Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 marzo 2020, n. 6944

Gestione Commercianti, Socio di snc, Omesso pagamento di
contributi

 

Rilevato che

 

1. Il Tribunale di Firenze, con la pronuncia n. 226
pubblicata il 27.2.2013, ha accolto, dopo avere riunito i relativi ricorsi, le
opposizioni proposte da G.D.N. avverso le n. 13 cartelle esattoriali,
riguardanti gli anni dal 2008 al 2011, per l’omesso pagamento di contributi
dovuti alla Gestione Commercianti in conseguenza della sua qualità di socio
della snc “A.D.N. di N.G. e C.” snc, dichiarando illegittima
l’iscrizione a ruolo e non dovute le somme richieste.

2. Ha rilevato il primo giudice che, dalla
documentazione prodotta e dalle deposizioni testimoniali raccolte, era emerso
che dall’1.1.2005 l’attività della società era limitata alla gestione della
locazione dell’unico immobile di proprietà gravato da mutuo ipotecario (ove
veniva svolta l’attività artigianale) e al pagamento delle rate di mutuo con i
proventi della locazione; era emerso, altresì, che il ricorrente era pensionato
mentre, relativamente alle altre due socie, era risultato che una non svolgeva
attività lavorativa mentre l’altra era dipendente per conto terzi,
sottolineando che l’INPS non aveva svolto alcun accertamento che contrastava
con i suddetti dati di fatto e che mancavano i requisiti per l’iscrizione nella
Gestione Commercianti ai sensi dell’art. 1 comma 203 legge n. 662/96.

3. Proposta impugnazione da parte dell’INPS, in
proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione del
Crediti INPS – SCCI spa, la Corte di appello di Firenze, con ordinanza resa ex art. 348 bis cpc all’udienza del 14.1.2014, ha
dichiarato inammissibile il gravame.

4. L’INPS, sempre in proprio e nella qualità sopra
indicata, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di prime cure,
come confermata dalla Corte di appello, affidato ad un motivo, cui ha resistito
con controricorso G.D.N..

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

6. L’INPS ha depositato memoria.

 

Considerato che

 

1. Con l’unico motivo l’INPS denuncia la violazione
e/o falsa applicazione dell’art.
1 della legge 22.7.1966 n. 613; dell’art. 1 legge 27 novembre 1960 n.
1397, così come modificato dall’art. 1 comma 203 e ss, legge
662/1996, dell’art. 2 della
stessa legge n. 1397/1960 e degli artt. 2249
e 2251 e ss. e dell’art.
2697 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc,
per avere erroneamente ritenuto i giudici del merito che non sussisteva la
prova che la sopra citata società svolgesse attività commerciale, in quanto
aveva come oggetto il godimento degli immobili, e per non avere reputato che il
G.D.N. non partecipasse alla gestione societaria in modo abituale e prevalente,
essendo un pensionato. Evidenza l’Istituto che l’originario ricorrente non
aveva chiesto di provare, come avrebbe dovuto, che l’attività svolta dalla
società non fosse di natura commerciale e che vi fosse una concorde volontà dei
soci a porre in essere un negozio diverso da quello societario, destinato a
rimanere occulti, da quale rilevare che la società non avesse natura
commerciale. Inoltre, rappresenta che la qualifica di socio di una snc faceva
presumere che l’attività di gestione della società era stata svolta, per gli
anni di cui è causa, necessariamente dall’intimato.

2. Preliminarmente, in continuità con quanto già
espresso da questa Corte di legittimità (Cass. n.
26440 del 2018; Cass. n. 21324 del 2019), occorre chiarire che non osta
alla trattazione del ricorso con rito camerale la circostanza che
nell’ordinanza interlocutoria pronunciata dalla sesta sezione lavoro della
Corte, mediante la quale si è disposta la trattazione del giudizio innanzi alla
sezione quarta della Corte, si legge che la causa era stata rinviata a nuovo
ruolo per la trattazione in pubblica udienza posto che, all’epoca, non era
prevista la possibilità della trattazione camerale innanzi alla quarta sezione.

3. Tuttavia, nel riassegnare la causa, il Presidente
della sezione ha ritenuto sussistere i presupposti di legge perché la
trattazione del giudizio dovesse avvenire in adunanza camerale, dando
continuità al condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo cui occorre tenere conto del disposto testuale dell’art. 375, ultimo
comma, cpc, che prescrive la mera “opportunità” della trattazione in
pubblica udienza dei ricorsi che abbiano ad oggetto questioni rilevanti o prive
di precedenti (cfr. Cass. n. 8869 del 2017), e
non prevede l’obbligo di rimettere all’udienza pubblica cause che presentino le
evidenti caratteristiche (Cass. n. 4678 del 2019).

4. Nel caso di specie, le questioni oggetto di esame
non presentano più il carattere della novità o della particolare rilevanza, in
considerazione della materia trattata che ha già formato oggetto di plurime
pronunce.

5. Il ricorso può essere, pertanto, trattato in
adunanza camerale, risultando comunque garantito il pieno contraddittorio delle
parti su tutte le problematiche poste dall’oggetto della decisione impugnata,
così come dal contenuto del ricorso.

6. Ciò premesso, il ricorso non è fondato.

7. Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla
gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, art. 1 comma
203, che ha sostituito la legge
3.6.1975 n. 160 art. 29 comma 1 (requisiti previsti per ritenere l’obbligo
di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività
commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie,
risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte del giudice
di merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi.

8. E’ stato accertato che la “A.D.N. di D.N.G.
& C. snc” di cui il controricorrente è socio, unitamente alle figlie,
non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni
immobili e non svolgeva attività diverse da quella limitata alla mera gestione
della locazione dell’unico immobile di proprietà, gravata da mutuo ipotecario
(immobile nel quale veniva svolta l’attività artigianale) e al pagamento delle
rate del mutuo con i proventi della locazione.

9. Tale decisione è in linea con il principio già
espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una
attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e a percepire i
relativi canoni di locazione non svolge una attività commerciale ai fini
previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di
prestazione di servizi quale attività di intermediazione immobiliare (Cass. n.
3145 del 2013 e ribadito di recente in Cass. n.
17643 del 2016); peraltro, è evidente che dovendosi considerare lo
svolgimento in concreto di una attività commerciale non rileva il contenuto
dell’oggetto sociale.

10. Inoltre, la Corte territoriale ha anche
acclarato che il controricorrente era pensionato, mentre una socia (D.N.R.) non
svolgeva attività lavorative, mentre l’altra (D.N.V.) lavorava come dipendente
per conto terzi.

11. Giova precisare che, in materia, l’onere della
prova grava sull’ente che esige i contributi (Cass.
n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017)
ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di
una attività di lavoro prevalente ed abituale all’interno della società,
rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del
modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa
offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva
dell’attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto
le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall’obbligato (Cass. n.
8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018).

12. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di
abitualità e di prevalenza dell’attività di socio di società, essi sono da
riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno
all’impresa che costituisce l’oggetto della società, a prescindere dall’attività
eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre
l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato
alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e
prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo
apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali,
materiale e personali) dell’impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639).

13. Gli indici fattuali indicati dall’Inps per
desumere lo svolgimento di una attività di lavoro – ed essenzialmente
consistenti in una volontà dei soci a porre in essere un negozio diverso da
quello societario come formalizzato, la qualifica di socio di una snc e il
minimo impegno personale dei soci nella organizzazione aziendale – sono
insufficienti a fornire la prova richiesta, ossia il coinvolgimento diretto nel
lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

14. Non essendo, pertanto, stato provato in concreto
lo svolgimento di compiti, da parte del D.N., tali da consentire la verifica,
anche in via presuntiva, della sussistenza dei requisiti di abitualità e di
prevalenza, come sopra indicati, il ricorso dell’Inps deve essere rigettato.

15. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano
come da dispositivo.

16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02, nel testo risultante dalla legge
24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti
processuali, sempre come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro
200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13,
se dovuto.

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