione stessa dell’articolo 35a del codice della previdenza sociale
tedesco, tale aiuto viene offerto in funzione delle esigenze individuali del
figlio beneficiario, sulla base di una valutazione individuale e discrezionale
di tali esigenze da parte dell’autorità competente.

32 In tali circostanze, si deve constatare che
l’aiuto tedesco non soddisfa la prima condizione indicata al punto 27 della
presente sentenza.

33 Di conseguenza, tenuto conto della giurisprudenza
richiamata al suddetto punto 27, tale aiuto non costituisce una prestazione di
sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo
3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

34 Occorre tuttavia ricordare che l’articolo 3,
paragrafo 3, di detto regolamento estende l’applicazione del medesimo
regolamento alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo
di cui al suo articolo 70. Ciò
premesso, è necessario verificare, in secondo luogo, se l’aiuto tedesco
costituisca una siffatta prestazione.

35 A tale riguardo, è sufficiente rilevare che dal
tenore letterale dell’articolo 70,
paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento risulta che le prestazioni
speciali in denaro di carattere non contributivo sono intese unicamente come
quelle elencate nell’allegato X
di detto regolamento. Ebbene, dato che l’aiuto tedesco non figura in tale
allegato, esso non costituisce una prestazione di tal genere.

36 Da tutte le considerazioni che precedono risulta
che occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n.
883/2004 deve essere interpretato nel senso che l’aiuto tedesco non
costituisce una prestazione, ai sensi di tale articolo 3, e, pertanto, non
rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

 

Sulla seconda questione

37 Con la sua seconda questione, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, in caso di risposta affermativa alla prima
questione, se l’articolo 5,
lettera a), del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso
che l’assegno francese e l’aiuto tedesco possono essere considerati prestazioni
di carattere equivalente, ai sensi di tale disposizione.

38 In via preliminare, occorre rilevare che,
conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’articolo 5, lettera a), di tale
regolamento è destinato ad applicarsi unicamente a prestazioni che rientrino
nell’ambito di applicazione di detto regolamento (sentenza
del 21 gennaio 2016, Vorarlberger Gebietskrankenkasse e Knauer, C-453/14,
EU:C:2016:37, punto 32). Ebbene, al punto 36 della presente sentenza è stato
dichiarato che l’aiuto tedesco non costituisce una prestazione ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento e
non rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di
quest’ultimo. Di conseguenza, l’articolo
5, lettera a), del regolamento n. 883/2004 non trova applicazione nelle
circostanze di cui al procedimento principale.

39 Tuttavia, nell’ambito della procedura di
cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a
quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta
di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva, spetta alla
Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. La Corte
ha infatti il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione
che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le
controversie di cui sono investiti, anche qualora tali disposizioni non siano
espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici
(sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C-646/17, EU:C:2019:489, punto 39 e
giurisprudenza ivi citata).

40 Di conseguenza, benché formalmente il giudice del
rinvio abbia limitato le sue questioni all’interpretazione di talune
disposizioni del diritto dell’Unione, la Corte può nondimeno fornirgli tutti
gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili
per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che
detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie
questioni. A tale proposito, spetta alla Corte trarre dall’insieme degli
elementi forniti dal giudice del rinvio e, in particolare, dalla motivazione
della decisione di rinvio, gli elementi del suddetto diritto che richiedano
un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto del procedimento principale
(sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C-646/17, EU:C:2019:489, punto 40 e
giurisprudenza ivi citata).

41 Nel caso di specie, il procedimento principale
verte sulla questione se, al fine di stabilire se una persona abbia diritto al
beneficio della maggiorazione dell’aliquota della pensione prevista dalla
normativa francese, si debba tener conto delle circostanze che hanno dato luogo
alla concessione dell’aiuto tedesco, vale a dire di un aiuto ottenuto da tale
persona, in quanto lavoratore migrante, in base alla normativa dello Stato
membro ospitante.

42 A tale riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 5 del regolamento n.
883/2004, letto alla luce del considerando 9 di quest’ultimo, sancisce il
principio giurisprudenziale di assimilazione di prestazioni, redditi e fatti,
che il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre nel testo di detto
regolamento affinché il medesimo principio fosse sviluppato nel rispetto del
contenuto e dello spirito delle decisioni giudiziarie della Corte (v., in tal
senso, sentenza del 5 dicembre 2019, Bocero
Torrico e Bode, C-398/18 e C-428/18, EU:C:2019:1050, punto 29 e
giurisprudenza ivi citata).

43 È in tale contesto che l’articolo 5, lettera b), del
regolamento n. 883/2004 prevede che, qualora, in virtù della legislazione
dello Stato membro competente, siano attribuiti effetti giuridici al
verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di
fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si
fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

44 Ne consegue che, al fine di fornire al giudice
del rinvio una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di
cui è investito, la seconda questione deve essere intesa come volta a stabilire
se il principio dell’assimilazione dei fatti, sancito all’articolo 5, lettera b), di tale
regolamento, in quanto espressione particolare del principio generale di non
discriminazione, trovi applicazione in circostanze come quelle di cui al
procedimento principale.

45 A tale riguardo, al fine di determinare se tale
principio trovi applicazione nel caso di specie, occorre verificare se siano
soddisfatte due condizioni, vale a dire, da un lato, se la maggiorazione
dell’aliquota della pensione, prevista all’articolo L. 351-4-1 del codice della
previdenza sociale francese, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004 e, dall’altro, se
quest’ultima disposizione nazionale attribuisca effetti giuridici al
verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, ai sensi dell’articolo 5, lettera b), di tale
regolamento.

46 Per quanto riguarda la prima di tali condizioni,
occorre constatare che, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 27
della presente sentenza, la maggiorazione dell’aliquota della pensione può
rientrare nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento, in
quanto prestazione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera
d), del medesimo regolamento.

47 Infatti, da un lato, tale maggiorazione è
attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e
discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione
legalmente definita, vale a dire che essi si siano presi cura di un figlio che
dà diritto all’assegno francese.

48 Dall’altro lato, come rilevato in sostanza dalla
Commissione nelle sue osservazioni scritte, la prestazione di cui trattasi nel
procedimento principale mira a compensare gli svantaggi in termini di carriera
che potrebbero aver subito le persone che si sono prese cura di un figlio
gravemente disabile, mediante la concessione di una maggiorazione dei periodi
contributivi proporzionale alla durata del periodo di educazione del figlio
disabile, che si traduce in una maggiorazione dell’importo della pensione
versata a tali persone. Tale prestazione, pertanto, nella misura in cui mira a
garantire i mezzi di sussistenza a coloro che, raggiunta una certa età, cessano
l’attività lavorativa e non sono più tenuti a restare a disposizione degli
organi amministrativi competenti in materia di occupazione, riguarda il rischio
coperto dalle prestazioni di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d),
del regolamento n. 883/2004 (v., in tal senso, sentenza
del 16 settembre 2015, Commissione/Slovacchia, C-361/13, EU:C:2015:601,
punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

49 Per quanto riguarda la seconda delle condizioni
enunciate al punto 45 della presente sentenza, occorre rilevare che, ai fini
della concessione della maggiorazione dell’aliquota della pensione, l’articolo
L. 351-4-1 del codice della previdenza sociale francese non impone il previo
ottenimento dell’assegno francese, ma richiede unicamente che siano soddisfatte
le condizioni che danno diritto a tale assegno, stabilite dall’articolo L.
541-1 di detto codice. In particolare, conformemente a tale ultima
disposizione, affinché gli assicurati che si prendono cura di un figlio
disabile possano beneficiare di una siffatta maggiorazione, l’invalidità
permanente del figlio deve essere almeno pari ad una determinata percentuale,
che l’articolo R. 541-1 di detto codice fissa all’80%.

50 La maggiorazione dell’aliquota della pensione è
quindi attribuita sulla base del verificarsi di un fatto ai sensi dell’articolo 5, lettera b), del
regolamento n. 883/2004, vale a dire che l’invalidità permanente del figlio
sia almeno pari ad una determinata percentuale. Pertanto, anche la seconda
condizione è soddisfatta nel caso di specie.

51 Ne consegue che il principio dell’assimilazione
dei fatti, sancito dal suddetto articolo
5, lettera b), trova applicazione in circostanze come quelle del
procedimento principale.

52 Per quanto riguarda le modalità di applicazione
di tale principio, spetta alle competenti autorità francesi verificare se, nel
caso di specie, sia dimostrato il verificarsi del fatto richiesto ai sensi
dell’articolo 5, lettera b), del
regolamento n. 883/2004.

53 A tale riguardo, le competenti autorità francesi
devono tener conto dei fatti analoghi verificatisi in Germania e non possono
limitarsi, nella valutazione dell’invalidità permanente del figlio disabile
interessato, ai soli criteri a tal fine previsti dalla tabella applicabile in
Francia in forza dell’articolo R. 541-1 del codice della previdenza sociale
francese.

54 Pertanto, al fine di stabilire se sia stata
raggiunta la percentuale di invalidità permanente del figlio richiesta da tale
codice per far sorgere il diritto alla maggiorazione dell’aliquota della
pensione, tali autorità non potrebbero rifiutarsi di prendere in considerazione
fatti analoghi verificatisi in Germania, i quali possono essere dimostrati da
qualsiasi elemento di prova, in particolare mediante relazioni di esami medici,
certificati o anche prescrizioni di cure o di medicinali.

55 Occorre aggiungere che, nell’ambito di tale
verifica, dette autorità devono altresì rispettare il principio di
proporzionalità assicurandosi, in particolare, che il principio
dell’assimilazione dei fatti non porti a risultati oggettivamente
ingiustificati, conformemente al considerando 12 del regolamento n. 883/2004.

56 Alla luce di tutte le considerazioni che
precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 5 del regolamento n.
883/2004 deve essere interpretato nel senso che:

– l’assegno francese e l’aiuto tedesco non possono
essere considerati prestazioni di carattere equivalente, ai sensi della lettera
a) di tale articolo 5;

– il principio dell’assimilazione dei fatti, sancito
alla lettera b) di detto articolo
5, trova applicazione in circostanze come quelle di cui al procedimento
principale. Spetta quindi alle competenti autorità francesi stabilire se, nel
caso di specie, sia dimostrato il verificarsi del fatto richiesto ai sensi di
tale disposizione. A tale riguardo, dette autorità devono tener conto dei fatti
analoghi verificatisi in Germania come se si fossero verificati nel proprio
territorio nazionale.

 

Sulle spese

57 Nei confronti delle parti nel procedimento
principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al
giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute
da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo
a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione)
dichiara:

1) L’articolo
3 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, deve essere
interpretato nel senso che l’aiuto all’inserimento dei bambini e degli
adolescenti affetti da disabilità intellettiva, previsto all’articolo 35a,
libro VIII, del Sozialgesetzbuch (codice della previdenza sociale tedesco), non
costituisce una prestazione, ai sensi di tale articolo
3, e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae di
tale regolamento.

2) L’articolo
5 del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 988/2009, deve essere interpretato
nel senso che:

– l’assegno per l’educazione del figlio disabile,
previsto all’articolo L. 541-1 del code de la sécurité sociale (codice della
previdenza sociale francese), e l’aiuto all’inserimento dei bambini e degli
adolescenti affetti da disabilità intellettiva, ai sensi dell’articolo 35a,
libro VIII, del codice della previdenza sociale tedesco, non possono essere
cons.iderati prestazioni di carattere equivalente, ai sensi della lettera a) di
tale articolo 5;

– il principio dell’assimilazione dei fatti, sancito
alla lettera b) di detto articolo
5, trova applicazione in circostanze come quelle di cui al procedimento
principale. Spetta quindi alle competenti autorità francesi stabilire se, nel
caso di specie, sia dimostrato il verificarsi del fatto richiesto ai sensi di
tale disposizione. A tale riguardo, dette autorità devono tener conto dei fatti
analoghi verificatisi in Germania come se si fossero verificati nel proprio
territorio nazionale.

Giurisprudenza – CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 12 marzo 2020, n. C-769/18
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